CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2026, n. 18519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18519 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN QU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2026 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Marco CH, difensore di IN QU che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - provvedendo a seguito di annullamento con rinvio ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. disposto da Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 - dep. 2026, IN, non mass. - ha parzialmente riformato l'ordinanza del 04/07/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermando la valutazione di gravità indiziaria in relazione al delitto previsto dall'art. 648-bis cod. pen. (esclusa Penale Sent. Sez. 6 Num. 18519 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 20/04/2026 l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di quella processuale per non avere dato seguito alle indicazioni date dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., ponendo in evidenza che, a tutto concedere, la condotta ascritta a QU IN avrebbe dovuto essere qualificata come violazione dell'art. 512-bis cod. pen. 3. All'udienza in camera di consiglio del 20 aprile 2026 le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per un'utile comprensione dei motivi di ricorso, giova dare una schematica sintesi della vicenda e delle ragioni per cui la già citata sentenza Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 aveva annullato con rinvio la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli. 1.1. Le vicende ruotano attorno alla proprietà di alcuni terreni, in origine acquistati da RO IN, padre dell'odierno ricorrente (poi deceduto nel 2004). Prima di morire, RO IN ,accettava di vendere quei terreni a SC CH, esponente apicale del clan camorristico dei casalesi, incassando il prezzo della compravendita, ma accogliendo la richiesta formulata da CH di continuare a mantenere l'intestazione formale del bene. Al decesso di RO IN, i beni sono caduti in successione e l'odierno ricorrente, insieme ai fratelli, ne è divenuto formale proprietario;
tuttavia, la titolarità sostanziale ha continuato ad essere riconosciuta in capo a SC CH e ai suoi familiari: secondo i Giudici di merito, infatti, sono questi ultimi a corrispondere le somme necessarie al pagamento dei tributi e ad incassare le somme di danaro provento dell'affitto del terreno ad un coltivatore diretto. Inoltre, in data 31 marzo 2021, il ricorrente ha alienato detti terreni, intervenendo all'atto notarile in proprio e quale procuratore speciale dei coeredi. Sennonché - stando alla ricostruzione dei Giudici di merito - la decisione di alienare i terreni è stata assunta non da QU IN, bensì da esponenti della famiglia CH (essendo all'epoca SC CH oramai 2 detenuto); e il prezzo incassato nella compravendita è stato poi consegnato in contanti da QU IN ad esponenti di tale famiglia (e, segnatamente, a VA CH). 1.2. Sulla scorta di tali dati di fatto, il Tribunale del riesame di Napoli aveva - con una prima ordinanza - confermato la valutazione del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. In tale prima ordinanza, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che IN QU non concorresse nel reato di intestazione fittizia, essendo - invece - configurabile il delitto di riciclaggio, perché «la vendita del bene, cui era ben nota la provenienza delittuosa (per le ragioni esplicitate), è stata un'operazione certamente funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l'immissione nel mercato, attraverso la compravendita, è operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, trasformandosi con la vendita i beni in denaro (cfr. Cass. Pen. 36180/2021)». 1.3. Questa Corte - con sentenza emessa da Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 - ha annullato con rinvio la prima ordinanza del Tribunale di Napoli. Con tale sentenza la Corte ha osservato «che - in astratto - è possibile affermare che la vendita da ultimo realizzata da IN QU si innesti in una catena causale finalizzata a occultare la provenienza delittuosa dei beni, per come ritenuto dal tribunale». Tuttavia, in concreto, la motivazione della prima ordinanza del Tribunale è stata ritenuta carente. Secondo la citata Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025, [...], «a fronte del descritto dato fattuale, per ritenersi configurato il reato di riciclaggio nel senso e con la condotta ritenuti dal tribunale, occorre indicare i dati fattuali dotati della concretezza convergenti nel senso che i beni di che trattasi sono di provenienza delittuosa (per come affermato dal tribunale); che l'originario acquirente di tali beni, ossia RO IN, era consapevole della loro provenienza delittuosa;
che lo stesso RO IN li acquistava con la finalità di occultarne la provenienza delittuosa;
che tale finalità era anche alla base della vendita dei beni a SC CH, con la contestuale costituzione della loro intestazione fittizia;
che l'odierno indagato era consapevole della finalità riciclatoria di tale originaria intestazione fittizia costituita dal padre». Di qui l'annullamento della prima ordinanza, con rinvio al Tribunale, per rinnovare «il giudizio circa la qualificazione giuridica del fatto alla luce dei rilievi esposti e tenendo presente che gli elementi fattuali fin qui pacificamente acclarati sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto costituiti dalla consapevolezza della fittizietà dell'intestazione dei beni e della loro riconducibilità alla famiglia CH, rispetto alla quale era possibile 3 presagire la sopravvenienza di una misura di prevenzione patrimoniale». 1.4. Con il provvedimento impugnato, provvedendo in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha - come anticipato - ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., affermando che: (i) RO IN (padre del ricorrente) ha venduto i terreni a SC CH (mantenendo l'intestazione fittizia), sapendo l'origine illecita delle somme da questi utilizzate per l'acquisto (ordinanza impugnata, pag. 20); (ii) QU IN sapeva che il padre era intestatario fittizio di quei terreni e che il reale proprietario era SC CH (ordinanza impugnata, pag. 20); (iii) la vendita dei terreni ad un terzo, ricevendo il prezzo, poi corrisposto a un familiare di SC CH, integrava una operazione economica funzionale a dissimulare la provenienza illecita delle somme corrisposte alla famiglia CH. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il delitto presupposto del reato di riciclaggio contestato a QU IN può essere anche rappresentato dal delitto di intestazione fittizia di beni ascrivibile a SC CH e al padre del ricorrente RO IN (si cita, a conforto, Sez. 2, n. 32571 del 13/07/2022, [...], non mass.). 2. Nel corso della discussione, il ricorrente - nel ripercorrere i due motivi di ricorso - ha focalizzato l'attenzione sui rapporti tra la fattispecie prevista dall'art. 648-bis cod. pen. e quella prevista dall'art. 512-bis. Secondo l'impostazione seguita dal ricorrente la clausola di riserva posta in esordio all'art. 648-bis cod. pen. postula l'estraneità al delitto presupposto della persona accusata di riciclaggio. Nel caso in esame, tuttavia, non può dirsi che egli sia estraneo al delitto presupposto, poiché con la denuncia di successione e l'assunzione della titolarità formale dei beni (sostanzialmente ancora di proprietà di SC CH) ha posto in essere atti negoziali che hanno realizzato proprio la situazione di intestazione fittizia che viene incriminata dall'art. 512-bis cod. pen. (si richiamano, sul punto, gli approdi di Sez. U. n. 25191 del 27/02/2014, [...], Rv. 259950, pag. 29-30). 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 4. Il Tribunale di Napoli - nel formulare il giudizio di gravità indiziaria - ha ricostruito in modo non manifestamente illogico le ragioni per cui è da ritenere che SC CH abbia acquistato da RO IN i terreni utilizzando risorse economiche di provenienza delittuosa (ordinanza impugnata, pag. 17-19). z Il Tribunale ha inoltre evidenziato come, all'epoca dell'alienazione dei terreni con 4 contestuale accettazione di rimanerne il formale intestatario, RO IN fosse necessariamente a conoscenza tanto della caratura criminale di SC CH, quanto della provenienza delittuosa delle risorse economiche di quest'ultimo, all'epoca privo di lecita occupazione e latitante (ordinanza impugnata, pag. 20). Tale passaggio argomentativo non si fonda - come si assume nel ricorso - su una generica valorizzazione di "dati notori", bensì su argomenti di natura logica, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente, figlio di RO IN (v. l'ordinanza impugnata, pagg. 19-20). Il Tribunale ha concluso osservando: (i) che RO IN era «consapevole dell'utilizzo di proventi illeciti» per l'acquisto dei terreni;
(ii) che «nel momento dell'acquisto [dei terreni] da parte di SC CH (...) il bene acquista una sua connotazione illecita, dando vita ad una intestazione fittizia in capo a RO IN». Il Tribunale ha evidenziato altresì che il ricorrente, QU IN, era pienamente consapevole del fatto che il padre si fosse prestato a detta intestazione fittizia in favore di SC CH (v. ordinanza impugnata, pag. 20). Deve dunque ritenersi che il Tribunale di Napoli ha affrontato i temi proposti dalla sentenza rescindente con una congrua ed esaustiva motivazione. 4. Ciò che assume maggiore rilievo è, tuttavia, un altro profilo. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Napoli ha infatti evidenziato che il delitto presupposto del reato di riciclaggio ascritto al ricorrente può essere individuato nella stessa intestazione fittizia di beni ascrivibile a SC CH e al padre del ricorrente, RO IN. E ha altresì evidenziato - con motivazione immune da vizi - che QU IN era ben consapevole del carattere fittizio di tale intestazione del bene al padre e delle ragioni per cui essa era stata posta in essere (l'occultamento delle ricchezze di CH e la sottrazione dei beni al rischio di iniziative ablative;
v. ordinanza impugnata, pag. 19-21). Si rivela così infondato il primo motivo di ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso propone tuttavia un diverso tema. QU IN - a sua volta intestatario fittizio del bene, consapevole della sostanziale riconducibilità dello stesso a SC CH - sarebbe, a sua volta, responsabile del delitto previsto dall'art. 512-bis cit. e, dunque, non punibile per il delitto di riciclaggio, in forza della clausola di riserva collocata in esordio dell'art. 648-bis cod. pen. La Corte ritiene infondata tale prospettazione. 5.1. Va, anzitutto, evidenziato che il delitto di intestazione fittizia di beni è 5 stato qualificato in giurisprudenza come fattispecie a forma libera, il cui ambito di applicabilità «non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta» (così Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590 - 01, considerato in diritto 12.1). Sicché, come osservato da questa Corte in chiusura della sentenza rescindente, i fatti ascritti a QU IN «sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.». 5.2. Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente non si è limitato ad attribuire a sé l'intestazione fittizia di un bene di proprietà di SC CH, suscettibile di ablazione patrimoniale. Nella vicenda all'origine di questo giudizio, infatti, a seguito di richiesta dei familiari di SC CH, egli ha alienato il bene a terze persone e corrisposto il ricavato a VA CH, consegnandogli una somma di danaro in contanti (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 16-17). In tal modo, QU IN ha posto in essere una condotta - adeguatamente ricostruita dal Giudice di merito - sussumibile nel perimetro della fattispecie di riciclaggio. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ben può costituire, di per sé, reato presupposto del delitto di riciclaggio (in termini, Sez. 2, n. 32571 del 13/07/2022, Cavaliere, non mass. e, ivi, ulteriori richiami giurisprudenziali;
Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, P.m. in proc. CI e altri, Rv. 267694 - 01; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193 - 01). In questa prospettiva, l'alienazione del bene e la consegna del denaro in contanti ad un familiare del proprietario sostanziale del bene fittiziamente intestato costituisce una operazione economica di trasferimento di utilità provenienti da delitto in modo tale da ostacolare la provenienza delittuosa di quelle risorse economiche, essendo il reato di riciclaggio un delitto a forma libera (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 - 01). 5.3. Secondo il ricorrente, la sussunzione della condotta di QU IN nella fattispecie di riciclaggio sarebbe però ostacolata dalla clausola di riserva collocata in esordio alla fattispecie incriminatrice. 5.4. Tale impostazione non può essere accolta. Infatti, non assume rilievo solo la clausola di riserva contenuta nell'art. 648- bis cod. pen., ma anche quella codificata dall'art. 512-bis cod. pen. Il punto di 6 IL 2 2 FUNZI Dott.ssa G 2026 O GIUDIZI A 'tp eppina Ciiinlel IO 7 equilibrio tra dette clausole di riserva è stato efficacemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento che deve essere qui ribadito. Il delitto di riciclaggio è delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [...], Rv. 286140 - 01). Coerentemente a tale dato strutturale, esso è «realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità», con la conseguenza che tale condotta «assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria» (Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, [...], Rv. 287964 - 02; Sez. 2, n. 38141 del 15/07/2022, [...], Rv. 283677 - 01). A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Tribunale di Napoli che, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che QU IN, con una condotta progressiva e frazionata in più atti, abbia monetizzato il valore di una risorsa economica che egli sapeva provenire dal delitto di interposizione fittizia ascrivibile al padre, consegnandone l'utilità in contanti ad un familiare del soggetto fittiziamente interposto, così realizzando un'operazione di trasferimento di danaro tale da ostacolare l'individuazione della provenienza da delitto di quelle somme (facilmente occultabili, proprio perché consegnate in contanti). 6. La decisione impugnata deve pertanto ritenersi immune dai vizi prospettati e il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/04/2026
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Marco CH, difensore di IN QU che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - provvedendo a seguito di annullamento con rinvio ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. disposto da Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 - dep. 2026, IN, non mass. - ha parzialmente riformato l'ordinanza del 04/07/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermando la valutazione di gravità indiziaria in relazione al delitto previsto dall'art. 648-bis cod. pen. (esclusa Penale Sent. Sez. 6 Num. 18519 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 20/04/2026 l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di quella processuale per non avere dato seguito alle indicazioni date dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., ponendo in evidenza che, a tutto concedere, la condotta ascritta a QU IN avrebbe dovuto essere qualificata come violazione dell'art. 512-bis cod. pen. 3. All'udienza in camera di consiglio del 20 aprile 2026 le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per un'utile comprensione dei motivi di ricorso, giova dare una schematica sintesi della vicenda e delle ragioni per cui la già citata sentenza Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 aveva annullato con rinvio la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli. 1.1. Le vicende ruotano attorno alla proprietà di alcuni terreni, in origine acquistati da RO IN, padre dell'odierno ricorrente (poi deceduto nel 2004). Prima di morire, RO IN ,accettava di vendere quei terreni a SC CH, esponente apicale del clan camorristico dei casalesi, incassando il prezzo della compravendita, ma accogliendo la richiesta formulata da CH di continuare a mantenere l'intestazione formale del bene. Al decesso di RO IN, i beni sono caduti in successione e l'odierno ricorrente, insieme ai fratelli, ne è divenuto formale proprietario;
tuttavia, la titolarità sostanziale ha continuato ad essere riconosciuta in capo a SC CH e ai suoi familiari: secondo i Giudici di merito, infatti, sono questi ultimi a corrispondere le somme necessarie al pagamento dei tributi e ad incassare le somme di danaro provento dell'affitto del terreno ad un coltivatore diretto. Inoltre, in data 31 marzo 2021, il ricorrente ha alienato detti terreni, intervenendo all'atto notarile in proprio e quale procuratore speciale dei coeredi. Sennonché - stando alla ricostruzione dei Giudici di merito - la decisione di alienare i terreni è stata assunta non da QU IN, bensì da esponenti della famiglia CH (essendo all'epoca SC CH oramai 2 detenuto); e il prezzo incassato nella compravendita è stato poi consegnato in contanti da QU IN ad esponenti di tale famiglia (e, segnatamente, a VA CH). 1.2. Sulla scorta di tali dati di fatto, il Tribunale del riesame di Napoli aveva - con una prima ordinanza - confermato la valutazione del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. In tale prima ordinanza, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che IN QU non concorresse nel reato di intestazione fittizia, essendo - invece - configurabile il delitto di riciclaggio, perché «la vendita del bene, cui era ben nota la provenienza delittuosa (per le ragioni esplicitate), è stata un'operazione certamente funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l'immissione nel mercato, attraverso la compravendita, è operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, trasformandosi con la vendita i beni in denaro (cfr. Cass. Pen. 36180/2021)». 1.3. Questa Corte - con sentenza emessa da Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025 - ha annullato con rinvio la prima ordinanza del Tribunale di Napoli. Con tale sentenza la Corte ha osservato «che - in astratto - è possibile affermare che la vendita da ultimo realizzata da IN QU si innesti in una catena causale finalizzata a occultare la provenienza delittuosa dei beni, per come ritenuto dal tribunale». Tuttavia, in concreto, la motivazione della prima ordinanza del Tribunale è stata ritenuta carente. Secondo la citata Sez. 2, n. 843 del 09/12/2025, [...], «a fronte del descritto dato fattuale, per ritenersi configurato il reato di riciclaggio nel senso e con la condotta ritenuti dal tribunale, occorre indicare i dati fattuali dotati della concretezza convergenti nel senso che i beni di che trattasi sono di provenienza delittuosa (per come affermato dal tribunale); che l'originario acquirente di tali beni, ossia RO IN, era consapevole della loro provenienza delittuosa;
che lo stesso RO IN li acquistava con la finalità di occultarne la provenienza delittuosa;
che tale finalità era anche alla base della vendita dei beni a SC CH, con la contestuale costituzione della loro intestazione fittizia;
che l'odierno indagato era consapevole della finalità riciclatoria di tale originaria intestazione fittizia costituita dal padre». Di qui l'annullamento della prima ordinanza, con rinvio al Tribunale, per rinnovare «il giudizio circa la qualificazione giuridica del fatto alla luce dei rilievi esposti e tenendo presente che gli elementi fattuali fin qui pacificamente acclarati sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto costituiti dalla consapevolezza della fittizietà dell'intestazione dei beni e della loro riconducibilità alla famiglia CH, rispetto alla quale era possibile 3 presagire la sopravvenienza di una misura di prevenzione patrimoniale». 1.4. Con il provvedimento impugnato, provvedendo in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha - come anticipato - ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., affermando che: (i) RO IN (padre del ricorrente) ha venduto i terreni a SC CH (mantenendo l'intestazione fittizia), sapendo l'origine illecita delle somme da questi utilizzate per l'acquisto (ordinanza impugnata, pag. 20); (ii) QU IN sapeva che il padre era intestatario fittizio di quei terreni e che il reale proprietario era SC CH (ordinanza impugnata, pag. 20); (iii) la vendita dei terreni ad un terzo, ricevendo il prezzo, poi corrisposto a un familiare di SC CH, integrava una operazione economica funzionale a dissimulare la provenienza illecita delle somme corrisposte alla famiglia CH. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il delitto presupposto del reato di riciclaggio contestato a QU IN può essere anche rappresentato dal delitto di intestazione fittizia di beni ascrivibile a SC CH e al padre del ricorrente RO IN (si cita, a conforto, Sez. 2, n. 32571 del 13/07/2022, [...], non mass.). 2. Nel corso della discussione, il ricorrente - nel ripercorrere i due motivi di ricorso - ha focalizzato l'attenzione sui rapporti tra la fattispecie prevista dall'art. 648-bis cod. pen. e quella prevista dall'art. 512-bis. Secondo l'impostazione seguita dal ricorrente la clausola di riserva posta in esordio all'art. 648-bis cod. pen. postula l'estraneità al delitto presupposto della persona accusata di riciclaggio. Nel caso in esame, tuttavia, non può dirsi che egli sia estraneo al delitto presupposto, poiché con la denuncia di successione e l'assunzione della titolarità formale dei beni (sostanzialmente ancora di proprietà di SC CH) ha posto in essere atti negoziali che hanno realizzato proprio la situazione di intestazione fittizia che viene incriminata dall'art. 512-bis cod. pen. (si richiamano, sul punto, gli approdi di Sez. U. n. 25191 del 27/02/2014, [...], Rv. 259950, pag. 29-30). 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 4. Il Tribunale di Napoli - nel formulare il giudizio di gravità indiziaria - ha ricostruito in modo non manifestamente illogico le ragioni per cui è da ritenere che SC CH abbia acquistato da RO IN i terreni utilizzando risorse economiche di provenienza delittuosa (ordinanza impugnata, pag. 17-19). z Il Tribunale ha inoltre evidenziato come, all'epoca dell'alienazione dei terreni con 4 contestuale accettazione di rimanerne il formale intestatario, RO IN fosse necessariamente a conoscenza tanto della caratura criminale di SC CH, quanto della provenienza delittuosa delle risorse economiche di quest'ultimo, all'epoca privo di lecita occupazione e latitante (ordinanza impugnata, pag. 20). Tale passaggio argomentativo non si fonda - come si assume nel ricorso - su una generica valorizzazione di "dati notori", bensì su argomenti di natura logica, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente, figlio di RO IN (v. l'ordinanza impugnata, pagg. 19-20). Il Tribunale ha concluso osservando: (i) che RO IN era «consapevole dell'utilizzo di proventi illeciti» per l'acquisto dei terreni;
(ii) che «nel momento dell'acquisto [dei terreni] da parte di SC CH (...) il bene acquista una sua connotazione illecita, dando vita ad una intestazione fittizia in capo a RO IN». Il Tribunale ha evidenziato altresì che il ricorrente, QU IN, era pienamente consapevole del fatto che il padre si fosse prestato a detta intestazione fittizia in favore di SC CH (v. ordinanza impugnata, pag. 20). Deve dunque ritenersi che il Tribunale di Napoli ha affrontato i temi proposti dalla sentenza rescindente con una congrua ed esaustiva motivazione. 4. Ciò che assume maggiore rilievo è, tuttavia, un altro profilo. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Napoli ha infatti evidenziato che il delitto presupposto del reato di riciclaggio ascritto al ricorrente può essere individuato nella stessa intestazione fittizia di beni ascrivibile a SC CH e al padre del ricorrente, RO IN. E ha altresì evidenziato - con motivazione immune da vizi - che QU IN era ben consapevole del carattere fittizio di tale intestazione del bene al padre e delle ragioni per cui essa era stata posta in essere (l'occultamento delle ricchezze di CH e la sottrazione dei beni al rischio di iniziative ablative;
v. ordinanza impugnata, pag. 19-21). Si rivela così infondato il primo motivo di ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso propone tuttavia un diverso tema. QU IN - a sua volta intestatario fittizio del bene, consapevole della sostanziale riconducibilità dello stesso a SC CH - sarebbe, a sua volta, responsabile del delitto previsto dall'art. 512-bis cit. e, dunque, non punibile per il delitto di riciclaggio, in forza della clausola di riserva collocata in esordio dell'art. 648-bis cod. pen. La Corte ritiene infondata tale prospettazione. 5.1. Va, anzitutto, evidenziato che il delitto di intestazione fittizia di beni è 5 stato qualificato in giurisprudenza come fattispecie a forma libera, il cui ambito di applicabilità «non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta» (così Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590 - 01, considerato in diritto 12.1). Sicché, come osservato da questa Corte in chiusura della sentenza rescindente, i fatti ascritti a QU IN «sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.». 5.2. Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente non si è limitato ad attribuire a sé l'intestazione fittizia di un bene di proprietà di SC CH, suscettibile di ablazione patrimoniale. Nella vicenda all'origine di questo giudizio, infatti, a seguito di richiesta dei familiari di SC CH, egli ha alienato il bene a terze persone e corrisposto il ricavato a VA CH, consegnandogli una somma di danaro in contanti (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 16-17). In tal modo, QU IN ha posto in essere una condotta - adeguatamente ricostruita dal Giudice di merito - sussumibile nel perimetro della fattispecie di riciclaggio. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ben può costituire, di per sé, reato presupposto del delitto di riciclaggio (in termini, Sez. 2, n. 32571 del 13/07/2022, Cavaliere, non mass. e, ivi, ulteriori richiami giurisprudenziali;
Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, P.m. in proc. CI e altri, Rv. 267694 - 01; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193 - 01). In questa prospettiva, l'alienazione del bene e la consegna del denaro in contanti ad un familiare del proprietario sostanziale del bene fittiziamente intestato costituisce una operazione economica di trasferimento di utilità provenienti da delitto in modo tale da ostacolare la provenienza delittuosa di quelle risorse economiche, essendo il reato di riciclaggio un delitto a forma libera (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 - 01). 5.3. Secondo il ricorrente, la sussunzione della condotta di QU IN nella fattispecie di riciclaggio sarebbe però ostacolata dalla clausola di riserva collocata in esordio alla fattispecie incriminatrice. 5.4. Tale impostazione non può essere accolta. Infatti, non assume rilievo solo la clausola di riserva contenuta nell'art. 648- bis cod. pen., ma anche quella codificata dall'art. 512-bis cod. pen. Il punto di 6 IL 2 2 FUNZI Dott.ssa G 2026 O GIUDIZI A 'tp eppina Ciiinlel IO 7 equilibrio tra dette clausole di riserva è stato efficacemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento che deve essere qui ribadito. Il delitto di riciclaggio è delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [...], Rv. 286140 - 01). Coerentemente a tale dato strutturale, esso è «realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità», con la conseguenza che tale condotta «assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria» (Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, [...], Rv. 287964 - 02; Sez. 2, n. 38141 del 15/07/2022, [...], Rv. 283677 - 01). A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Tribunale di Napoli che, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che QU IN, con una condotta progressiva e frazionata in più atti, abbia monetizzato il valore di una risorsa economica che egli sapeva provenire dal delitto di interposizione fittizia ascrivibile al padre, consegnandone l'utilità in contanti ad un familiare del soggetto fittiziamente interposto, così realizzando un'operazione di trasferimento di danaro tale da ostacolare l'individuazione della provenienza da delitto di quelle somme (facilmente occultabili, proprio perché consegnate in contanti). 6. La decisione impugnata deve pertanto ritenersi immune dai vizi prospettati e il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/04/2026