Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2026, n. 18519
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Sentenza 22 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e inosservanza di quella processuale per non aver dato seguito alle indicazioni della Corte di legittimità

    Il Tribunale ha affrontato i temi posti dalla sentenza rescindente con motivazione congrua ed esaustiva, ritenendo provato che il padre del ricorrente fosse consapevole dell'utilizzo di proventi illeciti per l'acquisto dei terreni e che il ricorrente fosse consapevole della fittizietà dell'intestazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., con qualificazione della condotta come violazione dell'art. 512-bis cod. pen.

    La Corte ritiene che la condotta del ricorrente, alienando il bene e consegnando il ricavato in contanti a un familiare del proprietario sostanziale, integri il reato di riciclaggio, poiché tale operazione è funzionale a dissimulare la provenienza illecita delle somme. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può costituire reato presupposto del riciclaggio, e la condotta del ricorrente assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2026, n. 18519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18519
    Data del deposito : 22 maggio 2026

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