Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO05429 / 0 2 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18238/99Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Cron. 16325 Rep. 1215 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud.07/12/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET RI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SORDI, che lo difende unitamente all'avvocato PIO UFFICIO COPIE Richiesta Copia studio CODA, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti €1.55 ricorrente- 15 APR. 2002
contro
IL CANCELLIERE ND ELIO;
→ intimato - avverso la sentenza n. 1165/98 della Corte d'Appello CANCELLERIA di TORINO, depositata il 05/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna 1680 -1- SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Orazio FRAZZ l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore INI che ha concluso T 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI TO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea DO LI e TA Giuseppe chiedendo che fossero condannati, in solido, al pagamento di lire 11.345.576, a titolo di saldo del corrispettivo di lavori da lui eseguiti. Si costitui soltanto il DO, il quale chiese il rigetto della domanda sostenendo di avere pagato tutto quanto dovuto. Venne espletata una CTU per accertare la natura ed il valore dei lavori oggetto di causa. Con sentenza 3/2/95 il Tribunale adito, respinta per difetto di prova la domanda nei confronti dello TA, l'accolse invece nei confronti del DO, che condannò al pagamento di lire 9.450.000. Il DO propose appello lamentando la violazione probatorio, essendo stata la domanda dell'onere dell'attore accolta senza che questi avesse fornito alcuna prova della sua pretesa e non potendo la CTU supplire alla carenza dell'attività probatoria che è tipica della parte e che nella specie era mancata del tutto. Con sentenza 5/11/98 la Corte d'appello di Torino accolse il gravame rigettando la domanda del TO per difetto di prova. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per un motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento all'art.2697 2°comma C.C. per L avere la sentenza rigettato per difetto di prova la domanda del ricorrente (attore in primo grado) non considerando che, essendosi il convenuto limitato a eccepire l'avvenuto pagamento, doveva ritenersi ormai le parti, e, quindi, nonincontrover so tra abbisognevole di prova, il fatto posto a base della domanda di pagamento, e cioè l'avvenuta esecuzione dei lavori. Altrettanto erroneamente la sentenza aveva ritenuto inutilizzabile la CTU, non rilevando che questa era stata disposta per accertare natura, entità e costo dei lavori, non già per supplire all onere probatorio gravante sullattore. Le doglianze sono fondate. La sentenza ha ritenuto non provata, ed ha perciò rigettato, la domanda del ricorrente in base alle seguenti considerazioni: il TO "non solo non r 5 aveva chiesto l'ammissione delle prove testimoniali che aveva dedotto nell'atto introduttivo di primo grado, ma non aveva neanche deferito ai convenuti l'interrogatorio formale"; inoltre, la CTU non poteva supplire alla carenza di attività propria della parte. Trattasi di una motivazione incongrua rispetto al caso concreto, in cui il convenuto, come si rileva dalla stessa sentenza, non aveva contestato l'an debeatur solo il quantum, e la Ctu era stata ma l'entità ed il valore dei disposta "per accertare lavori controversi". Di tali vicende processuali, che, se valutate in concreto, potevano indurre a ritenere incontroversa l'esecuzione della prestazione, esonerando perciò l'attore dall'onere della prova quanto meno dell'an (essendo il quantum determinabile a mezzo della CTU), così come aveva ritenuto il primo giudice, la sentenza non ha tenuto alcun conto cosicche la riforma della della decisione di primo grado appare basata su una mera petizione di principio. In accoglimento del ricorso essa va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame alla stessa Corte d'appello, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Roma, 7 dicembre 2001 11 for sid e residente ГлянсоTantorini Il L'estensore from cukell IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 109T 122.11 Francesco Catania CEST 20,66 TCT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 19 SET.209rie 4.. Registrato in data 149,77Iversate €. (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DIHIPPO) Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCIOHING DELLE 002