Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC54 77 /0 1 EPUBBLIC IN NOME DEL PO LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Execution forget- SEZIONE TERZA CIVILE opposizione apli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: otti GIUSTINIANI - Presidente R.G. N. 14334/98Dott. Vito Rel. Consigliere Cron. 11850 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Rep. 1984 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud. 15/01/01 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI ASSAZIONE C ha pronunciato la seguente Richiesta nopia studio SENTE N Z A dal Sig. per dirty, L забо sul ricorso proposto da: AM SE, elettivamente domiciliato in ROMA 1112 APR. 20 1 VIA ARISTIDE ELEONORI 81, presso RUSSO SE, LIRE 3000 difeso dall'avvocato DI STEFANO BRUNO con studio in CANC 95129 CATANIA VIA GABRIELLO CARNAZZA 49, giusta delega in atti;
CG509332 - ricorrente
contro
BANCO DI SICILIA SPA, BANCA POPOLARE SICILIANA SCARL (oggi MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA), BANCA DI CREDITO N O COPE POPOLARE DI SIRACUSA SCARL, FONDO ASSICURATIVO TRA dal Sig. OLIVIERI AGRICOLTORI, BANCA AGRICOLA ETNEA, BANCA SICULA SPA2001 3000 per dirite E SET 2001 41 (oggi BANCA COMMERCIALE ITALIANA), TROVATO SALVATORE, IL CANCELLIERE -1- CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ENNA SCARL, BANCA DI €0,77 1.1500 CREDITO S LI (oggi BANCO AMBROSIANO VENETO), AGRICOLE SCARL, ALLEANZA ITALIANA COOPERATIVE STRAZZERI CONCETTA, GUGLIUZZA STEFANO;
J495534 intimati €0.77 £1500 avverso la sentenza n. 218/97 del Tribunale di CALTAGIRONE, emessa il 05/05/97 e depositata il 30/05/97 (R.G. 136/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Caltagirone, con sentenza del 1. - 30.5.1997, ha rigettato l'opposizione, che EP MO aveva proposto contro ordinanza del giudice dell'esecuzione con ricorso depositato il 10.2.1996. Il tribunale ha affermato che, nell'espropriazione consentitaforzata immobiliare, l'offerta dopo l'incanto, dall'art. 584, primo comma, cod. proc. civ., non è efficace se chi la fa non presta cauzione e non deposita le spese di nella percentuale stabilita con l'ordinanza chevendita, l'autorizza, e che la percentuale, in questo caso, va calcolata non sul prezzo base né su quello cui l'immobile è stato aggiudicato, ma su questo prezzo aumentato di almeno un sesto. Il tribunale ha condannato l'opponente a rimborsare le spese del processo al creditore intervenuto, signora CE ST. 2. 1 EP MO ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso, depositato 1'11.8.1998, è stato notificato tra il 13 ed il 15.7.1998. Nessuna delle parti cui è stato notificato si è costituitą. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene due motivi. 3 I motivi denunziano la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione, il primo agli artt. 568, 570, 571, 573 e 584 dello stesso codice ed agli artt. 1 e 3 Cost.; il secondo all'art. 91 cod. proc. civ.). 2. - I motivi non possono essere esaminati perché il ricorso è inammissibile ed anche improcedibile. Il ricorso è stato notificato quando già era decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza stabilito dal primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. ed è stato depositato oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica, prescritto a pena di improcedibilità dal primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. Il ricorrente, ai fini del rispetto dei due termine, ha ritenuto di potersi valere della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. Ma questa, а norma dell'art. 3 della legge, non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, cause e procedimenti tra i quali rientrano i procedimenti di opposizione all'esecuzione. La Corte è costante nell'affermare che la sospensione feriale dei termini non si applica nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi e che in ogni fase di questi, anche in quelle di impugnazione, debbono osservarsi i termini ordinari (Cass. 7 luglio 1999 n. 7030).
3. Non si deve rendere pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione perché le parti cui il ricorso è stato notificato non si sono costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso il giorno 15 gennaio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. pooic ciltre Vivofrentiniens IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, li 12 HPR. 2001 29,0000 A ان IL CANCELLIERE C R Giovanni Giambattiste P U S UPTICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 ACC 200% 4. Regitrato in gold -38355 al (lire p. (Dison L IL DIRIGENTE AREA SERVIZI 11 Responsab All Cladiziari aria Di FILIPPO) (Dr. M. RACCIOHINI) (D.ssa M