Sentenza 8 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Scheda sintetica Con il termine amianto (dal greco “incorruttibile”) vengono definiti diversi minerali di natura fibrosa, particolarmente resistenti alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale), fino all'introduzione degli attuali divieti legislativi. I manufatti in amianto venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo. In ambito scientifico, la pericolosità per la salute delle polveri d'amianto che si disperdevano nell'ambiente di lavoro, a causa dell'usura dei materiali e delle elevate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 0 1 2 7/ 02 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2149 99 4358 Sezione Lavoro 4982 -R.G.N. 7262 Composta dai Magistrati: Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.137 31 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Antonio "Lamorgese -Ud. 31.10.2001 31 Florindo Minichiello " -Oggetto: GA TI " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 2149/99 proposto da QU LI, AN Antonio, RI MA, OS RU, TA PE AB e NI UI, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. UI Orsini con domicilio eletto in Roma alla via Costantino Morin n. 45 presso lo studio dell'avv. Angelo Cio- 4218 lina ricorrenti
contro
CORTE SUPPERS Richiesta co dal Sig IL SOLE 24 ORE 1.55 per 8 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 1 MINISTERO EL GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., di- feso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 controricorrente nonché sul ricorso n° 4358/99 proposto da MINISTERO EL GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., di- feso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente incidentale
contro
QU LI, AN Antonio, RI MA, OS RU, TA PE AB e NI UI intimati nonché sul ricorso n°4982 proposto da EL BB EL,BE VI, RU SC, GU UI, DE II PE, MA VI TO e IM VA, tutti rappresentati e difesi, giusta pro- cura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Bruno Marcone del Foro di Chieti con domicilio eletto in Roma al viale Maz- zini n. 134 presso lo studio dell'avv. Claudio Sadurny ricorrenti contro 2 MINISTERO EL GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., di- feso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 controricorrente nonché sul ricorso n° 9262/99 proposto da MINISTERO EL GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., di- feso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente incidentale
contro
BE VI, RU SC, EL BB EL, GU UI, DE II PE, MA VI TO e IM VA intimati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di L'Aquila n° 63/98 in data 11 febbraio/18 marzo 1998 (R.G. 465/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. UI Orsini;
udito l'avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VA Giacalone, che ha concluso per il rigetto del primo motivo dei ricorsi AN e BE, accoglimento dei 3 ricorsi incidentali del Ministero della Giustizia, assorbi- mento dei restanti motivi degli altri ricorsi. Svolgimento del processo Con sentenza n. 45 in data 28 maggio 1997 il Pretore del la- voro di L'Aquila accertava il diritto dei ricorrenti giudici di pace alla indennità di funzione prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 e condannava il Ministero della Giusti- zia al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. di-Il Ministero proponeva appello a mezzo dell'Avvocatura strettuale dello Stato con ricorso depositato il 25 luglio 1997 e preliminarmente deduceva che la sentenza di primo gra- do era stata notificata il 5 giugno 1997 in luogo diverso da- gli uffici dell'Avvocatura ed a mani di persona non autoriz- zata a ricevere atti o sentenze notificate. Pertanto, la no- tifica della sentenza così eseguita era nulla e non idonea a far decorrere il termine breve per l'appello. Il Tribunale di L'Aquila riteneva tempestivo l'appello, stan- te la nullità della notifica della sentenza. Infatti, non era dato conoscere il soggetto ad istanza del quale la notifica era stata eseguita;
e poi, a prescindere dal rilievo di nul- lità, andava rilevato che l'atto non era idoneo a far decor- rere il termine breve per l'impugnazione, "non potendosi in- dividuare il soggetto ed il rapporto, tra i tanti, nei cui confronti debba ritenersi formata la cosa giudicata". Nel me- rito, giudicata infondata l'eccezione di difetto di giurisdi- 4 zione e quella di incompetenza del pretore del lavoro, acco- glieva per il resto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande. Osservava che l'indennità di funzione giudiziaria era stata introdotta per i soli magistrati ordinari appartenenti all'ordine giudiziario, poi estesa ai magistrati di altri or- dini e agli avvocati dello Stato, nonché ai giudici popolari delle Corti d'Assise, non pure ai giudici di pace, che sono magistrati onorari non appartenenti al pubblico impiego. Avverso questa decisione i giudici di pace ricorrono per cas- sazione (in via principale), con due distinti atti, sorretti ciascuno da due motivi, introdotti rispettivamente da Aquila- no LI ed altri (R.G. 2149/99) e da BE VI ed al- tri (R.G. 4982/99), come singolarmente nominati in epigrafe. Il Ministero della Giustizia resiste (ad entrambi i ricorsi) con controricorsi e propone ricorsi incidentali, ciascuno per un motivo. I due gruppi di ricorrenti (principali) hanno pre- sentato ciascuno memoria. Il primo (R.G. 2149/99) ha deposi- tato note di replica alle conclusione del Procuratore genera- le. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avversO la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 5 Con il primo motivo dei loro rispettivi ricorsi, sostanzial- mente di analogo contenuto, i ricorrenti (principali) sosten- gono che la parte che aveva chiesto la notifica della senten- za altri non era che la parte vittoriosa nel giudizio di pri- mo grado, da individuarsi indifferentemente nel procuratore dei ricorrenti o in ciascuno di essi, singolarmente conside- rati e nominati nell'atto. Nella specie si aggiunge nel ri- corso di BE ed altri la parte richiedente la notifica era chiaramente identificabile nell'avv. G. Galli, che nella qualità di difensore dei giudici di pace, aveva chiesto la copia autentica della sentenza, come attestato su di essa. Trattandosi di difensore comune a tutti gli attori, dovevasi ritenere che la notifica era stata eseguita nell'interesse di tutti i predetti. Con il secondo motivo, che riguarda il merito, si sostiene (in entrambi gli atti) che l'indennità in questione è conces- sa in considerazione dell'esercizio della funzione giudizia- ria, che può essere svolta anche fuori dell'ambito di un rap- porto di pubblico impiego. I giudici di pace sono anch'essi giudici ordinari, appartenenti all'ordine giudiziario, che la legge appunto designa come destinatari del beneficio. L'indennità di funzione nulla ha a che vedere con il reddito rilevabile in sede IRPEF. Non ha rilievo che la retribuzione del magistrato togato sia onnicomprensiva. L'indennità di 6 funzione, per il giudice di pace, sarebbe cumulabile con ogni altro reddito. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia ripropone l'eccezione di incompetenza del pretore lavoro, sostenendo che nella soggetta materia la compe-del tenza va determinata in base al valore della causa. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Come risul- ta dalla copia autentica della sentenza pretorile, al cui esame diretto la Corte può procedere, essendo stato denuncia- to un vizio in procedendo, detta copia venne richiesta dall'avv. G. Galli, che aveva difeso i giudici di pace nel giudizio di primo grado. Non è dunque esatto quanto si affer- ma nella sentenza del Tribunale di L'Aquila, che "nel corpo dell'atto non è possibile rinvenire alcun elemento idoneo all'individuazione della parte, tra le tante, ad istanza del- la quale l'atto partecipativo è stato compiuto". Sebbene nel- la relata di notifica della sentenza si faccia semplice men- zione ad una "istanza in atti", l'indicazione sullo stesso documento della persona che aveva richiesto la copia autenti- ca costituiva elemento sufficiente per risalire alla parte ad istanza della quale la notifica era avvenuta (Cass. 8 giugno 1991 n. 6522; 25 settembre 1999 n. 10630; 18 febbraio 1995 n. 1781; 22 settembre 2000 n. 12538). Per quanto riguarda la seconda argomentazione del Tribunale, si osserva che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 103 cod. 7 proc. civ. (litisconsorzio facoltativo), più cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, in ragione della loro au- tonomia sostanziale, potrebbero dar luogo a separati giudizi, vengono invece trattate in unico processo. In tal caso, se il difensore è lo stesso per tutte le parti, gli atti che egli compie in esecuzione del mandato ricevuto, proprio per le ragioni di opportunità sottese alla libera scelta della trattazione cumulativa e simultanea di più cau- se, si intendono riferiti a tutti i soggetti da lui rappre- sentati, che per definizione hanno un interesse comune e non possono trovarsi in posizione di contrasto tra loro. Pertanto, allorchè il comune difensore aderisca a richieste di rinvio, formuli conclusioni, produca documenti, richieda mezzi istruttori e in genere compia ogni altro atto del pro- cesso compreso nell'ambito fissato dalla difesa tecnica (non espressamente riservato alle parti), perché essi spieghino effetti sulla posizione processuale dei plurimi soggetti rap- presentati non occorre che egli manifesti una tale volontà, dovendosi presumere che la sua opera si svolge nell'interesse di tutti i litisconsorti. Ne consegue che la notifica della sentenza, che il procuratore può compiere in virtù della pro- cura già conferita (Cass. 7 aprile 1986 n. 2416), fa decorre- termine breve perre a carico del destinatario di essa il l'impugnazione nei confronti di tutti i litisconsorti, ri- chiedendosi - all'opposto - che lo stesso difensore specifi- 8 chi per quale dei soggetti la notifica viene eseguita, qualo- ra intenda limitarne gli effetti ad esso. Nella specie, la notifica della sentenza, avvenuta senza alcuna specificazione e, quindi, nell'interesse di tutti i litisconsorti, era senz'altro idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. E' pacifico invece che l'appello venne propo- sto dal Ministero oltre tale termine. In tale situazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, senza procedere all'esame delle altre questioni con esso poste. Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Tale pronuncia assorbe l'esame del secondo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale. Stimasi di giustizia compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ri- corso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Bunn Battinwello ཤིང་ཅད་ཟད་བ | ག༽ལ འ nam 9 % Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I - 8 GEN. 2002 D , oggi, O L 3 L 3 0 O 5 1 IL CANCELLIERÊ B . . A I S T N D S R A A A 3 ' T T , 7 L S - L A 8 O S E - P E 1 D P M 1 I S I S I N E A N E D G G S O G E I T E A A L N D E O E S T A , E T L O I L R R I E T S D D I G O E R