Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8779 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 5.5.1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Rossi " N. 497
3. Dott. Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri " N. 7226/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST, GI, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 12.1.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Mura, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione con le statuizioni consequenziali;
la Corte osserva:
Con sentenza del 12.1.1999 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna alla pena di otto mesi di reclusione emessa il 17.6.1994 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di GI TE, imputato del delitto di cui all'art. 414/3, cp., perché nel corso di una lezione tenuta nell'istituto in cui era recluso aveva interloquito, definendo la "strage di Capaci" "un'opera di bene" e aggiungendo che "meno giudici e meno carabinieri ci sono in giro e meglio è".
Ha ritenuto la corte territoriale che, anche ammettendo che l'TE, come da lui sostenuto, si fosse limitato a pronunciare la frase "uno di meno" con riferimento al magistrato assassinato, il reato contestato fosse ugualmente configurabile, bastando, a tal fine, "l'approvazione dell'episodio e l'adesione spirituale ad esso..." e non richiedendosi, altresì, alcun accertamento riguardo al pericolo derivato dalla condotta del reo per il bene giuridico tutelato, essendo tale pericolo "presunto dal legislatore".
Con il proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denuncia l'illegittimità della decisione per erronea interpretazione delle risultanze processuali, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il gravame è fondato.
Con la pronuncia "interpretativa" N. 65 del 4-5-1970 (23-4-1970) la Corte costituzionale, respingendo l'eccezione d'illegittimità dell'art. 414, ultimo comma, cp. sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Rovigo per un presunto contrasto della norma con l'art. 21/1, della Carta fondamentale, ha chiarito che nell'attuale ordinamento giuridico l'apologia punibile è solo quella manifestazione del pensiero che, per le sue modalità, integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
In linea con l'orientamento espresso nelle precedenti sentenze n. 87/66 e n. 84/60, il giudice delle leggi ha inteso sottolineare che la compressione del diritto di libera espressione delle proprie opinioni è ammissibile solo quando venga effettivamente in gioco la tutela di altri beni costituzionalmente protetti e, in particolare, quello della sicurezza pubblica, senza il quale un sistema sociale ordinato e tranquillo è, persino, inconcepibile.
In questa ottica si colloca la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (ex pluribus: sez. I, 15-12-97, n. 11578, Gizzo), secondo cui a integrare l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 414/3, cp. non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di un minimo di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuti intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze difetto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specialmente, di reati lesivi di interessi omologhi e quelli offesi dal crimine esaltato.
Il difetto di questo requisito essenziale la condotta perseguita potrà, ove ne ricorrano i presupposti, realizzare eventualmente altre ipotesi delittuose (artt. 290, 724, cp.), ma non quella dell'art. 414/3, cp.
È necessario, dunque, che la corte di merito, la quale non ha compiutamente affrontato la problematica suscitata dal caso e si è, per giunta, ispirata a concetti ormai superati dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, riesamini le questioni poste dal ricorrente, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Per questi motivi
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 623, cpp., annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999