Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8779
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2021

    Una descrizione di un atto sessuale, nei minimi dettagli, dai preliminari alla fellatio, al sesso orale praticato su un minore con penetrazione e eiaculazione del genitore sulla pancia della bambina, il tutto unito alla rappresentazione, reiterata, della condizione estatica della minore, dimostra con chiarezza la potenzialità emulativa del dichiarato con consegente integrazione del reato (di pericolo concreto). L'accertamento del reato di istigazione deve essere particolarmente profondo e concreto, in relazione alla norma di cui all'art. 21 Cost.; infatti, l'apologia punibile non è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8779
Data del deposito : 5 maggio 1999

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