Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale, competente per funzione a decidere dell'impugnazione della sentenza penale di condanna riguardante delitti (nella specie: diffamazione a mezzo stampa)per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, va individuato, in ossequio al principio <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2001, n. 36354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36354 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Presidente - del 06/07/2001
1. Dott. F. NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. P. MARINI - Consigliere - N. 1232
3. Dott. A. AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. ROTELLA - Consigliere - N. 13536/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AC Ivano, n. Roma 14/07/59
OL GI, n. Milano 16/05/46
IO Gian Marco, n. Roma 06/04/64
avverso la sentenza 24.3.2000 trib. Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito, per la parte civile, l'avv. Placco
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Mura che ha concluso per il rigetto. Udito il difensore avv. Pettinari
Motivi della decisione
AC I., OL G. e IO G. M. erano condannati alla pena della multa dal tribunale di Roma per diffamazione a mezzo stampa per avere, l'uno quale presidente del Centro Diritti del cittadino, gli altri rispettivamente quali direttore e giornalista del quotidiano "Il Tempo", offeso la reputazione di TI AN e TI TA, mediante la pubblicazione di un articolo intitolato "concorsi farsa per allegri chirurghi", con il quale, nel riportare i termini di un'intervista rilasciata dal primo, in un contesto riguardante concorsi "addomesticati", si nominano i predetti TI come espressione sintomatica dello "andazzo clientelare" vigente nell'Istituto "Regina Elena". Il giudice escludeva la sussistenza degli estremi della scriminante di cui all'art. 51 cp. - Gli imputati hanno proposto appello, e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ex art. 18 l. n. 468/99. Queste le doglianze esposte:
- AC deduceva la liceità dell'articolo, posto che l'accostamento tra "concorsi-farsa" ed assunzioni clientelari non determinerebbe alcun "effetto espansivo", alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
Il testo dell'intervista, inoltre, non riporterebbe fedelmente le dichiarazioni di esso imputato, l'affermazione riguardante i fratelli TI costituisce un inciso marginale e meramente esemplificativo, d'altro canto non gratuito, ove si pensi che il AC è presidente del CI (associazione di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini) ed autore di numerosi esposti in relazione alle procedure dell'IFO (Istituto Fisioterapici Ospedalieri). Rientra in tali vicende anche il concorso di cui è risultata vincitrice la TI (sorella del dottor TI), bibliotecaria dell'IFO, al pari di altri, come la moglie del direttore generale del Ministero della Sanità.
- Il detto ricorrente lamenta vizio di motivazione circa il diniego dell'esimente del diritto di critica e la liquidazione del danno in favore della parte civile, che non ha offerto dimostrazione del danno patito.
- Analoga censura espongono pure OL e IO, che rimarcano come l'articolo incriminato si inserisce in una vasta inchiesta sulla sanità nel Lazio e come non siano provate ne' la sussistenza, ne' l'entità del danno subito dalla parte civile.
- Il difensore dei ricorrenti ha pure chiesto, nel corso della odierna discussione, di rimettere gli atti alla corte d'appello di Roma, in ragione del nuovo testo dell'art. 593, c. 3 cpp, quale risulta dall'art. 13 l. 26 marzo 2001, n. 128, che designa come inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.
- Le doglianze esposte non hanno pregio.
a) Non l'ultima, poiché in tema di successione di leggi processuali trova applicazione, in assenza di una disciplina transitoria, il principio "tempus regit actum", che incontra il suo limite nel principio del "fatto esaurito", secondo il quale la norma che disciplina in modo diverso una fattispecie processuale non si applica se i relativi presupposti di fatto si sono realizzati ed esauriti prima dell'entrata in vigore della nuova norma (cass., sez. 2^, n. 2823/92). Nel caso, poi, di competenza per materia o per grado, il principio "tempus regit actum" trova ulteriore limite in quello di precostituzione del giudizio sancito dall'art. 25 Cost. in tutti i casi in cui la competenza si è già radicata al momento di entrata in vigore della legge di modifica (sez. 1^, n. 4131/92). In virtù del principio del "fatto esaurito", dunque, gli effetti conseguiti alla proposizione dell'impugnazione della competenza funzionale a decidere a questa Corte, alla stregua della normativa vigente nel periodo che intercorre tra l'emanazione della sentenza impugnata e la scadenza del termine per impugnare.
b) È consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, assumendo autonoma valenza lesiva. Occorre, dunque, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, per quanto insinuante e suggestivo, va escluso l'effetto denigratorio. Se, invece, l'effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero nella specificazione di una notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio (sez. 5^, 2.3.99, N. 2842, Mennella). Orbene, il caso in esame assorbita dalla problematica dell'accostamento di notizie vere, poiché uno dei dati offerti come storicamente certi al lettore, è costituito dalla pratica di assunzioni clientelari presso l'Istituto "Regina Elena", pratica che coinvolgerebbe anche i fratelli TI. Sicché non sussiste il presupposto dell'invocato orientamento giurisprudenziale elaborato da questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa. - Ai fini dell'esimente ex art. 51 cp, anche sotto il profilo putativo, la necessaria correlazione fra quanto narrato e quanto accaduto nella realtà implica l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quale quello della verosimiglianza (sez. 5^, 21.6.97, n. 6018, Montanelli). - Introduce in "quaestio facti", che non può essere saggiata in questa sede, l'assunto del AC, non proposto dinanzi al giudice di merito, secondo il quale il giornalista avrebbe travisato le sue dichiarazioni.
c) - Il danno morale derivante dalla diffamazione a mezzo stampa non essendo di natura economica, ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettibile di valutazione meramente aritmetica, onde la sua determinazione in denaro deve sopportare necessariamente un apprezzamento soggettivo, rimesso alla prudente valutazione del giudice. Siffatta valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo (sez. 5^, 6.3.97, n. 2113, Pendinelli;
sez. 5^, 29.12.99, n. 14660, Carniato). I ricorsi vanno rigettati. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in L. 2.240.000, di cui L.
2.200.000 per onorari.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi proposti avverso la sentenza impugnata. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in L. 2.240.000, di cui L.
2.200.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2001