Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2001, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
09.0 9 6 /0 1 REPU BLIC AN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 6188/98 Cron. N. 2331 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Massimo Genghini -Presidente- 2. " Ettore Mercurio Ud. 20.10.2000 -Consigliere- 3.'' Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 4. " GU ES -Consigliere- Richiesta s e zatosło 5. " NN SO -Consigliere- dal Sig. per diritti L. 3002 "26 GEN 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto DA SC RE, elettivamente domiciliata in Ro- CANCELLERIA ma, Via Magliano Sabina 24, presso lo studio degli Avv.ti Anto- nio Vittori Luigi Pettinari, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, Rilasciata copia legale NARI in persona del legale rappresentante pro tempore al Sig. per diritti L. 5 FEB. 2001 Intimato IL CANCELLIERE per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Ro- 4334 2 ma n. 9193/97 del 4.10.1996/14.5.1997, R.G. n. 64142/90. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del : 20.10.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente proposto RE OL, premesso di essere affetto da malattie che lo rendevano invalido al lavoro, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma l'INPS chie- dendo la condanna di tale istituto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1.8.1985. L'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, acco- glieva la domanda del OL. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Roma, rin- novata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 9193 del 4.10.1996/14.5.1997 accoglieva l'appello e per l'effetto, rifor- mata la decisione pretorile, rigettava la domanda del OL presentata in primo grado. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo al grado in ordine al fatto che il OL fosse affetto solo da esiti di remoti infortuni la- vorativi non comportanti invalidità, conclusioni che non avevano formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti. Il OL ricorre per cassazione con unico motivo, mentre l'intimato INPS nessuna difesa propone in questa sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 10 del R.D.L. 636/39 (così come modificato dall'art. 1 della legge 22/1984), nonché insufficienza e contrad- dittorietà della motivazione su punto determinante della
contro
- versia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Al riguardo sostiene che il Tribunale ha recepito in toto le con- clusioni del perito d'ufficio di secondo grado ritenendo la valu- tazione medica dallo stesso espressa “appropriata ed indenne da vizi logici” non rilevandone, per contro, l'insufficienza e la ca- renza sotto più profili. Il ricorrente aggiunge che il Tribunale ha ignorato completa- mente le conclusioni del perito di primo grado, fondando la sua decisione unicamente su una parte delle affezioni morbose de- nunciate e riscontrate trascurando tutte le altre, non ha compiuto quella necessaria ed indispensabile, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “ragionata accettazione dei risultati". Lo stesso ricorrente deduce altresì l'erroneità dell'impugnata de- cisione nel ritenere l'inesistenza dello stato invalidante anche per ritenuta carenza "di altri elementi e deduzioni", invece presenti sia per allegazione di parte sia per riscontri del consulente tecni- co di ufficio. La censura è priva di pregio giuridico e va pertanto disattesa. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sugli elementi risul- tanti dalla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, che ha 4 esaminato, con congrua ed esauriente motivazione, nella loro concreta incidenza sulla capacità lavorativa del OL e con ciò si è discostato dalle conclusioni della consulenza di primo grado. In questo modo il giudice di appello si è attenuto all'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale nel contrasto tra più consulenze tecniche di ufficio il giudice ben può seguire le conclusioni dell'una o dell'altra, ma deve fornire ade- guata, logica ed esauriente motivazione del convincimento rag- giunto, enunciando gli elementi probatori, i criteri di valutazione, nonché gli argomenti logici e giuridici che lo hanno indotto alla scelta (in questo senso Cass. 18 giugno 1998, n. 6106; Cass. 16 giugno 1995, n. 6822), il che, come già si è detto, si è verificato nella specie. Si osserva inoltre che le censure del OL sono generiche e non specificano, a fronte degli accertamenti compiuti dal consu- lente di secondo grado sulla genesi e sull'evoluzione delle pato- logie riscontrate, quali altri esami specialistici avrebbero dovuto essere effettuati dallo stesso consulente. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del presente giudizio di legittimità stante il disposto dell'art. 152 disp. att. C.P.C. e la mancata costituzione dell'INPS.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio 5 di legittimità. Così deciso in Roma addì 20 ottobre Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Neugos 2000 Il Presidente д а IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.6 GEN. 2001 A Di BORATORE M E R CELLERIA P SU T R O C