Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3159
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione. Tale comportamento non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3159
    Data del deposito : 5 marzo 2001

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