Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
Nel caso di assenza del lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza dovuta ad una malattia unica) al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale, la regola , costituente principio generale , ma non avente carattere inderogabile, per cui un termine fissato a mesi (tanto quello interno, corrispondente alla somma delle assenze, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro) deve essere computato secondo il calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma secondo cod. proc. civ.) trova applicazione solo quando non sussistano clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni(nella specie trenta), astrattamente basato sulla durata media del mese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar ND RC di GENOVA del 10/10/97 rep.n.38730, unitamente all'avvocato VINCENZO PAOLILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ING. MA & C: SPA in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato PIERO AMENTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI BISSOCOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2707/95 del Tribunale di GENOVA, depositata il 25/09/95 R.G.N.14868/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott.ssa Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per, l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Genova, con sentenza depositata il 20 settembre 1994, accoglieva il ricorso col quale il sig. RE RZ chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla società Ing. MA p.a. per superamento del periodo di comporto previsto dal vigente contratto collettivo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo licenziamento.
Avverso la sentenza di primo grado la società proponeva appello al Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 25 settembre 1995, lo accoglieva rilevando: che dalla documentazione in atti, risultava che il lavoratore, nel periodo da ottobre 1992 a novembre 1993, si era assentato per malattia 271 giorni;
che, in base all'art.27, comma 1 del ccnl edili (che prevedeva un periodo di comporto di nove mesi continuativi in caso di unica malattia, o complessivi in un arco di tempo di venti mesi, in caso di più malattie) il periodo di comporto per sommatoria corrispondeva a 270 giorni in quanto, allorché si fa riferimento a periodi non continuativi indicati in mesi, al fine di evitare possibili incertezze nei rapporti giuridici, è attribuita convenzionalmente ad ognuno dei mesi considerati la durata di 30 giorni;
che tale significato era stato recepito nel contratto degli edili che, dopo aver fissato al primo comma il periodo di comporto, al successivo comma 6, nell'indicare il termine massimo di indennizzabilità della malattia, prendeva a riferimento 270 giornate, facendo intendere che nessun diritto collegato alla malattia poteva vantare il lavoratore oltre il termine indicato Per la cassazione della sentenza del Tribunale il lavoratore propone ricorso fondandolo su tre motivi. Resiste la società convenuta con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione del principio generale posto dagli artt.155, comma secondo c.p.c. e 2963, primo e quarto comma, C.C., contraddittorietà e illogicità di motivazione con violazione degli artt.1362-1371 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto, in base ad una richiamata consuetudine, che i termini indicati a mese, quando non si riferiscano a periodi continuativi, vadano calcolati in trenta giorni per ciascuno dei mesi considerati, anziché secondo la effettiva consistenza che essi hanno in base al calendario comune. Il ricorrente censura, inoltre l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola contrattuale che prevede il comporto per sommatoria. Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che la norma contrattuale (art.27, primo comma del contratto degli Edili) che regola il periodo di comporto in caso di malattia o infortunio, stabilisce che il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di assenza di nove mesi continuativi, in caso di unica malattia, o complessivi nell'arco di 20 mesi, in caso di più malattie.
L'oggetto principale della presente controversia consiste nello stabilire se, nel caso del cosiddetto comporto per sommatoria, il mese debba calcolarsi secondo una durata convenzionale astratta di trenta giorni, oppure secondo il calendario comune. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto del criterio basilare nel computo dei termini che è quello contenuto negli artt.2963 C.C. e 155 c.p.c. richiamando, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte (Cass.22 novembre 1995 n. 12057) che tale criterio ha ritenuto applicabile in caso di comporto per sommatoria.
Il ricorrente riporta, però, solo parzialmente il contenuto della richiamata sentenza n. 12057/95, omettendo di richiamare quella parte della decisione in cui viene specificato che il principio sopra indicato di computo dei termini trova applicazione nell'ipotesi di comporto per sommatoria "salva l'esistenza di clausole contrattuali di diverso contenuto". Ed in realtà, le norme previste dagli artt.2963 C.C. e 155 c.p.c. non hanno il carattere della inderogabilità,
sicché ben possono le parti, nella loro autonomia negoziale, disporre in modo diverso.
Alle clausole contrattuali (e quindi non solo alla consuetudine, come sostenuto in ricorso) ha fatto appunto riferimento il Tribunale, interpretando la volontà negoziale espressa nella norma collettiva che disciplina l'ipotesi di comporto per sommatoria. In mancanza di una precisa indicazione sulle modalità di calcolo del "mese" nell'ipotesi in cui le assenze non si verificavano per un periodo continuativo ma in tempi diversi nell'arco di venti mesi, il Tribunale ha interpretato la volontà negoziale procedendo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione complessiva delle clausole, ex art. 1363 C.C., ed ha rilevato che il successivo comma 6 dello stesso art.27 del contratto collettivo, indica le modalità di calcolo del trattamento di malattia a carico del datore di lavoro prendendo a riferimento solo il periodo sino al duecentosettantesimo giorno, con ciò facendo intendere che oltre tale termine nessuna disciplina doveva essere dettata perché nessun diritto collegato alla malattia poteva vantare il lavoratore. Ha concluso pertanto che il comporto per sommatoria corrispondeva allo stesso periodo pari a nove mesi calcolati secondo una durata convenzionale di trenta giorni.
L'interpretazione dei contratti, quale valutazione di fatto, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione.
Sotto questo profilo il ricorrente ha denunciato la violazione delle regole di interpretazione dei contratti previste dagli artt.1362 - 1371 c.c. limitando peraltro tale denuncia ad una generica enunciazione, senza indicazione specifica dei criteri ermeneutici che sarebbero stati violati, contravvenendo così all'obbligo di precisare i motivi per i quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, fissato dall'art.366 n.4 c.p.c. al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione.
In realtà, pur denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e vizi della motivazione, il ricorrente si limita sostanzialmente a prospettare una interpretazione della normativa contrattuale diversa da quella ritenuta dal Tribunale che, da parte sua, ha adeguatamente motivato l'iter logico-giuridico in base al quale è pervenuto a determinare la comune intenzione delle parti. Sotto gli indicati profili la censura è, pertanto inammissibile. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2110 e 2109 c.c., nonché dell'art.36, comma 3 della Costituzione e violazione dell'art.2697 c.c. e rileva che egli aveva eccepito che la scadenza del periodo di comporto andava prorogata sino all'esaurimento dei giorni di ferie che nell'anno 1993 egli aveva maturato ma non goduto, eccezione in merito alla quale il Tribunale non si era pronunciato, sebbene la questione fosse decisiva ai fini della decisione della controversia.
Anche tale motivo è infondato.
Il ricorrente sostiene che la questione era stata proposta "nel corso del giudizio di merito", senza specificare se essa era stata posta in primo grado consentendo a controparte di controdedurre in merito, eventualmente deducendo i mezzi istruttori ritenuti necessari, o era stata sollevata solo nel corso del giudizio di appello, come sostiene la società resistente.
La mancata specificazione sul punto, che non consente alla Corte di verificare la ritualità della proposizione della questione e quindi della decisività della mancata pronuncia in merito del Tribunale, rende inammissibile il motivo ai sensi dell'art.366 n 4 che mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza l'ausilio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. Col terzo motivo di ricorso denunciando falsa applicazione dell'art.2110, secondo comma, c.c., assoluto difetto di motivazione il ricorrente osserva che nel giudizio di merito aveva sottolineato che al 30 novembre 1993 le giornate di malattia "trascorse" erano 268 (269 compreso il 30) e che il giorno finale, cioè quello in cui viene preso il provvedimento di licenziamento non può essere considerato perché la norma parla di "superamento" del periodo di comporto e stabilisce che "trascorso tale periodo" solo allora può essere preso il provvedimento, e che su tale punto il Tribunale non si era affatto pronunciato. Il motivo è palesemente infondato.
Nella sentenza impugnata sono puntualmente indicati i precisi periodi di assenza accertati dal Tribunale, corrispondenti inconfutabilmente, alla data del 30 novembre 1993, a 271 giorni in un arco di riferimento ben inferiore ai venti mesi previsti dalla contrattazione collettiva: risulta pertanto motivato nella maniera più chiara che il licenziamento è avvenuto solo successivamente al superamento del periodo di comporto fissato, secondo l'interpretazione data dal Tribunale alla norma collettiva, in 270 giorni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 1999