Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8358
CASS
Sentenza 2 agosto 1999

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Nel caso di assenza del lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza dovuta ad una malattia unica) al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale, la regola , costituente principio generale , ma non avente carattere inderogabile, per cui un termine fissato a mesi (tanto quello interno, corrispondente alla somma delle assenze, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro) deve essere computato secondo il calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma secondo cod. proc. civ.) trova applicazione solo quando non sussistano clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni(nella specie trenta), astrattamente basato sulla durata media del mese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8358
    Data del deposito : 2 agosto 1999

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