Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8753 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
8 5 , 8 9 A . O 1 Í I N 08 753/02 / Z R 4 - / A A 6 B R 2 T . T . L U S R I L . B P G A I . E . D R R B L T A E A T A I D D 1 I R S 3 E 1 E N REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposte sui redditi T E Ac- T . S A N N certamento I E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 3860/2000 Cron. 24013 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 28.03.2002 Dott. Antonio Merone Consigliere Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CORTE SU DAA CASSAZI ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 81179 sul ricorso proposto: del signor GI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Napolitano ed elettivamente domiciliato in Roma, via Po 9, pres- so l'avvocato Costanzo Di Palma;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uf- fici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia come per legge;
- intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale 3 dicembre 1998, n. 156/99, depositata il 18 gennaio 1999; ML 3 1 8 3 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 28 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Costanzo Di Palma per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor GI ER notifica il 22 febbraio 2000 al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvo- catura generale dello stato in Roma, via dei Portoghesi 12, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 3 dicembre 1998, n. 156/99, depositata il 18 gennaio 1999, che ha rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bari n. 11/04/96, in tema di IRPEF ed ILOR 1984. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il signor GI ER ha presentato ricorso alla Commissione tri- - butaria di primo grado di Trani sia contro l'avviso di accertamento 21 marzo 1989 relativo ad IRPEF ed ILOR 1984, avente ad oggetto una plusvalenza derivante da cessione di azienda, sia contro il successivo avviso del 13 di- cembre 1989 di rettifica della dichiarazione dei redditi 1983 con elevazione del reddito da lire 5.497.000 a lire 154.702.000, con il recupero di costi rite- nuti indeducibili;
contro la decisione del giudice di primo grado di integrale accoglimento dei ricorsi ha proposto appello l'Ufficio; - la Commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto non fondato l'ac- certamento di plusvalenza per il 1984, mentre per il 1983, in parziale acco- M 2 glimento dell'impugnazione, ha riconosciuto solo parzialmente fondate le doglianze del contribuente e, quindi, ha stabilito l'imponibile nella misura di lire 124.464.744; il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria centrale è stato, poi, rigettato con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria centrale 3 dicembre 1998, n. 156/99, è così motivata: la decisione di appello ha riconosciuto il vizio, denunciato dal contribuen- - te, che colpisce il processo verbale di constatazione, ed ha conseguentemen- te escluso dall'imponibile i maggiori ricavi di cui alla pagina 4 dell'atto di accertamento, punti 1, 2 e 3; - appare, invece, destituita di fondamento la pretesa del contribuente di e- stendere gli effetti invalidanti del vizio proprio del processo verbale di con- statazione per la parte in cui l'avviso di rettifica contiene rilievi autonoma- mente comprovati e motivati dell'avviso stesso;
tale assunto implica un'i- nammissibile confusione tra processo verbale di constatazione ed avviso di accertamento in rettifica, perché il primo è un atto eventuale e strumentale nei riguardi del secondo, che, in conformità alle regole generali, non può ritenersi travolto dalla nullità del primo se non nella misura in cui quanto constatato nel processo verbale costituisca l'unica base probatoria dell'accer- tamento dell'Ufficio.
2.1. Il ricorso per cassazione del contribuente, integrato con memo- ria, è sostenuto con un solo motivo di impugnazione. 3 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di leg- ge.
3. Il Ministero delle finanze e l'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Trani, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12, si costituiscono in giudizio al fine di essere informati della data dell'udienza e di partecipare alla discussione orale. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente per cassazione denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, per mancata indicazione dei motivi di impugnazione di merito, inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e conseguenziale illegittimità della decisione di secondo grado e della decisione della Commissione tributaria centrale.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Trani avrebbe dovuto essere, anche d'ufficio, dichiarato inammissibile a causa dell'assoluta mancanza di motivazione nel merito del- la controversia. Infatti, le sole argomentazioni svolte dall'Ufficio in ordine ad un presunto eccesso di potere, ad una carenza di motivazione e ad una contraddittorietà della decisione di primo grado, attenendo a questioni di mera legittimità, non integrerebbero alcun valido motivo di impugnazione in relazione al merito della fattispecie in contestazione. Poiché l'appello del- l'Ufficio si limiterebbe ad un generico richiamo alle argomentazioni conte- ли 4 nute nell'avviso di accertamento, esso sarebbe privo di quegli specifici mo- tivi di impugnazione di merito che sono richiesti dall'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636. 4.3. Il motivo è infondato, perché l'appello dell'Ufficio, depositato il 14 luglio 1994, con il n. 2611, presso la Commissione tributaria di II gra- do di Bari, espone due motivi, con il primo dei quali si ipotizzano i vizi di eccesso di potere, carenza di motivazione e contraddittorietà, mentre con il secondo si denuncia l'erronea e la falsa interpretazione dell'art. 54 DPR 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 39.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600. La tecnica redazionale dell'atto d'impugnazione non è certo delle migliori, per- ché viene affidato all'interprete il compito di distinguere le argomentazioni che sono addotte a sostegno del primo motivo e quelle che valgono a soste- nere il secondo. Lo svolgimento di tale compito, comunque, consente di sta- bilire con sicurezza che alcune delle ragioni avanzate dall'Ufficio appellante sono dirette contro il procedimento logico seguito dal giudice di primo gra- do, come quando si lamenta che esso non abbia proceduto a un esame anali- tico dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento, e che altre mirano a denunciare una violazione di legge, come quelle che ipotizzano la mancanza di qualsiasi norma che imponga la redazione di un processo verbale. Stando così le cose, non corrisponde al vero che l'appello sia immo- tivato. D'altra parte è palesemente erronea la distinzione tra legittimità e merito utilizzata dalla difesa del ricorrente, riferita al punto 4.2, perché con- fonde i significati, sostanziale e processuale, della parola “merito”.
5. La riconosciuta infondatezza del motivo addotto comporta il riget- to del ricorso per cassazione. ли 5 6. Poiché il Ministero delle finanze non ha svolto attività difensiva, mancano i presupposti per una pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2002. Il Presidente асчист u ndIl relatore ed estensore Meloncelli IL CANCELLIERE C1 NZ BA TATO IN CANCELLERIADEPOSIT Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innoce 20 BA E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / 6 - T 2 S A I B . I R . G . R L E .P L A R D A T . L A U B E D B D A I T I E A S R T 1 I N T 3 E N R 1 S E E . S I T E A N A M