Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0067836 04 9 6 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IVA Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 857/2000 Cron. 1284 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Francesco Cristarella Orestano Consigliere Ud. 23.01.2002 Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Bruno Spagnamusso RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: 67836 SENTENZA N. sul ricorso proposto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal signor LO VA, rappresentato e difeso, giusta procura in cal- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ce al ricorso, dall'avvocato Ermanno Martusciello, ed elettivamente domici- dal Sig. S liato presso lo studio dell'avvocato Maria Patroni, in Roma, Via Giulio Ce- per diritti € 1.55 12.04.02 il sare, n. 128; IL CANCELLIERE
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO-MINISTERO Richiesta copia studio dal Sig. Ipson DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex le- per diritti €1.55 12.04 il -02 ge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. IL CANCELLIERE 12; EVARIE DEV
- controricorrente -
M 9 1 1 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 otto- bre 1998, n. 150/36/98, depositata il 20 novembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 23 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per il signor LO RE, l'avvocato Ermanno Martusciello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor LO TR ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 ottobre 1998, n. 150/36/98, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Latina 12 dicembre 1997, n. 624/05/97, che aveva rigettato il suo ricorso avverso il processo verbale di constatazione e avviso di rettifica n. 605354 in tema di IVA 1991 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: l'Ufficio IVA di Latina emette a carico del signor LO TR un avvi- so di rettifica per l'IVA 1991 ai sensi dell'art. 51.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e degli art. 11 e 12 DL 2 marzo 1989, n. 68, convertito in legge 27 apri- le 1989, n. 154, essendo il contribuente inserito in una lista selettiva inerente all'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito;
- l'atto dell'Ufficio fa seguito alla mancata risposta, da parte del contribuen- te, al questionario preliminarmente inviatogli, onde l'Ufficio sarebbe stato legittimato alla rettifica della dichiarazione annuale sulla scorta di ricavi de- terminati in base a coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili;
m contro l'avviso di accertamento il contribuente ricorre alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che, con sentenza 12 dicembre 1997, n. 624/5/97, rigetta il ricorso;
- l'appello del contribuente contro la sentenza di primo grado è rigettato dal- la Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 ottobre 1998, n. 150/36/98, è così motivata: la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio trova fondamento nel combina- to disposto dell'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e degli art. 11 e 12 DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154; l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento solo dopo la mancata risposta al que- stionario inviato al contribuente nel rispetto dei già citati art. 11 e 12, tale dovendosi considerare la mera restituzione del questionario, sia pure con je contestazioni relative alla sua legittimità; le conseguenze che legislatore fa discendere dalla mancata risposta al questionario si sostanziano nella pre- clusione, per il soggetto passivo, di dedurre in sede di impugnazione dell'at- to di accertamento, motivi che non siano stati addotti in risposta alla richie- sta di chiarimenti;
altrettanto non condivisibile è la tesi dell'appellante circa l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio anche sotto profilo delle prescrizioni della L. 7 ago- sto 1990, n. 241, nel senso che, essendo l'Ufficio in possesso dei dati che ri- chiedeva, al questionario è inutile e, comunque, è da considerarsi emesso in violazione delle norme sulla autocertificazione;
la legge che si assume vio- lata non contiene nessuna norma che limiti le prerogative dei poteri degli uf- 3 fici finanziari per gli accertamenti istruttori che si rendessero necessari nel rispetto della normativa in vigore;
essa impone, peraltro, all'amministrazio- ne finanziaria di non richiedere l'eventuale documentazione della quale sia già in possesso e che, quindi, ha la possibilità di acquisire direttamente;
nel caso in esame, l'invio, da parte dell'Ufficio IVA, del questionario al contri- buente aveva una sua logica di accertamento istruttorio diretto a vagliare la rispondenza dei dati in possesso dell'Ufficio con quelli che la parte riteneva di dichiarare in sede di risposta;
non va, infatti, trascurata la circostanza che l'appellante svolgeva attività professionale sia in forma autonoma sia quale componente di una associazione professionale, cosicché si doveva verificare la coerenza tra la dichiarazione tributaria e il risultato dell'applicazione dei coefficienti presuntivi sotto il duplice profilo professionale;
- ciò considerato, non è neppure influente che il reddito complessivamente dichiarato dal contribuente sia stato superiore a quello risultante dei coeffi- cienti presuntivi, circostanza che la parte deduce e che pone a fondamento dell'eccepita pretestuosità dell'accertamento, perché il maggior reddito che si assume dichiarato tiene conto anche dei ricavi dello studio professionale, il che avrebbe comportato di verificare se i coefficienti applicati scontassero anche questa attività associativa.
2.1. Il ricorrente sostiene il suo ricorso per cassazione con sei motivi di impugnazione e lo integra, poi, con una memoria.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia accolto il ricorso per cassazione, che sia cassata la sentenza impugnata e che il resistente sia con- dannato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa dei tre gradi di giudizio.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguente sta- tuizione sulle spese. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la vio- lazione degli art. 51, 51 bis, 54.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 2729 cc.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata realizzerebbe una violazione delle citate norme laddove si rileva che l'Uffi- cio ha rettificato la dichiarazione IVA sulla sola base della presunta mancata risposta al questionario inviatogli, con conseguente illegittimità dell'accer- tamento operato con metodo induttivo.
4.3. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha esattamente ritenuto che al questionario il contri- buente non risponda quando si limiti a restituire il documento, contenente le domande dell'Ufficio, senza fornire le relative risposte, ma contestando la legittimità dell'atto istruttorio. Continuare ad insistere, come fa il ricorrente in sede di legittimità, ad affermare di aver risposto al questionario senza contestare specificamente le ragioni chiaramente addotte dalla Commissione tributaria regionale è del tutto privo di rilevanza.
5.1. Col secondo motivo di ricorso il contribuente ipotizza la viola- zione degli art. 53 e 97 della Costituzione, per inosservanza dei principi di uguaglianza e di equità tributaria, nonché di capacità contributiva, con irrogazione di sanzioni in assenza di circostanze gravi, precise e concordanti سالم 5 izione di sanzion in assenza di circostanze gravi, precise concordanti nonostante il possesso degli atti attestanti la posizione fiscale del ricorrente.
5.2. Il motivo è inammissibile, perché è del tutto generico, dal mo- mento che il contribuente non indica quali sono i fatti presuntivi che, privi delle caratteristiche previste dalla legge, sarebbero stati illegittimamente as- sunti dall'Ufficio a base dell'atto impositivo.
6.1. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia la viola- zione degli art. 11 e 12 DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 apri- le 1989, n. 154. 6.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che la sentenza impugnata ignorerebbe che il contribuente ha fornito la prova contraria ai redditi indut- tivamente determinati dall'organo accertatore, dato che espressamente in se- de giurisdizionale egli ha dichiarato il volume di affari per il 1991. Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente interpretato i suddetti arti- coli, ove si consideri che non si è esclusa la posizione personale del contri- buente dall'applicazione dei coefficienti di congruità redatti dall'Ufficio IVA di Latina, con totale dimenticanza della principale attività professionale svolta in ambito di associazione di professionisti e conseguente illegittimità del questionario e del processo verbale di constatazione, nonché degli avvisi emessi, perché, in contrasto con ogni norma sui possibili accertamenti a ca- rico del contribuente.
6.3. Per la prima parte il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché il contenuto della dichiarazione che sarebbe stata resa in giudizio non viene specificato con la tecnica necessaria ad assicurare l'au- tosufficienza del ricorso per cassazione. ли Il motivo è, inoltre infondato, perché, svolgendo il ricorrente attività di lavoro autonomo, egli era soggetto all'accertamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili in base ai coefficienti presuntivi introdotti con l'art. 11 DL 2 marzo 1989, n. 69, ai sensi dell'art. 12.2 DL 2 marzo 1989, n. 69. 7.1. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente ipotizza la viola- zione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del DPR 27 marzo 1992, n. 287. 7.2. Il contribuente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributa- ria regionale non avrebbe rilevato che l'Ufficio IVA di Latina ha ignorato l'atto di riscontro, ivi depositato il 29 febbraio 1996, al richiamato questio- nario e, di contro, ha proceduto alla rettifica della dichiarazione IVA rego- larmente resa del 1991 con applicazione dei coefficienti di congruità di cui al DPCM 25 ottobre 1991, sulla base dell'asserzione di non aver mai ricevu- to risposta al questionario in questione.
7.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infon- dato, sia perché esso, al pari del primo motivo, con il quale è sostanzialmen- te coincidente, non contesta in modo specifico le ragioni che la Commissio- ha ne tributaria regionale posto alla base della sua opinione secondo la qua- le non v'è stata risposta al questionario, sia perché, in violazione dell'art. 366.1, n. 4, cpc, non sono indicate le norme di diritto su cui il motivo si fon- da. Non è, infatti, sufficiente indicare degli interi atti normativi, che, oltre- tutto, nel caso di specie non hanno uno specifico legame con l'oggetto della controversia.
8.1. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denuncia il vizio di eccesso di potere. سلسلے 8.2. Il contribuente sostiene, in proposito, che l'Ufficio IVA di Latina avrebbe emesso i richiamati atti nonostante il contribuente abbia dimostrato con certezza l'inapplicabilità dei coefficienti nei suoi confronti sia mediante l'immediato riscontro del 29 febbraio 1996 al suddetto questionario, sia me- diante quanto acclarato in sede di ricorso giurisdizionale relativamente al volume di affari per il 1991 contestazione.
8.3. Il quinto motivo di ricorso coincide in parte con il primo e con il quarto motivo e in parte con il terzo motivo. Alla coincidenza con i prece- denti motivi, già rigettati, segue logicamente il medesimo trattamento.
9.1. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente ipotizza un errore materiale dell'organo giudicante per il fatto che volume di affari dichiarato è maggiore di quello accertato, con evidente erroneità delle sanzioni irroga- te.
9.2. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato, per la sua genericità, perché il ricorrente muove dal presupposto che l'errore materiale in cui sarebbe incorso l'organo giudicante consisterebbe nell'assumere un volume di affari dichiarato maggiore di quello accertato, ma non specifica, come avrebbe dovuto fare in ossequio al principio di autosufficienza del ri- corso per cassazione, né i dati cui egli si riferisce, né quali dovrebbero esse- re i dati esatti, né le fonti dalle quali sarebbero attenti tali dati. Comunque, sul punto la Commissione tributaria regionale si è e- spressa chiaramente, affermando l'irrilevanza del divario denunciato, per- ché, svolgendo il contribuente attività professionale sia in forma autonoma sia quale componente di una associazione professionale, si trattava di verifi- care se i coefficienti applicati scontassero anche l'attività associativa. Il ri- ли 8 corrente avrebbe dovuto, perciò, non tanto ricordare l'esistenza di un fatto (il divario tra reddito dichiarato e reddito accertato in diminuzione), quanto ad- durre ragioni idonee ad evidenziare l'ipotizzata illogicità ed incoerenza nella motivazione della sentenza impugnata. 10. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato. 11. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 600,00 (seicento), di cui Euro 100,00 (cento) per le spese, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C IN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 8 APR/2002. TL CANCELLIERE C1 INo TT 9