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21 ottobre 2016
21 ottobre 2016
Art. 4. Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.