Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso al tribunale del riesame con cui si contesta la carente indicazione degli elementi dai quali desumere l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, allorquando, nelle more, essa sia stata sostituita con quella meno gravosa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto l'interesse alla coltivazione del gravame sopravvive alla caducazione della misura custodiale solo quando il gravame medesimo sia funzionale ad un provvedimento utilizzabile nella procedura per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione.
Commentario • 1
- 1. Ingiustamente carcerato, ma i danni non sono mai presunti (Cass. 55787/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2005, n. 12590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12590 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 12/01/2005
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 17
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 25011/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR IO n. a Catanzaro il 24 gennaio 1969 ai sensi dell'art. 311 c.p.p.;
avverso l'ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. in data 26.2.2004 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che confermava la misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Palmi il 30.1.2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 30 gennaio 2004 il GIP presso il Tribunale di Palmi applicava a IE IO la misura cautelare della custodia in carcere (sostituita dall'obbligo di presentazione alla p.g. all'esito dell'interrogatorio di garanzia) individuando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di detenzione continuata di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex artt. 81 cpv. c.p. e 73 DPR 309/90, emergenti dagli esiti di attività di intercettazione, ed evidenziando a suo carico le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe confermava il predetto provvedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione IE IO.
Con il primo motivo, denuncia la manifesta illogicità della motivazione, riportandosi al contenuto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare del GIP, con la quale aveva lamentato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e la totale mancanza di motivazione in merito alle esigenze di cautela ravvisate nei suoi confronti. Con il secondo motivo, lamenta il difetto di motivazione con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, argomentando in proposito sull'asserita assenza di consapevolezza del presunto collegamento tra il suo fornitore di droga ed il principale organizzatore dell'attività di spaccio che fondava, secondo la prospettazione accusatoria, la competenza per connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p. della A.G. procedente anche relativamente alla sua posizione processuale.
Il ricorso è infondato.
Come già rilevato nella parte espositiva, il ricorrente si limita a riformulare gli stessi motivi già proposti al Tribunale del riesame ed a dedurre genericamente un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Tali doglianze non possono trovare accesso in questa sede per difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi dell'impugnazione (art. 581, lett. c), c.p.p.): specificità chiaramente insussistente in una impugnazione congegnata limitandosi a richiamare per relationem il contenuto di precedenti doglianze già rivolte al giudice che ha emesso il provvedimento gravato. Basta in proposito ricordare che, per assunto pacifico, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici:
la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (di recente, Cass., Sez. 2^, 6 maggio 2003, Proc. gen. App. Milano ed altri in proc. LO ed altri;
Cass., Sez. 4^, 3 dicembre 2003, Tavano;
Cass. Sez. 6^, 6 luglio 2004, Magno;
Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2004, Beneloucif). Nè può ritenersi che sia rispettato il disposto dell'art. 581, lett. c), c.p.p., relativo alla specificità dei motivi, con la semplice adduzione dell'omessa considerazione da parte del giudice dei motivi dell'impugnazione, perché, in tal modo, manca il passaggio logico fondamentale concernente l'indicazione delle singole questioni e dei vizi specifici del procedimento decisionale da sottoporre al giudice di legittimità (v. in tal senso Cass., Sez. 6^, 21 ottobre 2003 Puliani ed altro). Le censure del ricorrente appaio, comunque, infondate anche sotto un altro profilo. Dimentica il ricorrente, infatti, che quando sia denunciato con ricorso per Cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo del giudice di legittimità è diretto semplicemente ad accertare che alla base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tele sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei tatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelte di quelli determinanti (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 3 giugno 2003, Comparato). Ne consegue che sono improponibili quelle censure le quali, pur investendo, nella forma, la motivazione del provvedimento impugnato, o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze indiziarie esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 6^, 15 maggio 2003, Paderi;
Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2004, Otadua). Il ricorrente, a ben vedere, vorrebbe che questa Corte procedesse ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, secondo la prospettazione dallo stesso fattane, surrettiziamente lamentandosi di una mancanza assoluta e/o di un'illogicità manifesta della motivazione che, ictu oculi, non si appalesano sussistenti in un provvedimento che, invece, si è diffuso ad analizzare le ragioni in forza delle quali l'apparato probatorio posto alla base della ordinanza impositiva della misura cautelare (in particolare, gli esiti e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, integrati da connessi servizi di osservazione) fosse da ritenere ampiamente satisfattivo nell'ottica dell'art. 273 c.p.p. Tale supporto argomentativo qui non merita censura ne' qui può procedersi ad una "rinnovata" valutazione del quadro indiziario, in particolare del significato e dello spessore indiziario da attribuire alle suddette intercettazioni, trattandosi di incombente riservato al giudice del merito.
Non miglior sorte può avere la doglianza articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, che sconta la rilevata carenza di specificità, emergendo in tutta evidenza come la doglianza non tenga conto di come, nelle more, la misura custodiale in carcere era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g., all'esito dell'interrogatorio di garanzia. A ben vedere, la doglianza è inammissibile, oltre che per la rilevata genericità, anche per la carenza di interesse.
Va, infatti, ribadito che, in materia di misure cautelari personali, deve ritenersi che non persista l'interesse a coltivare l'impugnazione quando questa è stata proposta contestando la carente indicazione degli elementi dai quali desumere l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, allorquando, nelle more, detta misura sia stata sostituita con altra meno gravosa: ciò in quanto nella materia de liberiate l'interesse alla coltivazione del gravame sopravvive alla caducazione della misura solo quando il gravame sia funzionale ad un provvedimento utilizzabile nella procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2004, Caprara). Infondata è anche la doglianza in cui si contesta la competenza per connessione dell'AG procedente.
A tacer d'altro, è sufficiente osservare come del tutto al di fuori dei parametri che vanno a tal fine presi in considerazione dal combinato disposto degli artt. 12 e 16 c.p.p. è quello della "consapevolezza" dell'indagato/imputato circa la ricorrenza delle condizioni di legge rilevanti ai fini e per gli effetti della determinazione della competenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005