Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA COR E.S899 6 / 0 1 IN NOME DE Oggett' SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G. N. 448/99 Cron. 22527 Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.20/03/01 1 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 838 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 16/98 del Tribunale di FORLI', depositata il 29/01/98 R.G.N. 4527/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
UDITO L'avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 24/31 maggio 1994, il Pretore-giudice del lavoro di Forli accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra RI NT nei confronti dell'INPS, volta a sentir dichiarare il proprio diritto a percepire l'integrazione al minimo sulla pensione cat.VO/s della quale era titolare, integrazione che non le era stata più corrisposta dal 1° agosto 1990, sul rilievo dell'Istituto di previdenza che la pensionata era divenuta titolare della rendita di vecchiaia per coniugi secondo la legislazione svizzera. L'appello dell'INPS è stato accolto dal Tribunale della stessa sede con sentenza in data 15/29 gennaio 1998. Ha ritenuto il giudice del gravame che, pur trattandosi, secondo l'art.22 della legge federale svizzera, di una rendita di vecchiaia per coniugi spettante agli uomini sposati che abbiano compiuto 65 anni, la cui moglie abbia compiuto i 62 anni, anche la moglie ne è titolare insieme al marito, tanto che può, con dichiarazione revocabile, pretenderne la quota, con versamento diretto a proprio nome, restando altrimenti al marito la sola facoltà di riscossione di tale quota in nome e per conto della moglie. La revocabilità della scelta era indice del fatto che il diritto era proprio della moglie. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la NT con unico motivo e memoria illustrativa. L'INPS si è limitato a depositare procura speciale. 244899.doc 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa del 1983 applicazione dell'art.6 della legge. n.638, anche in relazione al Regolamento C.e.e. n.1408/71; erronea interpretazione di norma di legge ed in particolare degli artt. 22 e ss. LAVS Legge federale svizzera del 20 dicembre 1946 in relazione all'art.360, nn.3 e 5 c.p.c. Omessa, e comunque insufficiente, - motivazione circa un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 360, n.5 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la moglie non ha un diritto autonomo originario alla rendita svizzera, spettante, invece, al marito, tanto è vero che non è previsto che la moglie sia titolare di una autonoma posizione contributiva o abbia lavorato e che la facoltà di chiedere per sé metà della rendita avrebbe dovuto essere esercitata in un termine perentorio dall'insorgenza del diritto e l'eventuale rinuncia a tale facoltà, una volta espressa, sarebbe divenuta definitiva, dal che si dovrebbe desumere che la rendita non rientra tra i diritti previdenziali indisponibili. Non sarebbe, quindi, configurabile un diritto autonomo in capo alla moglie al trattamento estero, tale da precluderle la percezione dell'integrazione al minimo sulla pensione a carico dell'INPS. Il ricorso è fondato. Risulta dalla normativa estera di riferimento, ufficialmente acquisita dal Pretore, che la LAVS del 20 dicembre 1946, attualmente in vigore, prevede, nell'ambito del diritto alla rendita di vecchiaia, una rendita semplice, una rendita per coniugi, una rendita completiva per la moglie (oltre ad una rendita per figli). 244899.doc E' così configurato un sistema che deve essere esaminato nel suo complesso al fine di enucleare l'esatto contenuto giuridico della rendita per coniugi. Giova, a tal fine, riportare testualmente la normativa elvetica di riferimento: Art. 21 Rendita semplice. Hanno diritto alla rendita semplice di vecchiaia, sempre che non sussista un diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi: a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 62 anni. Il diritto alla rendita semplice di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1 o in cui si è estinto il diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi. Esso si estingue con il sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi o con la morte del beneficiario. Alla rendita di vecchiaia per coniugi, conformemente ai capoversi 1 e 2, è parificata la rendita d'invalidità per coniugi in conformità alla legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per invalidità. Art. 22 Rendita per coniugi. Hanno dirito alla rendita di vecchiaia per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 65 anni e la cui moglie ha compiuto i 62 anni o è invalida secondo l'art. 28 della legge vederale sull'assicurazione per l'invalidità. 244899.doc 50 La moglie può pretendere per sé la metà della rendita di vecchiaia per coniugi. Allorché il diritto a tale rendita nasce, la moglie deve dichiarare se intende prevalersi della facoltà di chiedere la predetta metà. La dichiarazione in parola è revocabile. Sono riservate disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste nel capoverso 1. Esso si estingue con il divorzio, con la morte di uno dei coniugi o con la diminuzione dell'invalidità della moglie a meno della metà, e inoltre, nel caso di rendita straordinaria, con il sorgere del diritto della moglie a una rendita ordinaria semplice di vecchiaia. Art. 22 bis Rendita completiva per la moglie. Il marito, cui spetti una rendita semplice di vecchiaia, ha diritto a una rendita completiva per la moglie, se essa ha compiuto i 55 anni. Il diritto sussiste anche per una moglie più giovane, se il marito, immediatamente prima che sia sorto il diritto alla rendita semplice di vecchiaia, abbia ricevuto una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità. La donna divorziata è parificata alla moglie, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non possa pretendere una rendita di vecchiaia né una rendita di invalidità. Se il marito non provvede al sostentamento della moglie, se i coniugi vivono separati o se sono divorziati, la rendita completiva è pagata, su richiesta, alla moglie. Sono riservate disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Rileva la Corte come dall'esame sistematico delle norme riportate, l'espressione dell'art.22, a norma del quale hanno diritto alla rendita di vecchiaia im 244899.doc V per coniugi gli uomini sposati, ha una ben precisa valenza giuridica e non è affatto indice di approssimazione semantica;
infatti, a fronte del dichiarato diritto degli uomini sposati, l'art.22, secondo comma, contrappone distinte facoltà e diritti della moglie conseguenti all'esercizio di esse (diritti sui quali tuttavia è previsto che il giudice civile possa incidere con propri provvedimenti). E' significativo, poi, che a seguito di divorzio o morte di uno dei coniugi, la moglie non diviene titolare della metà della rendita di vecchiaia per coniugi, come sarebbe da attendersi se si trattasse di un proprio autonomo diritto, ma il diritto alla rendita per coniugi si estingue e, in capo alla moglie, sorge il distinto diritto alla rendita semplice. Per converso, è pure significativo che, in presenza di rendita semplice (eventualmente in favore della moglie), questa si estingue nel caso in cui venga in essere la rendita di vecchiaia per coniugi, il tutto secondo la regola dell'art.21, comma secondo, cit.. Ancora il marito, se titolare di rendita semplice di vecchiaia, ha diritto a una rendita completiva per la moglie che abbia compiuto i 55 anni e tale rendita può essere richiesta dalla moglie se il marito non provvede al suo sostentamento, se i coniugi vivono separati o se sono divorziati, salvo, anche in tali ipotesi, il possibile intervento del giudice civile. Il sistema previdenziale così configurato risponde evidentemente ad una visione generale del legislatore elvetico, in materia di politica familiare, ispirata ad un criterio di centralità del marito nella famiglia e in taluni assetti economici che la riguardano, che non trova piena rispondenza nell'attuale ordinamento italiano. Ciò non costituisce tuttavia impedimento a che la regolamentazione svizzera, per quanto concerne i necessari momenti di raccordo tra i rispettivi 244899.doc 7 sistemi pensionistici, inevitabilmente debba essere considerata in sé e cioè in relazione alle posizioni soggettive che in quell'ordinamento vengono in essere, al fine di stabilire in quale misura e in quale senso esse acquistino rilevanza nell'ordinamento previdenziale italiano. Anche perché si deve escludere che, nel caso di specie, pur in presenza di una ipotizzabile, meno favorevole posizione soggettiva della moglie nell'ordinamento previdenziale svizzero, rispetto alla posizione che alla moglie è riconosciuta nell'ordinamento italiano, consegua per la donna iscritta all'assicurazione generale obbligatoria italiana una posizione di svantaggio, in sede di composizione dei due sistemi e di individuazione della regula iuris che si impone per la soluzione della presente controversia (un pregiudizio le deriverebbe, per contro, se dovesse seguirsi l'interpretazione della normativa straniera accolta dal Tribunale). Conclusivamente, appare decisiva - in senso contrario alla pronuncia del giudice di appello - la considerazione che, secondo la legge svizzera, sinché la moglie non avesse chiesto (ed è pacifico che non ha mai avanzato domanda in tal senso) l'attribuzione della metà del trattamento svizzero, questo non avrebbe potuto essere considerato (neppure per tale metà), in assenza di una specifica previsione, reddito della moglie (alla cui sola riscossione il marito sarebbe stato legittimato dalla legge, secondo il Tribunale), ne consegue che tale non può ritenersi nemmeno ai fini della determinazione della soglia oltre la quale, per l'ordinamento italiano, la NT non avrebbe avuto più diritto all'integrazione al minimo (cfr. Cass. 27 dicembre 1999, n. 14566). Assorbito, dunque, ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di accogliere il ricorso;
la sentenza impugnata deve essere annullata e, 244899.doc 8 non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la reiezione dell'appello proposto contro la sentenza del Pretore. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. Compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2001. М. Антинов IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. ཆ་ ག'ཕགང IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3/06 2001 A oggi, M E R P U IL CANCELLIERE E T R O C E T T T N I S I E R I G S A E E D L R L O E D E R T T T I S N I R E I G S A E D D E L R O L O E B 244899.doc