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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11649 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OB LE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato MATTIA DI MATTIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di OB AN, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 27/01/2022 del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi attivi, delle somme di denaro, dei valori, dei titoli, dei preziosi a lui riconducibili nonché dei beni immobili e dei beni mobili registrati, fino alla concorrenza dell'importo di 295.453,47 euro, per il reato di trasferimento di valori, in concorso ER MO e di NG AR. Secondo l'ipotesi accusatoria, MO ER, Di OB AN e NG AR, in concorso, attribuivano fittiziamente alla società Alexander s.r.l. -amministrata da Di OB Sandro- un'autovettura Mercedes Classe A e un distributore di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11649 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/09/2022 carburante con annessi bar e autolavaggio, quest'ultimo fittiziamente intestato a NG AR, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale disposte a carico di ER MO con decreto del 30.01.2017. Va ulteriormente rilevato che la Corte di cassazione, in data 11 settembre 2020, ha annullato con rinvio il provvedimento di confisca e la Corte di appello l'ha revocato con decreto in data 10 giugno/8 settembre 2021. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. - Insussistenza del fumus commissi delicti". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ripercorre tutta la vicenda collegata al distributore di carburante originariamente gestito dalla società IBR s.r.l. e rimarca come la continuazione dell'attività lavorativa di ER presso di esso fosse da ricondursi all'autorizzazione in tal senso concessa dal Tribunale sin dal giugno 2017, ossia all'indomani della gestione giudiziale, iniziata a febbraio del 2017. Aggiunge che a causa della mala gesti° giudiziale portava in data 9 ottobre 2019 alla risoluzione del contratto stipulato con la Centrale Italiana Petroli s.r.I., che consentiva all'amministrazione giudiziaria la gestione del distributore di carburante e dell'autolavaggio, che venivano riconsegnati il il successivo 15 ottobre 2018.; che il 18 ottobre 2018, la Centrale Italiana Petroli s.r.l. e la Alexander s.r.l. stipulavano un contratto di comodato gratuito e un contratto di fornitura, contestualmente a un contratto di locazione dell'impianto di autolavaggio. Nega, dunque, ogni continuità tra la società IBR s.r.l. e la società Alexander s.r.l. A tal proposito deduce l'omessa considerazione di tutta la documentazione che dimostra come la presenza di ER nell'impianto fosse giustificato dalle autorizzazioni a lavorarvi concesse dal Tribunale;
che la società Alexander è una società costituita nel 2006, con all'attivo la gestione di diverse attività commerciali;
che Di OB è titolare di una rivendita di Tabacchi e di Valori bollati oltre che di una società che è a sua volta titolare di una rivendita speciale di tabacchi proprio presso il distributore di carburante. Con riguardo all'autolavaggio, il ricorrente rimarca che nel settembre 2019 la Alexander s.r.l. lo sub-locava a NG Saradjit, in ciò autorizzata dalla Centrale Italiana Petroli;
che in data 10 luglio 2020 era la stessa CIP a locare l'autolavaggio direttamente allo stesso NG. Da tutto ciò deduce la violazione di legge, sotto il profilo della mancanza della motivazione. 1.2. "Violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. - Assenza del 2 periculum in mora". A tale proposito la difesa deduce che il provvedimento impugnato omette totalmente di motivare in merito alla sussistenza di un concreto rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali, non potendosi certamente estendere a Di OB quanto riportato con riferimento alla figura del ER MO. 1.3. "Violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis c.p. e 321 c.p.p. Mancanza del requisito della proporzionalità". Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente lamenta che il tribunale ha omesso di considerare l'attività imprenditoriale svolta da Di OB, sia in qualità di legale rappresentante della Alexander s.r.I., sia quale ditta individuale titolare delle licenze relative alla rivendita di tabacchi e valori bollati. Osserva che «le operazioni extraconto di pagamento di bollettini di conto corrente postale, invero, devono essere ricondotte all'esercizio dell'attività del distributore e della rivendita di tabacchi ad esso annessa, svolta dalla società del Di OB a far data dall'aprile 2019, essendo noto come tanto l'attività di rivendita di carburante che quella di rivendita di tabacchi comportino un massiccio utilizo di contante, riutilizzato per l'acquisto delle forniture». Sostiene che le uniche somme riferibili a Di OB sarebbero un totale di 41.420,00 per gli anni 2018-2021, assolutamente compatibili con i redditi dichiarati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato è viziato da violazione di legge per mancanza della motivazione. 1.1.1. La difesa, invero, ha prodotto: 1) un provvedimento con cui il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, aveva autorizzato ER a proseguire l'attività lavorativa e ad allontanarsi dal luogo in cui era fissato l'obbligo di soggiorno per recarsi presso il luogo di lavoro, in Ladispoli, via Aurelia, Km 40,900; dal lunedì al Venerdi;
2) un verbale con cui l'Amministratore Giudiziario della procedura a carico di ER autorizzava CH NO, quale rappresentante della I.B.R. a richiedere assegni circolari per pagare lo scarico carburanti;
3) autorizzazione alla continuazione della gestione dell'impianto di distribuzione rilasciata dalla Centrale Italiana Petroli (CIP) all'amministrazione giudiziaria della I.B.R. s.r.I.; 4) comunicazione di risoluzione contrattuale inviata dalla CIP s.r.l. all'Amministrazione Giudiziaria;
5) verbale di riconsegna dell'impianto di distribuzione carburanti dal gestore IBR alla CIP s.r.I.; 6) risoluzione del contratto di affitto di azienda avente a oggetto il bar;
7) contratto di locazione dell'impianto di autolavaggio stipulato tra CIP s.r.I e Alexander s.r.I., 3 con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
8) autorizzazione alla sub-locazione rilasciata dalla CIP s.r.I.; 9) contratto di sublocazione dell'autolavaggio, in favore di NG AR, con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La difesa, dunque, ha prodotto una molteplicità di documenti che si risolvono in una vera e propria tracciatura delle vicende che hanno interessato il distributore di carburanti, l'autolavaggio e il bar, in gran parte svoltesi sotto l'egida della stessa amministrazione giudiziaria. 1.1.2. Il Tribunale ha ritenuto il fumus commissi delicti non tenendo in alcuna considerazione tali documenti, caratterizzati da un'evidente capacità dimostrativa in contrasto all'ipotesi secondo cui ER avrebbe continuato una gestione dell'attività commerciale confiscatagli con finalità elusive delle misure di prevenzione. Il tribunale ha eluso ogni confronto con tali evidenze, con ciò restituendo una motivazione apodittica che, in quanto tale, deve ritenersi mancante. Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame che tenga conto degli elementi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato MATTIA DI MATTIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di OB AN, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 27/01/2022 del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi attivi, delle somme di denaro, dei valori, dei titoli, dei preziosi a lui riconducibili nonché dei beni immobili e dei beni mobili registrati, fino alla concorrenza dell'importo di 295.453,47 euro, per il reato di trasferimento di valori, in concorso ER MO e di NG AR. Secondo l'ipotesi accusatoria, MO ER, Di OB AN e NG AR, in concorso, attribuivano fittiziamente alla società Alexander s.r.l. -amministrata da Di OB Sandro- un'autovettura Mercedes Classe A e un distributore di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11649 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/09/2022 carburante con annessi bar e autolavaggio, quest'ultimo fittiziamente intestato a NG AR, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale disposte a carico di ER MO con decreto del 30.01.2017. Va ulteriormente rilevato che la Corte di cassazione, in data 11 settembre 2020, ha annullato con rinvio il provvedimento di confisca e la Corte di appello l'ha revocato con decreto in data 10 giugno/8 settembre 2021. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. - Insussistenza del fumus commissi delicti". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ripercorre tutta la vicenda collegata al distributore di carburante originariamente gestito dalla società IBR s.r.l. e rimarca come la continuazione dell'attività lavorativa di ER presso di esso fosse da ricondursi all'autorizzazione in tal senso concessa dal Tribunale sin dal giugno 2017, ossia all'indomani della gestione giudiziale, iniziata a febbraio del 2017. Aggiunge che a causa della mala gesti° giudiziale portava in data 9 ottobre 2019 alla risoluzione del contratto stipulato con la Centrale Italiana Petroli s.r.I., che consentiva all'amministrazione giudiziaria la gestione del distributore di carburante e dell'autolavaggio, che venivano riconsegnati il il successivo 15 ottobre 2018.; che il 18 ottobre 2018, la Centrale Italiana Petroli s.r.l. e la Alexander s.r.l. stipulavano un contratto di comodato gratuito e un contratto di fornitura, contestualmente a un contratto di locazione dell'impianto di autolavaggio. Nega, dunque, ogni continuità tra la società IBR s.r.l. e la società Alexander s.r.l. A tal proposito deduce l'omessa considerazione di tutta la documentazione che dimostra come la presenza di ER nell'impianto fosse giustificato dalle autorizzazioni a lavorarvi concesse dal Tribunale;
che la società Alexander è una società costituita nel 2006, con all'attivo la gestione di diverse attività commerciali;
che Di OB è titolare di una rivendita di Tabacchi e di Valori bollati oltre che di una società che è a sua volta titolare di una rivendita speciale di tabacchi proprio presso il distributore di carburante. Con riguardo all'autolavaggio, il ricorrente rimarca che nel settembre 2019 la Alexander s.r.l. lo sub-locava a NG Saradjit, in ciò autorizzata dalla Centrale Italiana Petroli;
che in data 10 luglio 2020 era la stessa CIP a locare l'autolavaggio direttamente allo stesso NG. Da tutto ciò deduce la violazione di legge, sotto il profilo della mancanza della motivazione. 1.2. "Violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. - Assenza del 2 periculum in mora". A tale proposito la difesa deduce che il provvedimento impugnato omette totalmente di motivare in merito alla sussistenza di un concreto rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali, non potendosi certamente estendere a Di OB quanto riportato con riferimento alla figura del ER MO. 1.3. "Violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis c.p. e 321 c.p.p. Mancanza del requisito della proporzionalità". Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente lamenta che il tribunale ha omesso di considerare l'attività imprenditoriale svolta da Di OB, sia in qualità di legale rappresentante della Alexander s.r.I., sia quale ditta individuale titolare delle licenze relative alla rivendita di tabacchi e valori bollati. Osserva che «le operazioni extraconto di pagamento di bollettini di conto corrente postale, invero, devono essere ricondotte all'esercizio dell'attività del distributore e della rivendita di tabacchi ad esso annessa, svolta dalla società del Di OB a far data dall'aprile 2019, essendo noto come tanto l'attività di rivendita di carburante che quella di rivendita di tabacchi comportino un massiccio utilizo di contante, riutilizzato per l'acquisto delle forniture». Sostiene che le uniche somme riferibili a Di OB sarebbero un totale di 41.420,00 per gli anni 2018-2021, assolutamente compatibili con i redditi dichiarati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato è viziato da violazione di legge per mancanza della motivazione. 1.1.1. La difesa, invero, ha prodotto: 1) un provvedimento con cui il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, aveva autorizzato ER a proseguire l'attività lavorativa e ad allontanarsi dal luogo in cui era fissato l'obbligo di soggiorno per recarsi presso il luogo di lavoro, in Ladispoli, via Aurelia, Km 40,900; dal lunedì al Venerdi;
2) un verbale con cui l'Amministratore Giudiziario della procedura a carico di ER autorizzava CH NO, quale rappresentante della I.B.R. a richiedere assegni circolari per pagare lo scarico carburanti;
3) autorizzazione alla continuazione della gestione dell'impianto di distribuzione rilasciata dalla Centrale Italiana Petroli (CIP) all'amministrazione giudiziaria della I.B.R. s.r.I.; 4) comunicazione di risoluzione contrattuale inviata dalla CIP s.r.l. all'Amministrazione Giudiziaria;
5) verbale di riconsegna dell'impianto di distribuzione carburanti dal gestore IBR alla CIP s.r.I.; 6) risoluzione del contratto di affitto di azienda avente a oggetto il bar;
7) contratto di locazione dell'impianto di autolavaggio stipulato tra CIP s.r.I e Alexander s.r.I., 3 con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
8) autorizzazione alla sub-locazione rilasciata dalla CIP s.r.I.; 9) contratto di sublocazione dell'autolavaggio, in favore di NG AR, con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La difesa, dunque, ha prodotto una molteplicità di documenti che si risolvono in una vera e propria tracciatura delle vicende che hanno interessato il distributore di carburanti, l'autolavaggio e il bar, in gran parte svoltesi sotto l'egida della stessa amministrazione giudiziaria. 1.1.2. Il Tribunale ha ritenuto il fumus commissi delicti non tenendo in alcuna considerazione tali documenti, caratterizzati da un'evidente capacità dimostrativa in contrasto all'ipotesi secondo cui ER avrebbe continuato una gestione dell'attività commerciale confiscatagli con finalità elusive delle misure di prevenzione. Il tribunale ha eluso ogni confronto con tali evidenze, con ciò restituendo una motivazione apodittica che, in quanto tale, deve ritenersi mancante. Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame che tenga conto degli elementi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente