Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16071 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 6 07 1/ 0 3 NOME DEL PORO ITALIANO CORTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G. N. 7700/02 Cron. 32741 - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 24/06/03 Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NC AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO PISANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TR CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 3973 avverso la sentenza n. 2170/01 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 10/12/01 R.G.N. 4271/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Luciano - VIGOLO;
udito l'Avvocato PISANI;
udito l'Avvocato THE NCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 10/28 dicembre 2001, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri - che aveva integralmente accolto le domande proposte dalla sig. IC AT nei confronti dell'avv. IL TR per il pagamento di spettanze di lavoro subordinato svolto nello studio e alle dipendenze dello stesso -,accogliendo l'appello del datore di lavoro, riduceva la somma di £.52.338.632, per la quale era stata pronunciata condanna in primo grado, a £.38.958.120, per l'esclusione di talune voci retributive previste soltanto dalla contrattazione collettiva, assunta dal giudice di appello solo come parametro della giusta retribuzione ex art.36 Costit., le quali non dovevano, conseguentemente, rientrare neppure nel calcolo di altre voci che, pertanto, venivano riconosciute in misura minore. Ha ritenuto la Corte di appello che la lavoratrice aveva sufficientemente allegato i fatti dedotti a causa petendi, in particolare, gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e che i fatti stessi erano risultati confermati dall'istruttoria svolta. In particolare, era stato dedotto ed era stato provato che la AT aveva lavorato dall'ottobre 1990 al giugno 1998 alle dipendenze del convenuto, aveva svolto mansioni di segreteria, dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo, presso lo studio legale, con un preciso orario di lavoro, con direttive e controlli datoriali e con retribuzione predeterminata e corrisposta con cadenza mensile. Soccorrevano, in ogni caso, anche molteplici elementi 770002.doc 3 sussidiari e sintomatici della subordinazione, specificamente passati in rassegna dalla Corte di merito. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IL TR con due motivi. Resiste la AT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i due motivi di impugnazione, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.civ. 99, 112, 414, n.4 c.p.c. in relazione all'art.360, n.3 e 4 c.p.c. e si duole (primo motivo) che la Corte di appello, dopo avere ammesso che nulla era stato dedotto nel ricorso introduttivo circa le direttive e il controllo cui la AT avrebbe dovuto essere assoggettata per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato aveva poi fondato la propria decisione sulle risultanze istruttorie, irritualmente acquisite sul punto. La sentenza viene ulteriormente censurata (secondo motivo) per avere ritenuto sufficiente per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato la ricorrenza di taluni elementi secondari o sussidiari della subordinazione, per contro, insufficienti di per sé, vale a dire in assenza della deduzione dei fatti costitutivi di quest'ultima, per l'accoglimento della domanda. Il ricorso è infondato. In ordine alla violazione di legge nella quale i giudici di merito sarebbero incorsi per non avere rilevato il vizio del ricorso introduttivo per non avere la AT indicato, come prescritto dall'art.414 c.p.c., i fatti e 770002.doc gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, la Corte ritiene che dalla lettura dell'atto, consentita anche al giudice di legittimità, trattandosi di valutare la fondatezza di una censura di violazione di norma processuale, emerga l'infondatezza della doglianza. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 23 gennaio 2002, n.761), trattando dell'obbligo del convenuto nel rito del lavoro di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ha posto nel dovuto rilievo la necessità di distinguere i fatti costitutivi del diritto, dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi e che i 'fatti posti dall'attore a fondamento della domanda' sono quelli riconducibili alla prima categoria. Alla luce di tale necessaria distinzione, è agevole rilevare che fatti costitutivi dei diritti vantati dalla AT sono le prestazioni lavorative rese in un rapporto di lavoro dipendente e tali fatti sono stati adeguatamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio - in modo tale da rendere edotto il giudice delle ragioni delle pretese e, soprattutto, da consentire a controparte il pieno esercizio del diritto di difesa - laddove la lavoratrice ha dedotto di avere lavorato 'alle dipendenze' del convenuto, ha precisato l'arco temporale di riferimento, le mansioni proprie esclusivamente di un lavoratore subordinato, previste dal IV livello del c.c.n.l. di categoria, le mansioni specificamente e concretamente svolte;
essa ha ulteriormente specificato nei dettagli gli orari di lavoro, le paghe ricevute e le modalità di pagamento mensile. 770002.doc Né convince l'assunto del ricorrente secondo cui l'indicazione del rapporto, quale rapporto di lavoro dipendente, attiene ad una qualificazione giuridica del rapporto stesso e non ai fatti costitutivi della pretesa, per il che la lavoratrice avrebbe dovuto anche enumerare le connotazioni del lavoro dipendente e cioè l'assoggettamento a direttive specifiche e a controlli datoriali, in quanto queste sono proprio quelle circostanze che le Sezioni unite hanno ritenuto dimostrative del fatto fondamentale e costitutivo dell'avere lavorato alle dipendenze. Del resto, proprio perché il lavoro dipendente presuppone direttive e controlli, il dedurre di avere prestato tale tipo di lavoro implica necessariamente l'assunto di averlo prestato con sottoposizione agli ordini datoriali e a controlli dello stesso datore di lavoro e, su tale piano, il convenuto avrebbe potuto eventualmente e in modo concreto difendersi • e adducendo provando l'insussistenza di ordini o direttive e controlli. A prova di ciò, il giudice di appello ha messo bene in evidenza come il convenuto, con la memoria difensiva di primo grado, si era immediatamente preoccupato di allegare a sua volta circostanze di fatto contrarie a quelle dedotte dalla ricorrente o da sminuirne la portata, quali l'inesistenza di un obbligo di orario, l'inesistenza di ordine o direttive sull'attività svolta, l'ampia libertà della lavoratrice nello svolgimento dei propri incarichi, la mancanza di continuità della sua presenza presso lo studio, la variabilità dei compensi. Ne consegue, sul piano della ammissibilità delle prove e dell'attuazione del diritto di difesa del convenuto, che quando, come nella Vimple specie sia stato dedotto che la ricorrente ha lavorato...alle dipendenze' 770002.doc l'assunto secondo cui verrebbe demandato al teste un giudizio su una qualificazione giuridica, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte per la quale il principio che la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto, senza che ciò comporti, peraltro, che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione, specialmente quando si tratti di apprezzamenti non scindibili dalla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. 2 gennaio 2001, n.5; 2 marzo 1998, n.2270; 8 aprile 1995, n.4111): in tali ipotesi si appalesa essenziale l'attività chiarificatrice del giudice che, d'ufficio o su istanza di parte, può rivolgere al teste tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti (art.253 c.p.c.), sicché, in tale ambito di indagine, consentita al giudice del lavoro (il cui compito è l'accertamento della verità materiale), ben possono legittimamente emergere elementi che confortino l'assunto secondo cui l'attività del lavoratore si era svolta con le connotazioni proprie della subordinazione. Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato positivamente che la AT ha frequentato regolarmente per tutto il periodo indicato in ricorso lo studio del TR, svolgendo attività tipiche di segreteria, quali battere a macchina, rispondere al telefono, aprire la porta ai clienti;
tali attività venivano svolte secondo le direttive ricevute dal TR, unico titolare dello studio;
la ricorrente era tenuta ad osservare e di fatto ha osservato un orario di lavoro;
riceveva un compenso fisso mensile, come لا 770002.doc 7 ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso convenuto, il quale ha pure ammesso di avere controllato il lavoro della AT;
costei era priva di qualsiasi organizzazione imprenditoriale;
utilizzava le strutture e i materiali messi a disposizione dal convenuto sul quale ricadeva totalmente il rischio dell'attività svolta. La Corte di appello non ha trascurato di considerare che l'attività propria della segretaria, da un lato, non richiedeva ordini continui e dettagliati o una vigilanza continua sull'attività svolta, vigilanza che peraltro veniva esercitata mediante il controllo del lavoro di volta in volta svolto, tanto che il TR aveva lamentato in sede di interrogatorio, e anche nella memoria difensiva in primo grado, che la AT era incorso in 'errori continui nella battitura di atti' o in 'dimenticanze riferite ai vari giri presso gli uffici postali e bancari'. Pertanto, deve rilevarsi come la Corte di appello non si sia limitata a considerare fatti meramente indiziari del rapporto di lavoro dipendente, ma abbia legittimamente accertato sia i primi che gli elementi propri della subordinazione in conformità alla 'causa petendi' ritualmente dedotta dalla parte attrice in primo grado. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la Corte ritiene che non sussistano affatto i vizi di violazione di norme processuali e sostanziali denunciati dal ricorrente, la cui impugnazione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza (art.384 cpv. c.p.c.) e vengono distratte in favore del Difensore della AT, avvocato Giuseppe Tenchini, che ne ha fatto motivata richiesta. 770002.doc 8 P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controparte le spese di questo giudizio, in € 10,00, oltre €3.000# per onorari, con distrazione in favore del Difensore, avv. Giuseppe Tenchini. Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2003. IL PRESIDENTĘ ЖисинEttore Mercuria IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M Dj oggi, 25 07/2003 E R P U IL CANCELLIERE S 770002.doc 9