Sentenza 11 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di depenalizzazione dei reati minori, il principio fissato dagli artt. 100 e 101 del d.l.g. n. 507/99 i quali prevedono che nel caso di procedimenti definiti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge restano eseguibili le pene accessorie relative alle violazioni depenalizzate, se ancora applicabili come sanzioni amministrative accessorie, va esteso, per esigenze di ragionevolezza, anche alle sanzioni accessorie che avevano sin dall'inizio natura amministrativa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la revoca della condanna penale inflitta per il reato, poi depenalizzato, di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione di validità della patente, previsto dall'art. 218, sesto comma, cod. strad., non facesse venir meno l'eseguibilità della revoca della patente, già prevista originariamente come sanzione amministrativa accessoria per il detto reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2000, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 11/12/2000
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 5609/2000
3. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 034601/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) IM ES N. IL 28/06/1969
avverso ORDINANZA del 20/06/2000 GIP TRIBUNALE di PADOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO lette le conclusioni del P.G.; che chiede annullamento con rinvio. OSSERVA
MB ES ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 27/6/2000 dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale, in parziale accoglimento dell'incidente di esecuzione promosso da esso MB, accoglieva la richiesta di revoca del decreto penale di condanna emesso per la contravvenzione depenalizzata di guida durante il periodo di sospensione della validità della patente, dichiarando cessato ogni effetto penale della condanna, ad eccezione dell'ammenda inflitta, che dichiarava riscuotibile, e della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che confermava. Avverso la sola statuizione concernente il mantenimento della revoca della patente il ricorrente incentra le sue doglianze, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 100, comma 2^, e 101, comma 3^ del D.Lvo 30/12/1999 n. 507 (sulla depenalizzazione dei reati minori), sul rilievo che il tenore letterale delle suddette disposizioni, non preso però in considerazione nel provvedimento impugnato, imporrebbe di interpretarle nel senso che le sanzioni amministrative accessorie previste, precedentemente all'entrata in vigore della citata Legge n. 507, per fatti ora depenalizzati, non possono essere fatte salve e, quindi, confermate, come ha ritenuto di fare il G.I.P.; ciò perché sarebbe espressamente sancito dalle disposizioni suddette che è fatta salva soltanto l'applicazione di quelle sanzioni amministrative che precedentemente erano inquadrate nella categoria delle pene accessorie e in tale categoria non rientrerebbe la revoca della patente, essendo quest'ultima qualificabile come sanzione amministrativa accessoria e non come pena accessoria. Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto, con la conseguenza che il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento.
Come è noto l'art. 19, comma 8^ del D.Lvo n. 507 citato ha depenalizzato il reato di cui all'art. 218, comma 6^, cod. strad. che puniva la circolazione abusiva di autoveicolo durante il periodo di sospensione della validità della patente.
L'art. 100, comma 2^, del medesimo D.Lvo detta in via transitoria la regola, secondo cui alle violazioni commesse anteriormente alla legge, che le ha ora rese fatti non più costituenti reati, non possono applicarsi le sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla legge medesima.
A tale regola, che costituisce applicazione del principio generale dettato dall'art. 2, comma 2^, c.p., è prevista una eccezione ed essa riguarda soltanto le sanzioni amministrative accessorie che sostituiscano le corrispondenti pene accessorie antecedentemente previste per le violazioni costituenti reato.
L'art. 101 del più volte citato D.Lvo, contiene, invece, le regole che il giudice dell'esecuzione deve seguire per i procedimenti, riguardanti violazioni ora depenalizzate, già definiti con sentenza o decreto irrevocabili.
Tale norma prevede che, a seguito di incidente di esecuzione, vengano revocati le sentenze o i decreti in questione e che sia dichiarato che il fatto non è previsto dalla legge come reato e che, per l'effetto, è cessato ogni effetto penale della condanna (comma 1^);
prevede, altresì, che le multe e le ammende inflitte siano comunque riscosse unitamente alle spese del procedimento (comma 2^); che, infine, siano fatte salve la confisca nonché le pene accessorie, "nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative"(comma 3^). Il fatto punito in precedenza dall'art. 218, comma 60, cod. strad. è, a seguito della sua intervenuta depenalizzazione, attualmente sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma da lire tremilioni a lire dodici milioni, nonché con le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Dal complesso delle disposizioni suddette è dato trarre la conclusione che il legislatore ha voluto, da un canto, applicare anche alle violazioni anteriormente commesse alla data di entrata in vigore del decreto di depenalizzazione dei reati minori le nuove sanzioni amministrative in sostituzione di quelle penali, dall'altro lato, affermare il principio della permanenza del sistema delle sanzioni precedentemente previste per la violazione penale, tutte le volte che siano previste attualmente per la corrispondente violazione amministrativa.
In sintonia con tale "ratio legis", infatti, per i procedimenti in corso di definizione è ammessa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla nuova legge sulla depenalizzazione, qualora le stesse sostituiscano le corrispondenti pene accessorie precedentemente previste;
analogamente per i procedimenti già definiti, è ammesso il mantenimento delle pene accessorie, qualora siano previste per le violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative dalla nuova normativa. Risponde, a parere del Collegio, alla medesima "ratio legis" estendere, pur in mancanza di un esplicito tenore letterale della norma di cui al comma 3^ dell'art. 101 D.Lvo n. 507 citato, anche alle sanzioni amministrative accessorie il principio della permanenza delle pene accessorie, posto che, se possono essere applicate queste ultime, per definizione attinenti ad una violazione penale, pure allorché la violazione perda il carattere di illecito penale, non sarebbe rispondente a criteri di ragionevolezza sostenere, come propugna il ricorrente, che non debba essere mantenuta la sanzione accessoria della revoca della patente, che aveva fin dall'inizio natura amministrativa e tale natura ha conservato tutt'ora. Se si pervenisse a conclusione contraria, peraltro, si darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, poiché coloro che avessero commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, otterrebbero la revoca della sanzione amministrativa accessoria, se raggiunti da sentenza di condanna già irrevocabile alla data di entrata in vigore della suddetta legge, viceversa coloro che non fossero, per le più disparate e casuali ragioni, colpiti da una sentenza di condanna o da un decreto definitivi, andrebbero incontro alla sanzione amministrativa accessoria che l'autorità amministrativa deve applicare nei loro confronti, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, che avesse rilevato l'intervenuta depenalizzazione del fatto.
Applicando al caso di specie il criterio interpretativo indicato dal Collegio, deve ritenersi corretta la decisione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di confermare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata all'MB con il revocato decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001