Versione
8 febbraio 2007
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6 aprile 2007
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Art. 3. Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) lancia o utilizza, in modo da creare un ((concreto)) pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ((La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.)) La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".
(( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, le parole da: ", se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica". )) 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ((e con la multa da 1.000 a 5.000 euro)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ".
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) lancia o utilizza, in modo da creare un ((concreto)) pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ((La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.)) La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".
(( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, le parole da: ", se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica". )) 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ((e con la multa da 1.000 a 5.000 euro)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ".
Commentario • 1
- 1. CAPO I - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE PERSONE O ALLE COSEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 5.8857613
[…] Per i reati di cui [al primo e al secondo comma] ai commi precedenti (4), la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (1) Articolo modificato ai sensi dell'art. 113, L. 689/1981, dall'art. 13, L. 352/1997, dall'art. 3-bis, DL 8/2007, convertito in legge, con modificazioni, con L. 41/2007 e dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b), L. 94/2009. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2021, n. 1344Provvedimento: […] 13.12.1989 n. 401, come modif. ed integr. Dall'art. 3 D.L. 8/2007 n. 8 convertito con modificazioni nella l. 41/2007, per cui è prevista la pena edittale massima della reclusione per anni quattro, con la circostanza aggravante ad effetto speciale correlata al danno alla persona patito dal Parte_1 , per cui la pena è aumentata fino alla metà.Leggi di più...
- art. 2059 c.c.·
- art. 6 bis L. 401/1989·
- danno da perdita di chance lavorative·
- danno non patrimoniale·
- prescrizione reato·
- sospensione giudizio civile·
- competenza territoriale·
- art. 2947 c.c.·
- responsabilità solidale·
- risarcimento danni·
- danno morale·
- art. 110 c.p.·
- danno biologico·
- giudicato penale·
- danno estetico