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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LV AT CC - 04/12/2025 R.G.N. 27500/2025 RI EN GE SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI IR ( CUI 061WIK), nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 23 giugno 2025, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze nn.: ·n. 674/2023 del 31.3.2023, irrevocabile il 1.7.2023; ·n. 739/2023 irrevocabile il 7.7.2023; ·sentenze sub 4) e sub 6) della richiesta del P.M.
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen. Osserva che la revoca dei benefici di cui alle sentenze sopra menzionate è stata disposta a seguito della sentenza di condanna dell’11 gennaio 2023, irrevocabile il 14.2.2024, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 e gg. 10 di reclusione e lamenta che la revoca sia stata disposta in violazione dell’art. 168 cod. pen. in quanto, nei casi in esame, non ricorrono né i presupposti di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., né quelli di cui all’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. Con il secondo motivo, eccepisce ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione. Osserva come <<non sia pienamente comprensibile la ragione posta a base della decisione di revoca dei benefici concessi restelica e come difficoltoso leggere capire motivazione>>. Rileva che la sentenza n. 674/2023 è erroneamente indicata come quella sub 5) della richiesta del pubblico ministero, mentre, in realtà, è quella sub 3); che, nella parte motiva dell’ordinanza, le sentenze vengono, a volte, Penale Sent. Sez. 1 Num. 5402 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT LV Data Udienza: 04/12/2025 indicate con il numero, altre con la data di emissione, altre ancora con la data del passaggio in giudicato oppure solamente con la numerazione data nell’istanza del P.M. (anche essa errata, come evincibile dal verbale dell’udienza). Aggiunge che non vengono esplicitate le ragioni per le quali, a seguito della sentenza sub 5) è stato revocato il beneficio della sentenza n. 674/2023 e che la revoca del beneficio accordato con le sentenze nn. 4 e 6 viene disposta <<in quanto passato in giudicato prima del termine di 2 anni dalla sentenza sub 5)>>, in tal modo rendendo incomprensibili quali siano le ragioni della revoca.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, osservando che il provvedimento impugnato non consente di ricostruire termini e cause della revoca delle sospensioni condizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.Si ha mancanza di motivazione quando la sentenza non consenta l'individuazione delle ragioni del decidere ovvero quando dalla sentenza non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti (Sez. 2, Sentenza n. 10240 del 11/04/1983, Rv. 161460 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 810 del 15/03/1971 Ud,Rv. 118827 – 01). Nel caso del provvedimento ex art. 674 cod. proc. pen. e n. 168 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve indicare i provvedimenti oggetto della pronuncia ed individuare ed illustrare le cause, tra quelle previste dall’art. 168 cod. pen., che, nel caso specifico, comportano la revoca del beneficio.
3.Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione. In primo luogo, omette di fornire i dati necessari ad individuare le sentenze. Ed infatti, taluni dei titoli sono indicati con riferimento al numero dell’istanza del pubblico ministero che, tuttavia, non è stata allegata al provvedimento. Altre sentenze sono indicate con il numero, ma non è indicata l’Autorità giudiziaria che le ha pronunciate, sì da rendere del tutto incerto il titolo al quale si riferisce il provvedimento. L’ordinanza è anche del tutto carente sotto il profilo dei motivi che hanno determinato la revoca dei benefici, non avendo il giudice specificato in base a quale ipotesi di cui all’art. 168 cod. pen., ha inteso revocare la sospensione condizionale della pena, in tal modo impedendo qualsiasi intellegibilità e controllo sul provvedimento.
4.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste perché riesamini l’istanza colmando le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LV AT FILIPPO CASA 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 23 giugno 2025, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze nn.: ·n. 674/2023 del 31.3.2023, irrevocabile il 1.7.2023; ·n. 739/2023 irrevocabile il 7.7.2023; ·sentenze sub 4) e sub 6) della richiesta del P.M.
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen. Osserva che la revoca dei benefici di cui alle sentenze sopra menzionate è stata disposta a seguito della sentenza di condanna dell’11 gennaio 2023, irrevocabile il 14.2.2024, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 e gg. 10 di reclusione e lamenta che la revoca sia stata disposta in violazione dell’art. 168 cod. pen. in quanto, nei casi in esame, non ricorrono né i presupposti di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., né quelli di cui all’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. Con il secondo motivo, eccepisce ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione. Osserva come <<non sia pienamente comprensibile la ragione posta a base della decisione di revoca dei benefici concessi restelica e come difficoltoso leggere capire motivazione>>. Rileva che la sentenza n. 674/2023 è erroneamente indicata come quella sub 5) della richiesta del pubblico ministero, mentre, in realtà, è quella sub 3); che, nella parte motiva dell’ordinanza, le sentenze vengono, a volte, Penale Sent. Sez. 1 Num. 5402 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT LV Data Udienza: 04/12/2025 indicate con il numero, altre con la data di emissione, altre ancora con la data del passaggio in giudicato oppure solamente con la numerazione data nell’istanza del P.M. (anche essa errata, come evincibile dal verbale dell’udienza). Aggiunge che non vengono esplicitate le ragioni per le quali, a seguito della sentenza sub 5) è stato revocato il beneficio della sentenza n. 674/2023 e che la revoca del beneficio accordato con le sentenze nn. 4 e 6 viene disposta <<in quanto passato in giudicato prima del termine di 2 anni dalla sentenza sub 5)>>, in tal modo rendendo incomprensibili quali siano le ragioni della revoca.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, osservando che il provvedimento impugnato non consente di ricostruire termini e cause della revoca delle sospensioni condizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.Si ha mancanza di motivazione quando la sentenza non consenta l'individuazione delle ragioni del decidere ovvero quando dalla sentenza non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti (Sez. 2, Sentenza n. 10240 del 11/04/1983, Rv. 161460 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 810 del 15/03/1971 Ud,Rv. 118827 – 01). Nel caso del provvedimento ex art. 674 cod. proc. pen. e n. 168 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve indicare i provvedimenti oggetto della pronuncia ed individuare ed illustrare le cause, tra quelle previste dall’art. 168 cod. pen., che, nel caso specifico, comportano la revoca del beneficio.
3.Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione. In primo luogo, omette di fornire i dati necessari ad individuare le sentenze. Ed infatti, taluni dei titoli sono indicati con riferimento al numero dell’istanza del pubblico ministero che, tuttavia, non è stata allegata al provvedimento. Altre sentenze sono indicate con il numero, ma non è indicata l’Autorità giudiziaria che le ha pronunciate, sì da rendere del tutto incerto il titolo al quale si riferisce il provvedimento. L’ordinanza è anche del tutto carente sotto il profilo dei motivi che hanno determinato la revoca dei benefici, non avendo il giudice specificato in base a quale ipotesi di cui all’art. 168 cod. pen., ha inteso revocare la sospensione condizionale della pena, in tal modo impedendo qualsiasi intellegibilità e controllo sul provvedimento.
4.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste perché riesamini l’istanza colmando le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LV AT FILIPPO CASA 2