Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0285 8/0.1 CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 19969/98 Consigliere Cron.5916 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. · Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 09/01/01 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per diritti L. sul ricorso proposto da: #. 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE del ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO in persona tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FL OV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 16, presso lo studio dell'avvocato G. L. LAGRANGE rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO MOZZI, COLELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 2166/98 del Tribunale di BARI, 51 -1- depositata il 03/06/98 R.G.N. 1591/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito nel resto. -2- 19969.98.a SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari del 22/12/1994, FL GI chiedeva la condanna del Ministero dell' Interno all'erogazione dell'assegno mensile d'invalidità civile, inutilmente richiesto in sede amministrativa. Si costituiva l'Amministrazione, contestando il fondamento della domanda. Espletata CTU, il Pretore, con sentenza dell'8/2/1996, accoglieva la domanda, dichiarando la ricorrente invalida civile dal 22/10/1995, con riduzione della capacità lavorativa al 75%, condannando il Ministero all'erogazione del richiesto beneficio. Quest'ultimo proponeva appello, deducendo che erroneamente il Pretore non aveva considerato come il CTU avesse riscontrato soltanto un deficit del 68%. Resisteva al gravame l'assistita. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 3/6/1998, rigettava l'appello, sia sulla base delle risultanze della consulenza espletata in appello, sia in virtù del fatto che la percentuale del 75% era stata riconosciuta proprio dal CTU di parte nominato in prime cure dall'Amministrazione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione con tre motivi il Ministero, resiste l'assistita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 118/1971, nonché motivazione omessa e/o contraddittoria, in quanto il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU di secondo grado, il quale avrebbe incomprensibilmente retrodatato la decorrenza dell'accertata ipoacusia.
3 -Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione si duole subordinatamente- della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 118/1971, per essere stato concesso il beneficio soltanto sulla base del requisito sanitario, in assenza della prova che incombeva sull'assistito del possesso dei requisiti - economici. Con il terzo motivo, sempre subordinatamente, il Ministero denuncia omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio. Il ricorrente sostiene a riguardo l'inammissibilità della domanda di prestazioni per l'insussistenza del requisito economico, non dimostrabile tramite autocertificazioni. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, si osserva che questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di invalidita', le valutazioni del consulente tecnico, alle quali il giudice di merito abbia aderito, possono essere censurate in sede di legittimita' solo per vizi logico- formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali - secondo le predette nozioni - non puo' prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (Cass.n. 751/1998). Nella specie la ricorrente Amministrazione si limita ad una mera critica delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, apoditticamente affermando, sulla base della natura della malattia, l'insufficienza delle valutazioni compiute dal CTU nominato in secondo grado e trascurando inoltre la circostanza, posta in luce dal Tribunale, per cui la percentuale del 75% d'invalidità era stata già riconosciuta proprio dal consulente di parte nominato in prime cure dall'Amministrazione. Né alcuna parola spende il ricorrente per contestare l'osservazione del Tribunale- che può quindi ritenersi pacifica- secondo cui tali conclusioni del consulente del Ministero, sarebbero state esplicitamente fatte proprie dall'Amministrazione. 4 网 Per altro verso, il collegio di merito ha motivatamente condiviso il giudizio del CTU nominato in appello (il quale ha rilevato una riduzione delle capacità lavorativa nella misura dell'80%) attraverso una ragionata accettazione della considerazioni cliniche e delle conclusioni raggiunte. Quanto al secondo ed al terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché logicamente connessi, rileva la Corte come dalla stessa narrativa del ricorso sia agevolmente desumibile che la statuizione pretorile era stata impugnata esclusivamente con riguardo al requisito sanitario: ne consegue che sugli ulteriori requisiti risulta essersi formato il giudicato interno, secondo il costante orientamento per cui "Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidita' civile, costituiscono elementi costitutivi del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio, oltre ai requisiti sanitari, sia il requisito reddituale che quello socio economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro;
tuttavia le relative questioni non sono proponibili nei gradi di impugnazione nel caso di formazione al riguardo di giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione di motivi di appello solo con riferimento al requisito sanitario" (Cass. n. 14509/1999 e n.9245/1995). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in £. 13.000 , oltre a £ 4.000.000 (quattro milioni) per onorari. I D , A Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001. S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R Il Presidente A Il Relatore I S 'A . D E L P N Vincenzo Tresse L A S E T I 3 S D N 7 - O I G P 8 S O - IL COLLABORATORE DI CANCELL IM N 1 A E 1 Depositata in Cancetishia D S A I E E D , A E G O 27 FEB. 2001 T G R O N T T E IS E IT oggi, L S G IR E IL COLLABORATOR E A D R L L O E D