Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto. (Fattispecie in cui gli imputati del reato presupposto erano stati assolti "perché il fatto non sussiste").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2013, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/11/2013
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - N. 1733
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 21001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR RE TI N. IL 08/02/1965;
avverso la sentenza n. 2552/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. Coppola Enrico.
RITENUTO IN FATTO
1. ER RE IZ ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 29-10-12, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 378 c.p., perché, dopo la commissione del delitto di accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615 ter c.p., aiutava AC SC ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, presentando una falsa denuncia presso il Commissariato P.S. "Prati", in data 1-8-2006, e reiterando la falsità in sede di sommarie informazioni al PM, in data 3-8-2006; dichiarava falsamente di aver ricevuto da ignoti sulla propria utenza cellulare due messaggi aventi contenuto minaccioso e diretti a farla desistere dal rendere una deposizione alla A.G. sui fatti oggetto del delitto di cui all'art. 615 ter c.p., che avrebbe inficiato le dichiarazioni accusatorie rese da ET IO nei confronti dello AC SC. In Roma l'1-8-2006. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 378 c.p. e vizio di motivazione, poiché è stata affermata la penale responsabilità della ER in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p. a favore di AC SC, che è stato invece assolto dal delitto di accesso abusivo al sistema informatico perché il fatto non sussiste.
Dunque, non sussistendo il delitto presupposto, non è configurabile il reato di favoreggiamento.
2.1. È poi contraddittoria la sentenza, la quale, da un lato, prende atto che i messaggi minacciosi sono stati inviati tramite schede Sim anonime e, dall'altro, afferma che l'invio era comunque riconducibile alla ricorrente, nonostante sia stato accertato che i numeri IMEI identificativi degli apparecchi cellulari che contenevano le dette SIM sono agevolmente alterabili. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. È infatti da escludersi, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la configurabilità del reato in disamina allorché sia accertata l'insussistenza del reato presupposto, che costituisce elemento materiale della fattispecie (Sez. 6, 22-11-2002 n 59, rv. n. 223193;
Sez. 6, 5-6-2002 n. 38809, Cass. Pen. 2004, 112). Nella specie, il delitto-presupposto è costituito dal reato di cui all'art. 615 ter c.p., in relazione al quale AC SC, che, nella prospettazione accusatoria, era il beneficiario della condotta favoreggiatrice, ME LÒ, AC RK, TO NI e BO RO sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Con tale formula assolutoria, è stata accertata non solo l'innocenza degli imputati ma l'oggettiva insussistenza del reato - presupposto. Ciò comportava, come ineludibile conseguenza, l'assoluzione in ordine al reato di favoreggiamento. Dunque, nel caso di specie, in modo del tutto contraddittorio la Corte d'appello è addivenuta a declaratoria di responsabilità della ER.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, alla Udienza, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014