Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
La ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non quello di illecita acquisizione di carte di credito o di pagamento (art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. In L. n. 197 del 1991), perché l'"eurocheque" non è assimilabile, per la sua natura di titolo di credito, agli ordini di pagamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2009, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 93
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 21866/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. MARCHIOLO Carlo del Foro di Roma, nell'interesse di OL GE, nato a [...] il [...]; OG IS nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale, in data 24.11.2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Giuseppe Bronzini;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BUA Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.11.2003 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa a carico degli attuali ricorrenti del 12.4.2002 di condanna alla pena della reclusione di mesi sei e della multa pari a 300,00 Euro per ricettazione (pena sospesa per entrambi, ritenuta l'ipotesi lieve) per essere il LA stato colto in possesso di una carta di credito provento di furto e la seconda di eurocheques anche questi provento di furto, nel corso di perquisizioni eseguite nell'esercizio commerciale gestito dal LA e nell'abitazione dell'TR, madre del LA.
Si deducono due motivi di ricorso.
Con il primo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 c.p. (ex lett. b) dell'art. 606 c.p.p.) essendo invece applicabile la norma di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 e per quanto riguarda la specifica posizione dell'TR
si allega che è mancante la denuncia di furto, che le carte eurocheque erano scadute e pertanto l'azione era inidonea a produrre l'evento dannoso e pericoloso ex art. 49 c.p.. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo della mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., ex lett. e). MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa il primo motivo la Corte territoriale ha già ricordato la sentenza delle S.U. di questa Corte secondo cui l'ipotesi di cui alla L. n. 141 del 1991, art. 12 (che peraltro si riferisce a casi di responsabilità anche civile ed amministrativa) non ha carattere di specialità rispettato al delitto di ricettazione, per cui ricorre tale ultima fattispecie punitiva una volta che si siano accertati i relativi elementi costitutivi (cass. S.U. n. 22902/2001), tra i quali la provenienza da delitto del bene.
Inoltre per quanto riguarda in specifico gli eurocheques va richiamato il precedente di questa Corte per cui "in tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197), l'"eurocheque",
nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare - la quale garantisce il pagamento al primo prenditore - non può essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli "ordini di pagamento" prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale.
(Ha precisato la Corte che la carta di riconoscimento non rappresenta un documento che autonomamente costituisca strumento di pagamento, e non vale a far assumere agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento)" (cass. Sez., 2^, n. 12750/2008). Circa la doglianza per cui gli eurocheques erano relativi al 1992 e quindi scaduti, non vi è dubbio che i titoli sono stati ricevuti dall'imputato al fine di trame un qualche profitto, il che non può escludersi di per sè in considerazione dell'anno di emissione. La Corte (ed il tribunale) hanno peraltro accertato per i detti eurocheques è stata proposta denuncia da parte del rappresentante dell'Europay, che gestiva le procedure di pagamento dei titoli, sicché di certo non può dubitarsi che gli stessi siano provento di furto.
Con il secondo motivo ci si lamenta della omessa motivazione sulla denegata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è infondato in quanto il rigetto dell'istanza è implicitamente motivato avendo la Corte esplicitamente giudicata "congrua" la pena inflitta in primo grado (in evidente connessione con la riportata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche nelle premesse della sentenza) anche in considerazione della pluralità delle carte detenute.
La motivazione appare del tutto logica e non vi sono sul punto contestazioni specifiche.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2009