Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11283 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto Pindre diface O SEZIONE SECONDA CIVILE teuleus mond equite Ill.mi Sigg.ri/Magistrati Composta Presidente - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2208/00 Dott. VELLA Consigliere Cron. 28830 Í E T N E S E COLARUSSO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo CIOFFI Consigliere Ud. 23/04/02 Dott. Carlo - Rel. Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BE IC, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato OSVALDO SABETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI IN SNC., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IN ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 647 avverso la sentenza n. 292/99 del Giudice di pace di -1- TERNI, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29 novembre 1997, la F.LL AD s.n.c. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Terni, RI IB perché fosse condan- nato a [...] la somma di lire 1.280.600, oltre interessi, a titolo di pagamento del pattuito prezzo di vendita di otto agneLL, consegnati il 13 agosto, il 24 ottobre ed il 7 novembre 1996. IB si costituiva e resisteva alla RI eccependo che gli agneLL erano stati domanda, acquistati dal di lui padre, CE IB, fatto questo- che, a suo dire, trovava implicita conferma nella transazione conclusa tra esso convenuto e l'attore, nell'aprile 1997. Con sentenza del 7/23 luglio 1999, il giudice di pace di Terni, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento dell'indicato prezzo di vendita degli agneLL. Per la cassazione di tale sentenza, RI IB ha proposto ricorso in forza di tre motivi. La F.LL AD s.n.c. ha resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "violazione di legge art. 2697 C.C., in relazione al disposto di cui 3 all'art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. motivazione apparente su punti di fatto decisivi", il ricorren- te si duole che il giudice di pace abbia ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, quando invece tali non erano. In particolare, sostiene: a) che se vi era prova della consegna degli agneLL, non v'era prova però della "causa" della consegna (v. dichiarazioni teste Gjok); b) che nient'affatto contraddittorie, nei termini indicati dal giudice di pace, erano le dichiarazioni da lui rese in giudizio;
c) che, inopinatamente, si era trascurata l'esistenza di due bolle di consegna, in data 9 e 18 ottobre 1996, ulteriori rispetto a quelle indicate in citazione;
c) che non si era provveduto a disporre nuova udienza per assumere il teste CE IB, impedito a comparire per malattia a precedente udienza. Con il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 112 c.p.c.", il ricorrente si duole che il giudice di pace, pur ritenendo provata la consegna di soli sei agneLL, abbia poi accolto la domanda, che aveva invece ad oggetto il pagamento del prezzo di vendita di otto agneLL. Con il terzo motivo, rubricato "violazione 115 e ५ 116 c.p.c.", si duole che, a fronte di tre bolle di consegna, individuate in forza della date espresse in citazione ed aventi ad oggetto sei agneLL, per complessive lire 797.000, il giudice di pace abbia poi riconosciuto la pretesa maggior somma di lire 1.280.600, senza considerare -peraltro- le due bolle di consegna del 9 e 18 ottobre 1996. I motivi esposti, relativi a sentenza del giudice di pace in causa di valore non superiore ai due milioni di lire e, quindi, da ritenersi emessa secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.C., non hanno pregio. Ed invero, con riguardo al secondo motivo, logica- prioritario e propositivo di questione dimente natura strettamente processuale, va Osservato che esso origina da una impropria lettura della senten- za impugnata, che, difformemente da quanto raffigu- rato dal ricorrente, non eccede il limite di dovuta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.. La violazione di tale corrispondenza, infatti, che il ricorrente ricollega specificamente alla diver- sità del numero dei capi di bestiame, indicati in esentenza, dapprima in otto nella parte narrativa poi in sei nella parte motiva, è violazione insus- 5 sistente, sol che si dia lettura compiuta della decisione, che, per un verso, evidenzia come non sia stato attribuito alla parte attrice più di quel che ebbe a domandare (il corrispettivo di vendita agneLL), e, per altro verso, palesa di otto l'errore materiale, il contrasto tra ideazione della ratio decidendi e sua materiale rappresenta- zione grafica, in cui è incorso il giudice di pace nell'indicazione dei capi di bestiame compravendu- ti: la sentenza espone, in narrativa, la domanda di pagamento del prezzo di vendita di "otto" agneLL, per complessive "lire 1.280.600", ne afferma, poi, in motivazione, la fondatezza "in fatto e in diritto", rilevando la prova del ritiro di "sei" agneLL, conclude, infine, sempre in narrativa, sostenendo che parte attrice "ha fornito la prova del suo assunto", e, quindi, dispone di accogliere "la domanda attorea" ei per l'effetto, di condanna- re il convenuto "al pagamento della somma di £.
1.280.600 per la causale di cui in narrativa”. Il motivo in esame, dunque, si presenta privo di pregio, laddove si legga la sentenza impugnata in misura compiuta ed emendata dall'errore materiale, innanzi indicato. Analogamente, non hanno pregio il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione. In effetti, al di là della formale prospettazione come violazione di norme e vizio di motivazione apparente, le doglianze del ricorrente si risolvono in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attra- verso una nuova valutazione dei materiali probato- ri, diversa da quella, che il giudice di pace ha operato nell'ambito della discrezionalità ad esso riservata, dandone motivazione specifica e in sé coerente, per quanto espositiva della esistenza di prova testimoniale (test. Gjok) e documentale (bolle di consegna) sull'assunta vendita di agneLL al ricorrente e della inesistenza di prova di circostanze contrarie. L'esposta irriducibilità delle doglianze ad alcuno dei motivi per cui è ammesso il ricorso per cassa- zione, pur nei noti limiti di censurabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (v. Cass. S.U. n. 716 del 1999), è ancor più evidenziato dal fatto che, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del detto mezzo di impugnazione, il ricorrente dà dei materiali probatori solo alcune ed incompiute indicazioni, キ trascurando di precisare in ricorso quale sia il contenuto delle due bolle di consegna del 9 e 18 ottobre 1996, non esaminate, a suo dire, ovvero della prova testimoniale, non assunta. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della resistente, liquidate in euro 100,00, oltre euro 350,00 per onorari. Così deciso il 23 aprile 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilf is ons. Dest. Il pres ente Хавные IL CANCLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3 0 LUG. 2002 IL CANCLIERE а 8