Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE02 244 RISOLUZIVE PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi sid i Maistra A LOHPRAVENDR Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 9013/00 + Cron. 5143 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep.672 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ud.23/10/02 - Consigliere -| Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TI IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 日 VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che 10 difende unitamente agli avvocati ALBERTO PREVIDI, SAVINO MARULLI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA MISTAI IRMA, PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta delega in atti;
2002 1372
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 842/99 della Corte d'Appello di -- BRESCIA, depositata il 14/12/99; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica - ----- T udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI deposita delega dell'Avvocato PREVIDI ALBERTO, difensore del | ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del rico;
+ ROMANELLI, difensore udito 1'Avvocato GUIDO del 埘 - resistente che ha chiesto il rigelto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | - Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per | il rigettolek ricórze -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 aprile 1991 IR IS conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di MANTOVA, OR MA esponendo;
-che in data 12 settembre 1987 aveva stipulato con il convenuto un preliminare con il quale il predetto prometteva di venderle un capannone artigianale Con annessa area cortilizia sito in Castiglione delle Stiviere, al prezzo di £.104.000.000, da versarsi in più rate;
-che la consegna dell'immobile era prevista al 31 dicembre 1987, mentre la stipula del rogito notarile veniva fissata per il gennaio 1991; M -che nel contratto si era altresi convenuto che al promittente venditore Timanesse il diritto di passaggio sul cortile dell'immobile per recarsi 2 certi garages della villa confinante 白 che 10 stesso MA stabilisse un termine рег tale diritto al momento della stipulazione dell'atto pubblico;
-che provvedutosi, da parte della promissaria acquirente, al regolare Versamento delle previste rate del prezzo, era però nata contestazione tra le parti circa la sorte di quel diritto di passaggio perché 11 promittente venditore riteneva che ia 3 prevista temporaneità del diritto non riguardasse il passaggio di veicoli, ma solo quello pedonale;
-che nelle more il MA aveva realizzato, su proprietà adiacento all'immobile promesso in vendita, un manufatto che si estendeva Sino al confine E che la promissaria acquirente поп era disposta a tollerare;
che in ogni caso, con raccomandate del settembre e dell'ottobre 1990 l'attrice aveva comunicato al venditore la propria disponibilità a stipulare il definitivo e а Versare l'ultima parte del prezzo alla data stabilita, purchè nell'atto pubblico si precisasse che rimanevano impregiudicale ed eventualmente devolute alla decisione dell'Autorità Giudiziaria le due questioni appena rammentate;
-che avendo il MA però risposto che ogni controversia avrebbe dovuto esser risolta prima rogito, dopo ulterioridella stipulazione del incontri e trattative nel febbraio 1991 il legale del convenuto aveva infine eccepito che era mancata, da parte della promissoria acquirente, l'offerta reale del saldo del prezzo, tal che costei doveva considerarsi inadempiente. Quanto sopra premesso Ia IS chiedeva al Tribunale adito che, preso atto de l'offerta del 4 prezzo contestualmente fatta da essa attrice, si pronuciasse sentenza tenente luogo di contratto ai sensi dell'artt. 2932 cc si accertasse e dichiarasse che l'immobile veniva trasferito libero da vincoli e servitù, si condannasse il MA a demolire e arretrare sino alla distanza legale il manufatto realizzato a confine, si fissasse, in Via subordinata, un termine perentorio per la cessazione del diritto di passaggio in capo al convenuto. rilevava Costituitosi, quest'ultimo ccme inadempiente alle obbligazioni scaturenţi dal preliminare fosse proprio l'attrice la quale, pur a Fronte della SUD manifestata disponibilità, (fin dall'ottobre 1990) ā concludere il contratto definitivo, si era rifiutata di Versare entro il gennaio 1991 il saldo del prezzo. Concludeva pertanto perché fosse dichiarata la risoluzione dei preliminare per fatto e colpa della stessa IS, соп condanna della prodetta al risarcimento del conseguente danno. Con un secondo atto di citazione, notificato il 17 ottobre 1991, la IS conveniva nuovamente il MA dinanzi allo stesso Tribunale di Mantova e richiamando l'avvenuta stipulazione, "inter partes", del preliminare sopra richiamato, aggiungeva che, nel 5 prevedere la consegna dell'immobile al 31 dicembre 1987, le parti si erano obbligate a stipulare ur contratto di comodato volto a giustificare l'anticipata immissione Lel possesso del bene. Detto contratto era stato in effetti stipulato il primo gennaio 1988 e nell'agosto 1991 il MA lo aveva disdettato coa una raccomandata nella quale aveva comunicato alla controparte l'intenzione di rientrare nel possesso dell'immobile alla scadenza contrattuale del 31 gennaio 1992. Ritenendo tale pretesa illegittima in quanto ella si trovava rel possesso del benc in forza degli accordi assunti con il preliminare di vendita, l'attrice chiedeva che il Tribunale desse atto di tale suo diritto, dichiarando infondata la pretesa avversaria. Costituitosi, il MA, evidenziata ]'autonomia del comodato rispetto al preliminare e la piena legittimità della disdetta inviata secondo ie previsioni negoziali, concludeva perché fosse dichiarato scaduto il contratto in discorso, con condanna della IS all'immediata riconsegna dell'immobile е a risarcimento del danno ca ritardo nel rilascio. Riunite le due cause, il Tribunale,con sentenza 6 14.12.95-2.5.96, dichiarava trasferita alla IS la proprietà del capannone indicato nel sospensivamente ilpreliminare, condizionando trasferimento al pagamento da parte della stessa del residuo prezzo di £. 10.000.000, oltre agli interessi compensativi dal 31 gennaio 1992 al saldo, da eseguirsi entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
fissava in un anno dall'avveramento della condizione di cui sopra la durata del diritto di passaggio in favore del MA;
rigettava la domanda di demolizione arretramento dell'immobile di proprietà di questi e confinante con il bene oggetto del forzoso trasferimento;
dichiarava cessalo alla data del 31 dicembre 1992 il contratto di comodato avente ad oggetto quest'ultimo immobile е condannava la IS а restituire lo stesso al MA qualora nel frattempo поп si fosse verificato il trasferimento della proprietà; rigettava le domande di risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attrice formulate dal convenuto nonchè le domande risarcitorie di questi compensava per la metà le spese di causa condannando il convenuto a la rifusione del residuo. Ritenevano i primi giudici che la mancata 7 potesse imputarsi esecuzione del preliminare non sempre dimostrata all'attrice che si era disponibile alla stipulazione del definitivo nonché a devolvere all'autorità giudiziaria la residua controversia circa la durata del diritto di transito che il MA si era riservato nello preliminare.Il promittente stipulare 10 stesso si era pretes ucsamente irrigiditc St venditore posizioni intransigenti che valevano in pratica ad и eludere il patto limitativo del diritto di л с passaggio contenuto nell'accordo stipulato dalle е par-i. Fissato, ai sensi dell'art. 1183 ΙΞ comma CC, il termine di durata di tale diritto, il giudice di primo grado rilevava, poi, con riguardo alle domande contratto, benchè afferenti al comodato,che tale strumentale rispetto alla promessa di vendita, nondimeno aveva Una valenza giuridica sua propria che consentiva al comodante , giusta i patti contrattuali, di dare disdetta e di ottencro I a restituzione dell'immobile.Non poteva peraltro accogliersi la domanda di risarcimento del danno formulata dal MA, in difetto di prova sul "quantum", Proposti gravami, principale dal MA X e,incidentale, dalla IS, la Corte d'appello di 17.11-14.12.99, rigettava Brescia, con sentenza l'impugnazione principale e in accoglimento di respingeva la domanda quella incidentale restituzione dell'immobile riconvenzionale di formulata dal MA Con riferimento alla richiesta, che dichiarava iniondata, avanzata dal predetto con raccomandata del 31 luglio 1991. Compensava quindi tra le parti quel giudice le spese del giudizio nella misura di un quarto, condannando il MA a rifondere alla controparte il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione OR MA sulla base di quattro motivi. Resiste con contraricorso IR IS..- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 5 cpc, omessa, insufficiente contraddittoria e motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte del merito ritenuto infondata l'eccezionė "inadimplenti гоп est adimplendun" opposta dall'attuale ricorrente in quanto i1 pagamento deldell'ultima parte prezzo поп era assolutamente previsto Come presupposto per il trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita. La doglianza è inammissibile giacchè, assumendo che con la Ꮧ ripcrtata statuizione di infondatezza della eccezione "inadimplenti nor est adimplendum" la Corte del merito sarebbe caduta in palese contraddittorietà di motivazione agli effetti sia formali che sostanziali incorrendo anche in vizio s u logicc Con 1'affermazione che "il pagamento A dell'ultima parte del prezzo non era assolutamente previsto come presupposto per il trasferimento della proprietà", il ricorrente si limitato a genericamente delle lacune dolersi del Lutto riscontrate nella impugnata decisione senza indicare punti di cui lamenta la contraddittorietà е le ragioni che assume obliterate , rendendo così impossibile il controllo sulla decisività dei punti stessi (Cass. TI + 2950/74,c,da ultimo,n. 10945/2002). Con il secondo ΠΕΣΣΟ ai deduce, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, errore di diritto e violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo la Corte bresciana- per superare la prescrizione di 10 cui al secondo comma dell'art. 2932 cc secondo la quale la domanda di esecuzione specifica avente addell'obbligo di concludere un contratto oggetto un trasferimento immobiliare non può essere accolta se la parte che 'ha proposta non esegua la sua prestazione o non ne faccia offerta rei modi di legge-affermato che nel caso di specie, poiché le parti avevano inteso fissare il versamento del prezzo al definitivo,non vi era ragione , qualora il contratto stesso non fosse stato stipulato, che il prezzo venisse versato ed offerto nelle forme previsto dalla legge prima che la sentenza- deciderdo favorevolmente sull'accoglimento della domanda ex art. 2932 CC- avesse prodotto gli effetti del contratto promesso e non concluso. Ritiene il ricorrente tale ragionamento non solo errato in diritto, ma anche assurdo ed illogico in fatto, riscontrando in esso palese violazione del principio "inadimplemti non est adimp lendum" e della norma specifica di cui al secondo comma dell'art. 2932 CC in ordine all'inaccoçlibilità della domanda, nonché confusione tra l'effetto traslalivo della proprietà l'obbligazione di pagare il prezzo. La censura non ha pregio giacchè la Corte 11 bresciana a confutazione dell'assunto del MA circa la necessità , secondo la lettera dell'art. 2932 CC,che la controparte istante eseguisse la propria prestazione ovvero ne [acesse offerta reale, ha opportunamente richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimitàqui che, cogliendo perfettamente il rapporto tra assetto convenzionale degli interessi consacrato nel preliminare e funzione della sentenza ai sensi della suindicata norma ha stabilito che น il contraente il quale chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggello il trasferimento della proprietà di una Cosa determinata ё tecuto all'adempimento della 0 all'offerta di essaprestazione corrispettiva quando detta prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre quando essa, per accordo de_le parti, debba cssere effettuata contestualmente alla stipula del contratto definitivo 다 successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta ed il pagamento del prezzo della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione dell'effetto 12 traslativo derivante dalla sentenza" (v., oltre alle sentenze citace nella gravata pronunzia, Cass. n.3926/962 n.59/2002). Non sussistono pertanto i denunciati errori di diritto е vizi motivazionali, né è ravvisabile nel corretto ragionamento del giudice d'appello alcuna "confusione" tra effetto traslativo della proprietà e obbligazione di pagamento del prezzo. Con il Terzo motivo si denunzia, sempre in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, errore e violazione di norme di diritto su altro punto della sentenza della Corte bresciana che aveva erroneamente confermato la decisione di prime cure con la quale era stato fissato dal giudice il termine di un anno per l'esercizio dei diritti di passaggio per accedere alle residue proprietà del venditore , affermando che "il termine era a facoltà del venditore medesimo е avrebbe dovuto essera indicato ed esercitato in sede di rogito". La censura è inammissibile. Deduce testualmente il ricorrente che "l'errore di diritto sta qui nella presupposizione che vi sia un inadempimento del MA, ma под sul punto o, meglio, anche sul punto, visto che si dice che il MA non si attivò e che il Tribunale avesse il 13 potere di fissare contro e oltre la volontà delle parti, che avrebbero dovuto e potuto costituirsi in mora, nei termini". Ebbene, l'assoluta incomprensibilità della doglianza comporta, ad avviso del Collegio, che пол ė soddisfatto il requisito di cui all'art. 366 n.4 cpc,il quale prescrive che il ricorso contenga, a pera di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza s impugnata u (v.Cass. n. 1217/68, n. 2834/71-S.U., n. 2363/74, n. a 6530/79, n. 1238/2000). Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce, infine, in riferimento all'art. 360 п.5 cpc, difetto e contraddittorietà della gravata sentenza nel punto in cui era stato accolto 1' appello incidentale della IS sul rilievo della strumentalità de: , comodato evari e distinti negozi giuridici preliminare di vendita, posti in correlazione tra loro. Anche tale ultima doglianza è inammissibile in quanto nella sua estrema indeterminalezza e genericità, ΠΟΠ lascia assolutamente neppure intravedere i vizi di attività o di giudizio nei quali si pretende essere incorsa la sentenza impugnata. 14 svolte argomentazioni il Alla stregua delle proposto ricorso VE respinto rella sua condanna del ricorrente alle integralità, con la giudizio, liquidate come da spese di questo dispositivo.
P.Q.M.
condanna 11 La Corte, rigetta il ricorso ricorrente al pagamento, in favore di IR giudizio, che IS, delle spese del presente liquida in euro 1, oltre ad euro 2.500,00 per onorari. Roma 23 ttobre 2002. Alfate Marchion est. DEPOSITATA IN CANCELLENA IL CANCELLIERE 14 FEB. 2003 IA Di ZZ ШЕ ділошно Oggi. IL CANCELLIERE IA Di ZZ Di luneविकत CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14 APR. 2003 seria 4 al n.15277 versate €17044 apposta in galoe alla copia autentica (art. 278 T.U. 116 1 30/6/2002) 14 DIRETTORE DI CANCERÉNIA (F. Filipp: AR) 15