Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 2
La previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. è circoscritta alla revoca di sentenze di condanna e di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o difetto di imputabilità, nei casi di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e non può trovare alcuna applicazione in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in forza di disposizioni di natura processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva stabilito che le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di Cassazione ex art. 616 cod. proc. pen. non possono costituire oggetto di sindacato in sede di esecuzione alla stregua della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le somme il cui recupero è vietato in caso di soccombenza a norma dell'art. 17, ultima parte, dell'abrogata legge n. 217 del 1990 sono solo quelle versate al difensore e quelle di cui all'art. 4 della legge citata, definibili come "spese di difesa" e, dunque, non anche quelle relative al pagamento dell'imposta di bollo e di registro e di ogni altra tassa, di cui è prevista, alla lettera a), l'annotazione a debito, con conseguente recuperabilità secondo le norme ordinarie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 17, ultima parte, dell'abrogata legge n. 217 del 1990, in forza del principio tempus regit actum).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 23852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23852 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 17/02/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere N. 895
Dott. GIRONI Emilio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 015282/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI OM N. IL 27/02/1944;
avverso ORDINANZA del 02/10/2002 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli per il rigetto. LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibili o rigettato le censure proposte da IN OM avverso una serie di articoli di campione penale relativi a condanna alle spese ed al pagamento di sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende inerenti a diversi procedimenti da lui promossi (ricorso per revisione, dichiarazione di ricusazione, ricorsi per Cassazione), fissando i seguenti principi:
- l'irrecuperabilità delle spese nei confronti dei soggetti ammessi a patrocinio a carico dello Stato è limitato, ex art. 17 L. n. 217/1990 e successive modifiche, a quelle di cui al precedente art. 4
(spese per copia atti processuali, spese sostenute da difensori e consulenti tecnici, spese per audizione di testimoni) e non riguarda, pertanto, le tasse e spese processuali il cui pagamento è stato chiesto al IN;
- l'articolo di campione penale n. 11648 ha già formato oggetto di analogo incidente di esecuzione, rigettato con ordinanza sottoposta dal IN a ricorso per Cassazione già giudicato con esito sfavorevole al ricorrente;
- l'ufficio del campione penale od il soggetto concessionario delegato alla riscossione sono legittimati ad applicare gli interessi di mora sulle somme dovute;
- le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di Cassazione ex art. 616 c.p.p. non possono costituire oggetto di sindacato in sede di esecuzione alla stregua della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo con sentenza n. 186/2000 del giudice delle leggi, non essendo concepibile un sindacato del giudice inferiore sulle statuizioni della corte suprema, mentre la sanzione inflitta dalla C.A. ex art. 634 c.p.p. avrebbe dovuto essere a suo tempo impugnata con ricorso per Cassazione.
Visto il ricorso sottoscritto dal difensore e dall'interessato con cui si lamenta:
- violazione artt. 1, co. 3; 4, lettere a), c) e d); 15, co. 1; 16 e 17 L. 217/1990 e successive modifiche, non potendosi procedere nei confronti di soccombente ammesso al patrocinio a spese dello Stato al recupero di tasse e spese processuali riguardanti provvedimenti che si trovano ancora in fase di esecuzione e non essendo, quanto all'art. di campione n. 11648/1999, preclusivo il rigetto del ricorso avverso l'ordinanza, pure sfavorevole, della C.A, attesa l'intervenuta modifica dell'art. 17 L. n. 217/1990;
- violazione di norme processuali e della legge n. 217/1990 circa la ritenuta legittimità dell'imposizione di interessi sulle somme da recuperare, non previsti dagli artt. 693 c.p.p. e 181 norme att.;
- violazione di legge quanto alla ritenuta irrevocabilità di condanne definitive per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p., asseritamente consentita ex artt. 650 e 673 c.p.p. nonché ex art. art. 23 L. n. 87/1953 ed art. 12 preleggi;
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost. quanto alla mancata previsione che la C.A., in caso d'inammissibilità della richiesta di revisione, debba pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata richiedente previa dimostrazione che la causa di inammissibilità è stata determinata da grave colpa della stessa;
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. in riferimento all'art. 24, co. 2, ed all'art. 27, co. 2 Cost. quanto alla mancata limitazione della condanna al pagamento di sanzione pecuniaria ai soli casi in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile "per inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato dopo che c'è stata rinuncia e negli altri casi indicati alle lettere a), b) e c) del co. 1, art. 591 c.p.p.";
- questione di legittimità cost. dell'art. 634, co. 1 c.p.p. in riferimento agli artt. 24, co. 2 e 27, co. 2 Cost. quanto alla previsione della possibilità di condannare la parte privata al pagamento di sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza;
visti i motivi nuovi proposti dal difensore con atto in data 12.1.2004;
vista la requisitoria del P.G. presso questa corte, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ritenuta l'infondatezza del ricorso per le considerazioni che seguono:
- nessuna ulteriore questione può più sollevarsi relativamente a quanto deciso in ordine al campione penale n. 11648 a seguito dell'irrevocabilità delle statuizioni a suo tempo adottate al riguardo con ordinanza 12.5.2000 C.A. Perugia, in conseguenza del rigetto, con sentenza della sez. 6^ di questa corte in data 22.10.2001, del ricorso avverso la medesima proposto dal IN;
- le somme il cui recupero è vietato in caso di soccombenza a norma dell'art. 17, ult. parte, dell'abrogata l. n. 217/1990 (applicabile nella specie in forza del principio "tempus regit actum") sono solo quelle versate al difensore e quelle di cui all'art. 4 l. cit. definibili come "spese di difesa" e, dunque, non anche quelle relative al pagamento dell'imposta di bollo e di registro e di ogni altra tassa, di cui è prevista, alla lettera a), l'annotazione a debito, con conseguente recuperabilità secondo le norme ordinarie (v., in senso conforme, Cass., sez. 5^., c.c. 26.1.1999, Pesce, Ced Cass., rv. 213468);
- l'imposizione di interessi di mora sulle somme dovute in quanto soggette a recupero è di competenza dell'ufficio del campione penale o del concessionario delegato alla riscossione e non richiede l'intervento dell'A.G. ne' specifiche previsioni della normativa processuale, essendo essa disciplinata dagli ordinari principi in tema di obbligazioni e di ritardo nel pagamento del debito;
- la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. (C. cost., sent. 13.6.2000, n. 186) non può sortire alcuna efficacia sui rapporti esauriti in epoca antecedente alla pronuncia del giudice delle leggi;
- la previsione dell'art. 673 c.p.p. è circoscritta alla revoca di sentenze di condanna o di proscioglimento nonché di non luogo a procedere per estinzione del reato o difetto di imputabilità nei casi di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale di norme incriminatrici penali e non può trovare alcuna applicazione in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in forza di disposizioni di natura processuale (quella dell'art. 616 c.p.p. essendo, peraltro, stata dichiarata incostituzionale non integralmente ma solo nella parte in cui non prevedeva la possibilità di omettere la condanna al pagamento della sanzione in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso);
- irrilevanti, ancor prima che manifestamente infondate, sono le dedotte questioni di legittimità costituzionale, posto che, a differenza di quanto previsto dall'art. 616 c.p.p. - secondo cui, prima della sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso costituiva atto dovuto e non discrezionale -, la disposizione dell'art. 634, co. 1 c.p.p. prevede tale condanna come meramente facoltativa, per cui l'interessato ben avrebbe potuto proporre ricorso avverso l'irrogazione ingiustificata od incongruamente motivata di detta sanzione, mentre radicalmente improponibili in sede di esecuzione devono ritenersi le questioni attinenti a statuizioni contenute in sentenze di questa corte di legittimità, ivi inclusa la condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie in questione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 500 Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004