Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 23852
CASS
Sentenza 17 febbraio 2004

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La previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. è circoscritta alla revoca di sentenze di condanna e di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o difetto di imputabilità, nei casi di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e non può trovare alcuna applicazione in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in forza di disposizioni di natura processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva stabilito che le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di Cassazione ex art. 616 cod. proc. pen. non possono costituire oggetto di sindacato in sede di esecuzione alla stregua della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le somme il cui recupero è vietato in caso di soccombenza a norma dell'art. 17, ultima parte, dell'abrogata legge n. 217 del 1990 sono solo quelle versate al difensore e quelle di cui all'art. 4 della legge citata, definibili come "spese di difesa" e, dunque, non anche quelle relative al pagamento dell'imposta di bollo e di registro e di ogni altra tassa, di cui è prevista, alla lettera a), l'annotazione a debito, con conseguente recuperabilità secondo le norme ordinarie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 17, ultima parte, dell'abrogata legge n. 217 del 1990, in forza del principio tempus regit actum).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 23852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23852
    Data del deposito : 17 febbraio 2004

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