Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
In tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, nella fase preliminare di natura cautelare, ma non interferisce sulla successiva fase di merito e sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.
Commentario • 1
- 1. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente - Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere - Dott. TO VELLA - Consigliere - Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere - Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LA MO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FONTANA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI GOFFREDO, che lo difende unitamente all'avvocato JANDOLI GEPPINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO S. TO di CASTELFORTE, in persona dell'Amm.re CECCONI Cesare, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ST. G. DI MACCO, difeso dall'avvocato RUBINO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1123/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 24/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato BARBANTINI Goffredo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RUBINO Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26/1/87 al Pretore di Minturno il Condominio S. Antonio, proprietario di un fabbricato sito nel centro urbano di Castelforte, denunciava che nel terreno posto a confine il signor OS LA, tramite l'impresa edile di CA AN, aveva iniziato la costruzione di un edificio che, in alcune parti, non rispettava le distanze legali. Chiedeva, pertanto, l'immediata sospensione dei lavori e ogni altro provvedimento necessario alla tutela dei diritti del Condominio. L'ND si costituiva ed eccepiva, anzitutto, la tardività dell'azione, intrapresa dal Condominio oltre un anno dopo l'inizio delle opere. Nel merito, negava sotto qualsiasi profilo la violazione delle distanze legali. L'altro convenuto, CA AN, restava contumace. Disposta in via d'urgenza l'immediata sospensione dei lavori ed espletata una CTU, il Pretore, con sentenza 10/5/88, ritenuta tempestiva l'azione, rilevava che il fabbricato dell'ND era a distanza inferiore a 3 metri da un muro condominiale e, pertanto, ordinava ai convenuti di demolire tutte le opere costruite a distanza non legale. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Latina, che, con sentenza 24/9/97, rigettava il gravame dell'ND. Contro la sentenza l'ND ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi. Ha resistito al gravame il Condominio con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denuncia violazione di legge (artt. 354, 331 e 102 cod. proc. civ.) per non avere il giudice d'appello rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di CA AN, che era stato parte del giudizio di primo grado e che, essendo destinatario, insieme con l'ND, dell'ordine di demolizione pronunciato dal primo giudice, avrebbe dovuto partecipare anche al giudizio d'appello, quale litisconsorte necessario. La doglianza è inammissibile. È ben vero che, come più volte affermato da questa Corte, le azioni volte ad ottenere la demolizione di opere realizzate in violazione delle distanze legali vanno proposte e coltivate nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile a cui le opere afferiscono, in quanto le pronunce rese su tali azioni, essendo destinate ad incidere su situazioni necessariamente comuni, non potrebbero produrre effetti concreti nella pretermissione di taluna delle parti interessate, alla quale le pronunce non sarebbero opponibili (V, ex plurimis, Cass. 4094/96). Nel caso di specie, tuttavia, i principi suddetti non potevano trovare applicazione e non ricorre, quindi, la lamentata violazione di legge, perché il CA non era comproprietario del fabbricato costruito in violazione delle distanze, ma soltanto il titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori. Non era, quindi, litisconsorte necessario, ma solo litisconsorte processuale. Di conseguenza, la sua pretermissione nel giudizio di appello, peraltro neppure eccepita dal MI appellato, non aveva determinato la lamentata violazione del contraddittorio. II - Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge (art. 102 cod. proc. civ.) per avere il giudice d'appello pretermesso OR NN, che, essendo comproprietaria insieme al marito OS ND del cespite di cui era stata chiesta la demolizione, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, partecipare al giudizio quale litisconsorte necessaria. Anche tale doglianza non merita accoglimento. Essa consiste nella mera asserzione della qualità di comproprietaria in capo alla OR, della quale non si rinviene negli atti di causa ne' viene fornita nel ricorso alcuna indicazione utile a rilevare la lamentata violazione del contraddittorio. La doglianza va, perciò, considerata nuova e, come tale, inammissibile. III - Dei restanti motivi va, in ordine logico, esaminato l'ultimo di essi, e cioè il quinto con - il quale il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1171 in relazione all'art. 1170 cod. civ.) per non avere la sentenza rilevato che, trattandosi di giudizio di merito possessorio, l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta a distanza di oltre un anno dall'inizio dei lavori. La censura è fondata. Con riferimento ai procedimenti di enunciazione costituisce principio pacifico quello dell'autonomia della fase di merito rispetto alla fase cautelare. In applicazione di tale principio questa Corte ha questa affermato che la mancanza dei requisiti per la proponibilità dell'azione, mentre impedisce l'adozione dei provvedimenti previsti nella fase cautelare, non interferisce, invece, nella successiva fase di merito (Cass. S.U. 7036/82, Cass. 7976/97). Non è men vero, però, che essendo la fase di merito un giudizio a cognizione piena, teso a completare l'indagine sul fondamento del diritto per la cui tutela era stata proposta l'azione nunciatoria (Cass. 7260/96), occorre, ai fini della decisione definitiva sulla domanda, fare riferimento alla natura, possessoria o petitoria, della richiesta tutela. Ne consegue che se la denuncia di nuova opera sia stata proposta soltanto a difesa del possesso, l'inosservanza del termine annuale, mentre non assume rilevanza se l'azione aveva natura petitoria (perché, in tal caso, il giudizio prosegue per il definitivo accertamento del diritto posto a base della domanda), determina invece la decadenza dall'azione se questa era stata proposta a difesa del possesso, e ciò anche se la circostanza dell'avvenuto decorso del termine venga accertata nella fase di merito. Nel caso di specie, era incontestato che, dopo la fase cautelare, il giudizio era proseguito per l'accertamento del merito possessorio (v. sentenza di primo grado non impugnata sul punto relativa alla natura possessoria della causa), cosicché nella fase di merito successiva alla fase cautelare avrebbe dovuto essere definitivamente accertato se, come eccepito dal convenuto, l'azione di denuncia di nuova opera era stata proposta oltre il termine annuale dall'inizio dei lavori. Di ciò non ha tenuto conto il giudice d'appello, il quale, partendo dal principio - di per sè esatto - dell'autonomia delle due fasi del procedimento nunciatorio, ne ha fatto un'applicazione erronea in relazione al caso concreto, laddove, non considerando che il giudizio aveva natura possessoria, ha affermato, con riferimento alla fase di merito, che "la mancata osservanza del termine annuale non rendeva inammissibile la pretesa di merito" ed ha, di conseguenza, ritenuto superfluo l'esame delle richieste istruttorie formulate dalla parte appellante. La sentenza va, pertanto, cassata in parte qua con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, per nuovo esame sul punto. IV - I restanti due motivi, entrambi relativi a questioni concernenti le distanze da osservarsi nel caso di specie, restano assorbite dalla cassazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nel quinto motivo. Rigetta il primo ed il secondo motivo. Dichiara assorbiti gli altri motivi. In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001