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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11014 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Femia IO, in difesa di NO IO, insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello formulato dal Pubblico Ministero, che aveva avanzato istanza di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., ha applicato ad IO NO la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., sostituendola alla misura degli arresti domiciliari.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato IO NO, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’aggravamento della misura cautelare, non motivato dall'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di reiterazione del reato, ravvisata nel 2023 al momento di applicazione della misura originaria, ma applicato in ragione della trasgressione delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura, ovvero sulla base di presupposti diversi da quelli richiesti dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. Specificache l'ordinanza impugnata si limita a elencare in modo acritico e senza alcuna valutazione le infrazioni contestate, peraltro evidenziando che esse non costituiscono reati contro il patrimonio, senza indicare gli elementi sintomatici del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente evidenzia inoltre la lieve entità delle infrazioni ai divieti imposti e pertanto invoca l’applicazione dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. Trattasi infatti soltanto di quattro infrazioni rispetto alle quali, con memoria depositata in data 01/10/2025, sono stati forniti precisi dettagli e chiarimenti e evidenzia, oltretutto, che tra la data delle asserite violazioni e la data della richiesta di aggravamento è decorso un anno e che comunque dal 19 dicembre 2024 non vi è stata alcuna condotta trasgressiva. Quanto al riferimento alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 11014 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/02/2026 contestata truffa ai danni di IA IT in relazione alla mancata consegna di un’auto per la quale era stata corrisposto il pagamento, è stato precisato che, a causa dell’applicazione della misura cautelare, il ricorrente non aveva potuto adempiere correttamente agli obblighi inerenti alla propria attività di venditore di auto e che comunque aveva restituito i soldi alla IT, tanto che questa aveva rimesso la querela. Anche il sinistro stradale del 19/08/2025 merita di essere valutato alla stregua dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen., in relazione allo stato confusionale in cui si trovava il ricorrente, considerata la minima distanza tra l’abitazione del ricorrente e il punto del sinistro. Alla luce di quanto dedotto non sussiste quindi alcuna congrua argomentazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’aggravamento in relazione alla fattispecie penale provvisoriamente contestata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, ove venga dedotta una trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura applicata, integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quosfuggono dunqueal sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilodi rivalutazione nel merito delle relative statuizioni, dovendosi precisare, specificamente per quanto attiene alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, che rilevano ogni violazione degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen. Si specifica inoltre che, in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez.4, n. 44410 del 15/10/2019 Cc. (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277696 – 01) Nel caso in disamina,dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che in data 15/10/2024 il NO si allontanava dal suo domicilio, ove risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per recarsi dal suo medico curante per ottenere un certificato necessario al rinnovo della patente di guida. In data 09/12/2024 l’imputato si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione, evadendo.In data 18/12/2024 il NO non faceva rientro al domicilio dopo essere statoautorizzato dal Tribunale di Locri a partecipare all’udienza a suo carico tenutasi il giorno antecedente. In data 19/08/2025 il NO, autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per recarsi presso un supermercato, non faceva rientro alla propria abitazione all’orario prestabilito o comunque si allontanava da essa successivamente in orario non consentito, essendo stato visto da una teste alle ore 16,30 a bordo di un’autovettura, nonostante gli fosse stata anche ritirata la patente di guida. Alle successive ore 17,07 il ricorrente, in stato di alterazione alcolica, si rendeva responsabiledi un sinistro stradale investendo tre pedoni. Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo in merito all’entità per nulla lieve delle violazioni contestate e alla sussistenza di ragioni per ritenereincrementate le esigenze di cautela rispetto a quanto era stato ravvisato nei precedenti provvedimenti de libertate. Trattasidi apparato argomentativo del tutto adeguato, in quanto esauriente e focalizzato su ben precise circostanze di fatto dalle quali del tutto correttamente il giudice a quo ha 2 inferito la sussistenza dei presupposti per l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.
2.Il ricorso va pertantodichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. Vanno espletati gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore 3
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI F. il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Femia IO, in difesa di NO IO, insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello formulato dal Pubblico Ministero, che aveva avanzato istanza di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., ha applicato ad IO NO la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., sostituendola alla misura degli arresti domiciliari.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato IO NO, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’aggravamento della misura cautelare, non motivato dall'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di reiterazione del reato, ravvisata nel 2023 al momento di applicazione della misura originaria, ma applicato in ragione della trasgressione delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura, ovvero sulla base di presupposti diversi da quelli richiesti dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. Specificache l'ordinanza impugnata si limita a elencare in modo acritico e senza alcuna valutazione le infrazioni contestate, peraltro evidenziando che esse non costituiscono reati contro il patrimonio, senza indicare gli elementi sintomatici del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente evidenzia inoltre la lieve entità delle infrazioni ai divieti imposti e pertanto invoca l’applicazione dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. Trattasi infatti soltanto di quattro infrazioni rispetto alle quali, con memoria depositata in data 01/10/2025, sono stati forniti precisi dettagli e chiarimenti e evidenzia, oltretutto, che tra la data delle asserite violazioni e la data della richiesta di aggravamento è decorso un anno e che comunque dal 19 dicembre 2024 non vi è stata alcuna condotta trasgressiva. Quanto al riferimento alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 11014 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/02/2026 contestata truffa ai danni di IA IT in relazione alla mancata consegna di un’auto per la quale era stata corrisposto il pagamento, è stato precisato che, a causa dell’applicazione della misura cautelare, il ricorrente non aveva potuto adempiere correttamente agli obblighi inerenti alla propria attività di venditore di auto e che comunque aveva restituito i soldi alla IT, tanto che questa aveva rimesso la querela. Anche il sinistro stradale del 19/08/2025 merita di essere valutato alla stregua dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen., in relazione allo stato confusionale in cui si trovava il ricorrente, considerata la minima distanza tra l’abitazione del ricorrente e il punto del sinistro. Alla luce di quanto dedotto non sussiste quindi alcuna congrua argomentazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’aggravamento in relazione alla fattispecie penale provvisoriamente contestata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, ove venga dedotta una trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura applicata, integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quosfuggono dunqueal sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilodi rivalutazione nel merito delle relative statuizioni, dovendosi precisare, specificamente per quanto attiene alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, che rilevano ogni violazione degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen. Si specifica inoltre che, in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez.4, n. 44410 del 15/10/2019 Cc. (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277696 – 01) Nel caso in disamina,dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che in data 15/10/2024 il NO si allontanava dal suo domicilio, ove risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per recarsi dal suo medico curante per ottenere un certificato necessario al rinnovo della patente di guida. In data 09/12/2024 l’imputato si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione, evadendo.In data 18/12/2024 il NO non faceva rientro al domicilio dopo essere statoautorizzato dal Tribunale di Locri a partecipare all’udienza a suo carico tenutasi il giorno antecedente. In data 19/08/2025 il NO, autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per recarsi presso un supermercato, non faceva rientro alla propria abitazione all’orario prestabilito o comunque si allontanava da essa successivamente in orario non consentito, essendo stato visto da una teste alle ore 16,30 a bordo di un’autovettura, nonostante gli fosse stata anche ritirata la patente di guida. Alle successive ore 17,07 il ricorrente, in stato di alterazione alcolica, si rendeva responsabiledi un sinistro stradale investendo tre pedoni. Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo in merito all’entità per nulla lieve delle violazioni contestate e alla sussistenza di ragioni per ritenereincrementate le esigenze di cautela rispetto a quanto era stato ravvisato nei precedenti provvedimenti de libertate. Trattasidi apparato argomentativo del tutto adeguato, in quanto esauriente e focalizzato su ben precise circostanze di fatto dalle quali del tutto correttamente il giudice a quo ha 2 inferito la sussistenza dei presupposti per l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.
2.Il ricorso va pertantodichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. Vanno espletati gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore 3