Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11014
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione

    Le doglianze del ricorrente esulano dalle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, in caso di trasgressione delle prescrizioni, integra un giudizio di merito insindacabile in cassazione se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata e focalizzata su precise circostanze di fatto che giustificano l'aggravamento della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11014
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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