Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Au 10 3 9 1 3 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrali: -R.G.1177/00 Presidente -Cron.8351 Ravagnani Dott. Erminio Batt miello Rel. Consigliere33 Bruno -Rep. 13 Florindo Minichie lo -Cd. 13.12.02 14 Sccianomaria Evangelista Oggetto: 43 GA Coletti Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ca ALKALI S.p.A., in persona dei V. Presidente legale rapp.te p. ., difesa - giusta procura speciale a margine del ricorso cali avv. Renato Scognamiglio con domicilio cletto in Roma, - corso Vittorio Emanuele Tī n. 326 ricorrente contro 5443 FARRUGGIA Gerlando, difeso - giusta procura speciale in calce - dall'avv. Placido Parisi de Foro di Fa-* contrcricorso lermo, con domicilio eletto in Roma, via Corviale n. 9 presso j'avv. Roberta La Forest controricorrente 上 per 'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento 1393/00 in data 1-24 maggio 2000 r.g. 21/98). Udito la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 13 dicembre 2002 dal cars. dot . Bruro Batt miello;
udi o 'avy. Vincenzo Porcelli per delega dell'avv. Renato Scognamiglio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generala. dort. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. N Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, Sczione distaccata di Casteltermini, l'attuale resistente chiedeva che la società datrice di lavoro Italkali s.p.a. fosse condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto, per la cossazione del rapporto di lavoro in data 24 gennaio 1995, e al versamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Si costituiva l'Italkali deducendo che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "formo produttivo" in cui versava l'azienda. I Pretore accoglieva la domanda. La società [talkali proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 e 6 1.r. sic. n.27/84, richiamati dall'art. 28 1.r. n.25/93, non avrebbero potuto disciplinare il caso di specie in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità estoma, mentre nella specie si era solo verificata una temporanea sospensione dell'attività produttiva nel settore dei sali alcalini, regolamentata dalla 1.r. n.8/95, che attribuiva ai lavoratori sospesi un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non dimessisi volontariamente e nella prospettiva della ripresa della produzione della miniera e del rientro in servizio. Si doleva, inoltre, della congiunta attribuzione di interessi e rivalutazione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento ha riformato parzialmente la decisione appeilata, dichiarando, ai sensi dell'art.22, c. 36, della legge n.724/94, che, su quanto riconosciuto a titolo di TFR, è dovula solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e ha rigettato nel resto il gravame. 3 ن ی ا La società Italkali ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico complesso motivo. La parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge reg. n.8 del 1995. in relazione al disposto dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge reg. n.27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod.civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di csubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanica dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge regionale n.8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati, in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera e purchè non si fossero dimessi dal rapporto, un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994. le cui argomentazioni sono state richiamato nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi cessati dal rappono di lavoro, tenuto conto che l'espressione “lavoratori non riammessi nell'attività", contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art.1 legge reg. n.8 del 1995), implica, al contrario, l'attualità del rapporto (con la sola sospensione della 4 prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati”, ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione “ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. Il ricorso non è fondalo. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n.1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già examinato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Tenuto presente che gli artı. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n.27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro collegata l'estensione disposta dai commi secondo e terzo dell'art.28 della legge reg. I settembre 1993 n.25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità “una tantum” invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società alkali (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. della legge reg. 10 gennaio 1995 n.8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società Italkali "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo del sali alcalini” dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art.28 legge reg. n.25 del 1993 (comma terzo-bis aggiunto all'art.28 dal ci. art. I legge reg. n.8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resio è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano stare riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art.28, terzo comma, legge reg. n.25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro >>, Il principio è stato poi ribadito con le sentenze n.17 del 2 gennaio 2002 c n.6753 del 10 maggio 2002, nelle quali, in risposta ad ulteriori rilievi svolti dalla difesa della società ricorrente, si è precisato che il riferimento ai dipendenti "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo", contenuto nell'art.28, comma 3 bis, legge reg. n.25/1993, esprime solamente la volontà legislativa di limitare l'accesso ai benefici ivi previsti ai lavoratori in possesso del requisito suddetto, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche strutturali dei benefici stessi, per la cui identificazione occorre riferirsi - come risulta incquivocamente dal rinvio operato dall'art.1 della legge n.8 del 1995 all'art.28 della legge n.25/1993, il quale a sua volta (con analogo rinvio) richiama gli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 al contenuto di queste ultime - disposizioni, dalle quali emerge, altrettanto inequivocamente, che la loro attribuzione è subordinata alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. A questo principio il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difese della società ricorrente, di argomenti diversi da quelli già confutati nelle pronunce sopra citate ed idonei ad indurre ad una modificazione dell'orientamento già espresso;
sicchè il ricorso deve essere rigettato. No consegue la condanna della ricorrente Italkali s.p.a. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente allo spese in euro 13,20 (tredici/00), oltre ad curo 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 I] Cons. estcnsore Il Presidente ВитоBatsmell hu n. Ravngnam 76 A A ASSA 200 7 ART 10 ELLA M. 530 CANCELLIERE Depositato in Capcelleria ✓ MAR. 2003 NCELLIERE 7