Sentenza 19 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
E N IO Z A R T Aula 'B' IS G E R A D E T N REPUBBLICA ITALIANA E S E INLA CORTE 3 0 2 4 4 3/ 03 Oggetto CONCILIATORE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA Ricolso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 2878/00 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 5588 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere ud. 03/12/02 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PROFUMO MARISA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LUIGI ANZINI, giusta delega in alti;
- ricorrente
contro
VITTORIA ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona " dell'Amministratore Delegato rag. Roberto Guarena, -- elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell'avvocato ADALBERTO GUËLI, difesa dall'avvocato ARCANGELO SARDIELLO, giusta delega in 2002 atti;
- controricorrente 2403 -1- avverso la sentenza n. 52/99 del Giudice conciliatore di MILANO, emessa il 14/09/99 e depositata il 16/09/99 (R.G. 2210/92); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Marisa Profumo, сог ricorso notificatc il 25.1.2000, ha chiesto a cassazione della sentenza сол cui il conciliatore di Milano ha deciso, accogliendola, sli a domanda proposta suo confronto dalla società Vittoria Assicurazioni. 2. - La ricorrente espora i seguenti fatt . notificata i Assicurazioni, con La c_tazioneLa Vittoria aveva domandato il pagamento dei premi relativi a due 10.12.1991, contratti di assicurazioni. Quanto ad un primo contratto, i premi scaduti 1'1.2.1991 o 1 1.8.1991; quanto ad un secondo contratto, il premio scaduto il 30.6.1991. Alla domanda avova opposto d'essere in precedenza receduta dâ ambedue i contrat , dandore tempestiva disdetta cuanto al obiettato che esso S'era risolto primo contratto, Aveva anche avendo l'assicuratore lasciato trascorrere oltre sei mesi calla scadenza del premic per richiederne il pagamento.
3. La LT Assicurazioni ha chiesto che 11 ricorso sia dichiarato inammissibile o rige=tato.
4. I pubblico ministerc ha chiesto che il ricorso vanga trattato in camera di consiglio e sia dichiarato inammissibile. Ja ricorrente ha depositato una memoria. 3 Ritenuto in diritto. - corrente chiede che la sentenza sia cassala Der i vizi } - d violazione di norme di diritto e per difetto di motivazione E svolgo questi argomenti. IJ conciliatore ha rizensto che i contratti avessero Jurata doccrnale e che perciò l'assicurato non пе poteva recedere in non ha spiegato come tale giudizio poteva conciliars anticipo, al con le clausole dai due contrazzi, contenute rispettivamente punto 3 delle condizioni generali ed all'art.
9. Inoltre, la cocisione è foncata su una interpretazione erronea de l'art. 1901, comma terzo, cod. civ., perché il conciliatore lascia intendere che l'assicurato debba pagare il premic anche per 'annualità successiva a quella in cui il contratto si è risolto.
2. I due argomenti non si preslano ad essere vagliati.
2.1. I.' art. 13. secondo coma, disponeva che il conciliatore cause di SU competenza secondo equità, osservando i decideva ت 1 principi regolatori della materia. 2 Corte può esercitare sulla sentenza Tl. sindacato che conciliatore riguarda, quanto al processo, 1 dalpronunciata rispetto delle norme che ne regolavano lo svolgimento (perché s- trattava di norma di qui 'art. 311 ccd. proc. civ. richiedova ]'osservanza! e, quanto al merito, il rispelto dei principi ragolatori della materia (imposto dall'art. 113, secondo comma), oltre che del le norme Con derogabili neppure dal legislatore ordinario. Sotto primo aspet o, sindacato si estende al riscontro dolla esistenza della motivazione (ar:. 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ.), perciò di ΠΕ comprensibile e logica spiegazione delle ragioni della decisione;
sotto il secondo, a] vaglio di un accertamento de- fat-i condotto nel rispetto delle norme che lo regolano, ICA in quanto si tratti di Fatti che rilevano per il rispetto dei principi regolatori della materia o delle norme prima indicate.
2.2. Orbero, ±l conciliatore ha accertato che i contratti scadevano nel 2000 e nel 1999 e che perciò la convenuta non poteva protenderc di attribuire a disdette date prima della domanda, perciò prima della fine del 1991, 'effetto di sciogliersi dai due contratti anticipatamente. Il ricorrente sostiere che contratti sarebbero stati male interpretati. Ma vione messo in questione un accortamento di fatto che non è rilevante in rapporto ad un principio regolatore della materia quale sarcbbe quello, contzaddetto però dall'art. 1899 cod. civ., secondo il quale 11 rapporto di assicurazione potrebbe esscre sempre fatto cessaro dall'assicurato a meno che nel contratto non sia disposto altrimenti. Inoltre, 'accertamento de falto vione criticato, senza indicare nol ricorsc il contenuto delle clausole che sarebbero state male interpretale B senza spiegare perché sarebbero state, cioè per effetto de la violazione di quali norme sulla interpretazione dei contralti. 5 2.3. Su secondo punto controverso il conciliatore ha detto che le semestra ità scadulte por il primo contralto all'1.2.1991 ed a!1'1.8.1991 erano ambeduc dovule, come Jo era quella scaduta per il secondo contratto al 30.6.1991. QuesLa conclusione è stata basata, per primo contratto, su_la considerazione che l semestralità riguardavano l'annc 1.2.1991-31.1.1992 e, pcr i secondo contractc, una semestralità, scaduta il 30.6.1991, rispetto alla quale alla data del 10.12.1991, ancora non era decorso 1 termine di sei. mesi per domandarla. Anche qui la decisione del conciliatore quanto al primo contra-lo, il solo di cui possa discutersi in rapporto a quanto la conseguenza di in dispone 'art. 1001 cod. civ. fatto, quello per cuiaccertamento di La semestralità scaduta 1 1.8.199] è la seconda rato del prem relativo all'anno di cui si è dello e non la prima di un anno successivo a quello in cui si è avverala la risoluzione di diritto, per on essere stato chiesto nol semestre 1 pagamento della rata scaduza 1'1.2.1991. Sicché ancora una volta si tratta di un accertamento di fatto in funzione di un gindizio di violazione di Uni che I levanon cla ore dolla materiaprincipic quale potrebbe esscre ritenuto quello per 1 quale non può essere dovuto pagamento di premio per un rapporto oramai ise to. una interpretazione del terzo La decisione si basa 'nfat:i su contestata dalla ricorrento, comma dell'art. 1901 cod. civ., non ciascuno degli anni di per cui, se il premio è comm ate durata del rapporto e ne è previsto per ogni anno il pagamento frazionato in rate, mancato i]. primapagamento della cata e lasciato decorrere dall'assicuratore ם!! semestre prima di chiederlo, i_ contrat o è bensi risolto, та le rate di premio dovute per 1'anno in COISG nol momento in cui il contratto di risolve di diritto sono tuttavio dovute. - Tl ricorso è rigel ato.
4. La ricorrente è condannata a rimborsare alla resistente le 5. spese del giucizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
ricorso C condanna Ja ricorrente а Ta Corte rigetta rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, - 595,00 uro, cinquecento dei quali che iquida in complessivi pe onorari di avvocato. Così deciso il giorno 3 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della te xa sexione civile della Corte suprema ci cassazione. ensore I. Presidente. il relatore ed estensore C IL CANCELLIERE C1 CE TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TA ESENTE DA REGISTRAZIONI 7