Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 19 7 7/0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 20704/98 - Dott. Erminio RAVAGNANI Cron.4157 Consigliere Consigliere Rep.Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
1-12 FEB 2001 CANCELLIERE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLCO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, RP l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, da presso pe e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato RE CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio contro dal Sig._ AL AN, CI DO, RI TE, per diritti L. IL CANCELLIERE 2000 DI AN, RI ES, UM CO, 5160 elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA MARTIRI DI -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI UFFICIO COPIE DO, che li rappresenta e difende, giusta delega Rilasciata copla legale al/Sig. CONCETTI in calce alla copia notificata del ricorso;
per diritti L. 20 FEB. 2001 - resistenti con mandato - IL CANCELLERE la sentenza n. 433/98 del Tribunale di avverso PISTOIA, depositata il 28/09/98 R.G.N. 1018/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 20704/98 ud. 1 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 11/12/1997 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 27-6/ 4-7-1997, con la quale era stata accolta la domanda di IC AN, CI DO, RI TE, DI AN, RI ES e UM CO di accertamento del loro diritto alla rivalutazione della contribuzione di cui all'art. 13, comma 8, 1. n. 257/92 per i periodi indicati dall'INAIL. Deduceva l'appellante che quella rivalutazione poteva essere riconosciuta solo a lavoratori occupati e non a pensionati. Concludeva per la riforma della sentenza e la reiezione del ricorso. Si costituivano in giudizio gli appellati contestando le deduzioni dell'appellante e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 17 giugno 28 settembre 1998 respingeva l'appello. Avverso tale pronuncia, non notificata, propone ricorso per cassazione l'INPS con un unico motivo (ricorso notificato il 24 novembre 1998). L'intimato non si è costituito. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art.1 d.1. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271 (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di "lavoratori" e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art.13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. con numeroseLa Corte si è già pronunciata sulla questione decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n. 7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia ° di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra si sottolinea ancora nelle ricordate decisioni parte - contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti 105 dall'art. 13. I suesposti principi in mancanza di validi argomenti che inducano a discostarsene sono condivisi dal Collegio, il quale condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione 0 assegno di invalidità, data la non equiparabilità della loro condizione a quella dei titolari di pensione di vecchiaia о di anzianità. Non sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori" e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai di invalidità superstiti del titolare di una pensione quando il decesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa legge introdotta ed essendo ovviamente esclusa, nell'opposta ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svolgimento di ulteriore attività lavorativa. Pertanto, il ricorso dell'INPS, che nega l'applicabilità della rivalutazione prevista dall'art. 13 della legge n.257/92 e 6 } successive modifiche ai soggetti "già pensionati" alla data della introduzione del beneficio, è meritevole di accoglimento solo per l'ipotesi di titolarità diquanto concerne pensione di vecchiaia о di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione o assegno di invalidità. Peraltro, poichè nella presente controversia non risulta di quale pensione fruisse in concreto l'attuale accertato resistente, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pa - assegno di invalidità, dei titolari pensione come pure ai detta pensione superstiti sempre che, in tal caso, il decesso dei detti f.e. titolari sia successivo alla introduzione del beneficio". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle giudizio spese del di cassazione. 7
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente задели Кросою (Giovanni Amoreso) wire Mercurio- (Ettore Mercurip) Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLE Depositata in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2001 IL COLLABORATO DI CANCELLERİ * ** . A *** D E * T O A R N E T E O IS G S T E G G IT E E IR L R D A L O L E D 3. 8