Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7636 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
7 63 6 / 0 1 REPUBBLICA T IN NOME DE POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto falliments SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 9626/98 17503 - Consigliere - Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 2805 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 07/03/01 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL-SOLE 24 ORE. per diritti 3000 PESCE GIACOMO, PESCE PIERLUIGI, quali eredi di PESCE # 5 GIU. 2001. LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso l'avvocato SERRAO FRANCESCO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARNABA FERRUCCIO, PICCINI CARLO, giusta delega in calce al ricorso per il primo ed il secondo;
giusta procura speciale per Notaio Massimo Di Paolo di Genova, rep. n. 43936 del 29.6.99 per il terzo;
ricorrenti -
contro
FALLIMENTO della IMPRESA DI COSTRUZIONI ALPET DI PESCE 2001 LO & C. in liquidazione, SAN ROCCO SRL;
609 -1-
- intimati -
avverso la sentenza n. 346/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 28/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Piccini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ........ www Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 4.5.1993 il Tribunale di Genova dichiarò il fallimento della s.a.s. ET e -- limitatamente alle obbligazioni sociali sorte in tempo anteriore al suo decesso del socio accomandatario CE AN. Alla dichiarazione di fallimento propose opposizione CO CE, figlio del suddetto accomandatario. L'opposizione fu respinta dal tribunale con sentenza n.55 del 5.1.1995 Propose appello l'opponente a) sostenendo l'applicabilità anche al caso di specie dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento previsti dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare rispettivamente per l'imprenditore che abbia cessato l'esercizio dell'impresa e per l'imprenditore defunto;
b) denunciando di illegittimità costituzionale ( parametro l'art. 3 della Costituzione e il principio di eguaglianza) la norma dell'art. 147 l.f. per la disparità di trattamento in relazione ai suddetti limiti temporali alla 1 dichiarazione di fallimento, tra il socio deceduto di un'impresa svolta in forma societaria e l'imprenditore individuale deceduto c) ancora sostenendo che, nel caso di specie , le obbligazioni anteriori al decesso del socio accomandatario non erano tali da rivelare una situazione d'insolvenza. Con sentenza emessa il 28.05.1997 la Corte di Genova rigettò il gravame. Osservazioni decisive della Corte furono quelle secondo le quali : 'a) l'art. 147 della legge fallimentare é norma speciale che in deroga al disposto dell'art. 1 della stessa legge , assoggetta al fallimento i soci illimitatamente responsabili a prescindere dalla loro qualità d'imprenditori in funzione di una tutela anche in sede concorsuale dei creditori nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili . E sotto tale profilo di tutela ( i creditori, che vi fecero affidamento, debbono infatti poter contare sulla responsabilità illimitata dei soci allorché questa sia destinata a venire in rilievo con il cadere della società in una situazione di insolvenza ) del tutto autonomo ( rispetto a quello costituito dall'esercizio di un'attività imprenditoriale , che nel socio illimitatamente responsabile potrebbe anche mancare ) trova giustificazione la disciplina dettata dall'art. 147 l.f. che costituisce, per scelta del legislatore, una forma di tutela maggiore, approntata anche in sede concorsuale a favore di coloro che entrano in relazione di affari con soggetti giuridici rispondenti ai tipi di società per i quali sia prevista la responsabilità solidale ed illimitata di alcuni dei soci . b) manifestamente infondata é la questione di illegittimità costituzionale proposta, atteso che in relazione all'evento decesso la posizione del socio illimitatamente responsabile risulta diversa da quella dell'imprenditore individuale, onde neppure si pone un problema di disparità di trattamento in relazione alla mancata previsione di limitazioni temporali per la dichiarazione di fallimento del primo. Infondato nel merito fu ritenuto il motivo di gravame attinente alla contestata effettività dello stato d'insolvenza . Avverso la sentenza lo stesso appellante CE CO ha proposto ricorso per cassazione. La memoria (art. 378 c.p.c. ) depositata dal ricorrente richiamava la sopravvenuta sentenza n.66 emessa dalla Corte Costituzionale in data 12.03.1999 (in G.U. 1° serie speciale 17.03.1999 n.11) Discusso il ricorso all'udienza del giorno 7.6.2000, la Corte giudicante ha ritenuto di rimettere gli atti di nuovo alla Corte Costituzionale (ordinanza in pari data), sollevando ex novo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.f. , con riferimento al termine annuale di cui all'art. 11 della legge fallimentare, e in relazione all' art. 3 della Costituzione. Intervenuta la sentenza n. 319 del 2000 della Corte Costituzionale, gli atti del giudizio sono stati restituiti a questa Corte. A tale sentenza della Corte Costituzionale si è richiamato il ricorrente con la memoria depositata il 1°.
3.2001. Motivi della decisione Con la sentenza n. 319 del 21.07.2000 ( pubblicata in G.U. n. 31 del 26.07.2000) la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 14 147 comma 1° I.f. nella parte in cui non prevede per la dichiarazione del socio illimitatamente responsabile il termine di un anno dal momento in cui i soci abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata Alla stregua di tale pronuncia del Giudice delle leggi, il ricorso ora in esame è fondato nella parte in cui, censurando la sentenza impugnata con un unico mezzo rubricato Omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica 66 motivazione su punto decisivo prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio; $$ violazione dell'art. 23/b, comma secondo, della legge n. 87 del 1953 H riproponeva la questione a suo dire risolvibile anche in via di interpretazione ( in questi termini, la sentenza n. 66 del 1999 della Corte Costituzionale ) dell'applicazione del termine annuale, ex art. 11 I.f., alla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile già deceduto. La questione di diritto proposta dev'essere, infatti, decisa facendo applicazione dell'art. 147 l.f. nella lettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 319/00, nel senso che la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile debba restare uniformata, quanto al termine, a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo dagli artt. 10 e 11 l.f.. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. atteso che risulta dalla stessa sentenza ora impugnata che il decesso di CE AN risaliva al 15.07.1989 e che la dichiarazione del suo fallimento, quale socio illimitatamente responsabile della s.a.s. ET, fu emessa con sentenza del 4.5.1993. Resta dunque accolta l'opposizione proposta da CE CO, nella qualità di erede del fallito, e revocata la dichiarazione di fallimento di CE AN. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. .J.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da CE CO avverso la sentenza emessa dal tribunale di Genova il 4.5.1993. e revoca la dichiarazione di fallimento di CE AN quale socio illimitatamente responsabile della s.a.s. ET. Dichiara compensate le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso addì 7 marzo 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Dott. Alfredo Rocchi Feelfour. Presidente Dott. Walter Celentano estensore White CANCELLIERE Domende Harscalup CORTE SUPREMA DECOSSATION Prima be Deposta 5 UTU. 2001 悲 410000 290000 NE ROMA 2 Registrato in toOTT. 2001 UFFICIO D Scre 290.000 43231 versata DUECENTO NOVANTAMILA p. II Dirigente Area Sep PQ) (D.ssa Maria Grazia D Il Responsabile Servizie Aiempdiziari (Dr. M. RACCICHIN