CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21223 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 02/01/2026 del TRIBUNALE di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del PG MICHELE CIAMBELLINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Savona ha rigettato l’istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse: - 1) dal Tribunale di Savona il 23 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso il 24 aprile 2016); - 2) dal Tribunale di Savona in data 12 aprile 2019 (condanna per i reati di guida senza patente con recidiva nel biennio e stato di ebbrezza, commessi il 25 agosto 2017); - 3) dal Tribunale di Savona in data 22 gennaio 2021 (condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 25.08.2017); - 4) dal G.i.p. presso il Tribunale di Savona in data 14 febbraio 2024 (condanna per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., commessi il 03.09.2023). A ragione della decisione osserva che non è possibile affermare che il condannato si sia prefigurato i diversi reati nelle loro linee essenziali, in considerazione dell’eterogeneità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21223 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 dei beni giuridici lesi, della consumazione di alcune violazioni in modo estemporaneo, della notevole distanza temporale che li separa (anni 2016, 2017 e 2023) e della diversità dei luoghi in cui sono stati commessi (Ceriale, Albenga, Savona). Non rileva lo status di tossicodipendenza del condannato atteso che tale condizione, pure esistente, non risulta avere concretamente influito sulle determinazioni criminose, ad eccezione di quella relativa alla guida in stato di alterazione di cui alla sentenza sub 2). 2. Ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui denuncia violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. Ad avviso del ricorrenteil Giudice dell'Esecuzione ha fondato il proprio diniego valorizzando in modo acritico e generico la "distanza temporale" tra i fatti, commessi tra il 2016 e il 2023 e seguendo un percorso motivazionale manifestamente illogico sotto diversi profili. In particolare l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i reati giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3) sono stati commessi nella medesima data (25 agosto 2017) e nel medesimo contesto territoriale, non ha verificato se la continuazione possa essere riconosciuta almeno per singoli gruppi di reati, commessi in epoca contigua e caratterizzati da indici di omogeneità,ed ha valutato in modo apparente e apodittico il documentato stato di tossicodipendenza, servendosi di una clausola di stile, non solo del tutto priva di supporto argomentativo ma anche contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. ha il dovere di compiere un'analisi concreta e approfondita delle allegazioni difensive. In particolare, il Giudice dell’esecuzione non ha spiegato le ragioni in base alle quali la necessità di procurarsi denaro per l'acquisto di stupefacenti non ha rappresentato, così come prospettato, la "causale" comune che funge da collante tra il delitto di ricettazione commesso nel 2017 e la rapina commessa nel 2023 . Illogico è anche l’argomento sulla ritenuta "natura estemporanea" del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la reazione violenta al controllo delle forze dell'ordine ben poteva costituire una modalità prevista dal soggetto tossicodipendente per garantirsi l'impunità e la possibilità di proseguire nelle attività illecite funzionali al reperimento della droga CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica 2 «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, [...], Rv. 266615). L'unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo - che parla soltanto di "disegno" - e non risulta comunque necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione richiesta per l'integrazione della continuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concreto realizzati o in base all'unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta a delinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta di regola, in base a dati di comune esperienza, "limite logico" della possibilità di ravvisare il reato continuato), unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni della continuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibile affermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose. Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso, neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé "indizio necessario" ed esaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle 3 coincidenze indiziarie favorevoli. 2. Il Tribunale di Savona ha fatto buon governo dei rammentati principi, giustificando la decisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.
2.1. L’ordinanza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta di unificazione siano stati oggetto di una preventiva ed unitaria ideazione comune in vista di un unico fine, sulla scorta della dirimente argomentazione che le violazioni, tra loro disomogenee perché lesive di beni giuridici distinti, erano state commesse o a distanza temporale significativa o comunque in assenza di particolari collanti nell’ambito di un progetto di vita improntato alla consumazione abituale di attività delittuose come inequivocabilmente attestato dal certificato del Casellario giudiziale in cui sono annotati condanne per reati commessi tra il 2009 ed il 2024 ulteriori rispetto a quelli oggetto della richiesta esaminata. Con motivazione nient'affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata ha aggiunto che, nonostante la documentata condizione di tossicodipendenza in concomitanza con la consumazione dei reati di cui è stata chiesta l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi fondata la tesi difensiva, secondo cui il condannato, sin dal primo reato in ordine di tempo, aveva programmato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi in attuazione di una scelta di vita delinquenziale orientata al procacciamento mediante atti illeciti delle risorse necessarie all’acquisto di sostanza stupefacente. Non risulta e neanche il ricorrente lo ha prospettato che le sentenze in atti abbiano accertato un collegamento tra la consumazione dei reati e la condizione di tossicodipendenza. In altri termini, l’allegato stato di tossicodipendenza è rimasto, alla luce del notevole lasso di tempo tra le fattispecie delittuose e dell’assenza di altri collanti, privo di valenza sintomatica in ordine all’esigenza di un’unica originaria progettazione deliberata nelle linee essenziali.
2.2. Tali ultime argomentazioni sono ineccepibili sul piano giuridico. Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi di fatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, [...], Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv. 275420 - 01) Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzioni rispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibile principio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza 4 adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278187 - 01) 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del PG MICHELE CIAMBELLINI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Savona ha rigettato l’istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse: - 1) dal Tribunale di Savona il 23 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso il 24 aprile 2016); - 2) dal Tribunale di Savona in data 12 aprile 2019 (condanna per i reati di guida senza patente con recidiva nel biennio e stato di ebbrezza, commessi il 25 agosto 2017); - 3) dal Tribunale di Savona in data 22 gennaio 2021 (condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 25.08.2017); - 4) dal G.i.p. presso il Tribunale di Savona in data 14 febbraio 2024 (condanna per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., commessi il 03.09.2023). A ragione della decisione osserva che non è possibile affermare che il condannato si sia prefigurato i diversi reati nelle loro linee essenziali, in considerazione dell’eterogeneità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21223 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 dei beni giuridici lesi, della consumazione di alcune violazioni in modo estemporaneo, della notevole distanza temporale che li separa (anni 2016, 2017 e 2023) e della diversità dei luoghi in cui sono stati commessi (Ceriale, Albenga, Savona). Non rileva lo status di tossicodipendenza del condannato atteso che tale condizione, pure esistente, non risulta avere concretamente influito sulle determinazioni criminose, ad eccezione di quella relativa alla guida in stato di alterazione di cui alla sentenza sub 2). 2. Ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui denuncia violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. Ad avviso del ricorrenteil Giudice dell'Esecuzione ha fondato il proprio diniego valorizzando in modo acritico e generico la "distanza temporale" tra i fatti, commessi tra il 2016 e il 2023 e seguendo un percorso motivazionale manifestamente illogico sotto diversi profili. In particolare l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i reati giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3) sono stati commessi nella medesima data (25 agosto 2017) e nel medesimo contesto territoriale, non ha verificato se la continuazione possa essere riconosciuta almeno per singoli gruppi di reati, commessi in epoca contigua e caratterizzati da indici di omogeneità,ed ha valutato in modo apparente e apodittico il documentato stato di tossicodipendenza, servendosi di una clausola di stile, non solo del tutto priva di supporto argomentativo ma anche contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. ha il dovere di compiere un'analisi concreta e approfondita delle allegazioni difensive. In particolare, il Giudice dell’esecuzione non ha spiegato le ragioni in base alle quali la necessità di procurarsi denaro per l'acquisto di stupefacenti non ha rappresentato, così come prospettato, la "causale" comune che funge da collante tra il delitto di ricettazione commesso nel 2017 e la rapina commessa nel 2023 . Illogico è anche l’argomento sulla ritenuta "natura estemporanea" del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la reazione violenta al controllo delle forze dell'ordine ben poteva costituire una modalità prevista dal soggetto tossicodipendente per garantirsi l'impunità e la possibilità di proseguire nelle attività illecite funzionali al reperimento della droga CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica 2 «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, [...], Rv. 266615). L'unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo - che parla soltanto di "disegno" - e non risulta comunque necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione richiesta per l'integrazione della continuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concreto realizzati o in base all'unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta a delinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta di regola, in base a dati di comune esperienza, "limite logico" della possibilità di ravvisare il reato continuato), unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni della continuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibile affermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose. Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso, neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé "indizio necessario" ed esaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle 3 coincidenze indiziarie favorevoli. 2. Il Tribunale di Savona ha fatto buon governo dei rammentati principi, giustificando la decisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.
2.1. L’ordinanza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta di unificazione siano stati oggetto di una preventiva ed unitaria ideazione comune in vista di un unico fine, sulla scorta della dirimente argomentazione che le violazioni, tra loro disomogenee perché lesive di beni giuridici distinti, erano state commesse o a distanza temporale significativa o comunque in assenza di particolari collanti nell’ambito di un progetto di vita improntato alla consumazione abituale di attività delittuose come inequivocabilmente attestato dal certificato del Casellario giudiziale in cui sono annotati condanne per reati commessi tra il 2009 ed il 2024 ulteriori rispetto a quelli oggetto della richiesta esaminata. Con motivazione nient'affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata ha aggiunto che, nonostante la documentata condizione di tossicodipendenza in concomitanza con la consumazione dei reati di cui è stata chiesta l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi fondata la tesi difensiva, secondo cui il condannato, sin dal primo reato in ordine di tempo, aveva programmato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi in attuazione di una scelta di vita delinquenziale orientata al procacciamento mediante atti illeciti delle risorse necessarie all’acquisto di sostanza stupefacente. Non risulta e neanche il ricorrente lo ha prospettato che le sentenze in atti abbiano accertato un collegamento tra la consumazione dei reati e la condizione di tossicodipendenza. In altri termini, l’allegato stato di tossicodipendenza è rimasto, alla luce del notevole lasso di tempo tra le fattispecie delittuose e dell’assenza di altri collanti, privo di valenza sintomatica in ordine all’esigenza di un’unica originaria progettazione deliberata nelle linee essenziali.
2.2. Tali ultime argomentazioni sono ineccepibili sul piano giuridico. Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi di fatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, [...], Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv. 275420 - 01) Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzioni rispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibile principio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza 4 adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278187 - 01) 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5