Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10944 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
69562 E 6 8 N N 9 IO 1 O 5 ILE Z I / SSA A . Z 4 REPUBBLICA ITALIA N'A I / N IV A A 6 C R - R 2 C IN OME EL POPOLO LIA02 A T . B E S R T . I N P 2 U G . L L O E D B 956 A R I E SUPREMA CASSAZIONE L R P A T A 6 I D T S A N I SEZIONE QUINTA CIVILE E . E 3 T N R S 1 N E I . E T A N S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A M R.G.N.8355/2000 Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente Dott. Eugenio AMARI Consigliere 28550 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. NI DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 10/05/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - IRPEF- ILOR SE N TE NZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospersione riscossione Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
AD NO RI;
intimato - avverso la sentenza n.143/04/1999 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso Sez. n.4, del 12-03- M 1999, depositata 1'8-04-1999. 0 1 0 2 Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10-05-2002 dal Relatore Cons. NI Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. E. Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor ON NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 1984, 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la акиde maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto M ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791 convertito in Legge n. 46/1986, 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449, 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46, 2 del DPR 597/1973, 13 quinquies della Legge n.363/1984, 11 della Legge n.2/1999, nonché della Legge n.263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 13-02-2002 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei ства centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione M autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). e valide ragioni perNon venendo addotte nuove discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10 Maggio 2002. Il Presidente Dott. Graziadei Giulio ken fam EstensoreIl Consigliere Relatore Dott. asi E N A O I I 6 Z 5 R 8 . 9 A A 1 R N / T T 4 - IL CANCELLIERE C1 S / U I 6 B B 2 G CE IS . I . E L 25 LUG. R R L R T A P . D B E R A A T E T I D N R 1 E I PER COPIA CONFORME ALL ORIGINALE S E S 3 N E T LUG. 2002 E S (Boma, li A I IL CANCELLIERE C1 M A NN IS