Sentenza 25 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
042 2 0 /02 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 15646/99 IN NOM EL OPO ITALIANO Ud. 12. 12. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro CRON. 9886 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Bruno D'Angelo1. Dottor Presidente Pel 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Poste Italia- ne, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via Plinio 21 presso lo studio dell'avvocato Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
IG BR, non costituito;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo 9934 1 del 20 maggio 1999, depositata il 9 giugno 1999, numero 634, r.g. 2911/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 dicembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Luigi Fiorillo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Berga- mo ha rigettato l'appello proposto dall'Ente Poste Italiane avverso la pronuncia con la quale il pretore di Bergamo ave- va dichiarato la nullità della apposizione del termine di durata finale al contratto di rapporto di lavoro stipulato, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie di dipendenti, tra esso ente e Signo- LI BR il 30 ottobre 1995 e il diritto del Signorel- li a essere reintegrato alle dipendenze dello stesso ente a tempo indeterminato. Il giudice di secondo grado ha rilevato che nella specie non si versasse in alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro come legittimanti la assunzione di lavoratori a tempo determinato e che non potesse valere il disposto dell'articolo 21 (rectius, 9, comma 21) del decreto-legge numero 510 del 1996, convertito nella legge numero 608 dello stesso anno, presupponendo lo stesso l'esistenza di un vali- do contratto a termine e non potendo essere interpretato nel 2 senso di una generale sanatoria delle apposizioni di termine radicalmente nulle. Si aggiunge che l'intimazione di recesso deve equipararsi a un licenziamento, con le conseguenze del caso sul piano risarcitorio. Della Decisione viene chiesta la cassazione dalla società Poste Italiane, succeduta all'ente chiamato in giudizio, con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimato non si è costi- tuito. Motivi della decisione: - denunciando vio-Con l'unico complesso e articolato motivo lazione e falsa applicazione degli articoli 9, comma 21 del decreto-legge numero 510 del 1996 (convertito nella legge numero 608 del 1996), 23 della legge numero 56 del 1987, 1362 e seguenti in relazione all'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 13339 e 1419 del codice ci- vile, nonchè vizi della motivazione la società ricorrente - deduce: a) erroneamente il giudice di merito ha escluso la applicabilità della disposizione di cui al citato articolo 9, comma 21, secondo la quale "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere finale di ciascun contratto", non consentendo la letterale formulazione della disposizione la esclusione del- la sua applicazione ai contratti il cui termine finale non sia venuto a esaurimento, nè potendo ritenersi che la stessa 3 potesse interessare i contratti stipulati validamente a ter- mine secondo le previsioni normative o di contratto collet- tivo regolanti la materia, e ciò in quanto, in una tale ipo- tesi, non essendo i contratti suscettibili di trasformazione in assunzione a tempo indeterminato, di essa non vi sarebbe stato bisogno;
b) apodittica è la affermazione che nella specie il contratto a termine sarebbe stato stipulato al di fuori dei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
c) totalmente inaccettabile è la equiparazione tra cessazione del rapporto a tempo determinato e licenziamento. La censura è fondata. Deve preliminarmente osservarsi che è intanto intervenuta la decisione numero 419 del 13 ottobre 2000 della Corte costi- tuzionale, con la quale sono stati respinti i dubbi di co- stituzionalità del comma 21 dell'articolo 9, sopra citato, argomentandosi che il diffuso e non spiegato ritardo delle Poste italiane ad adeguarsi dopo la sua privatizzazione alla disciplina privatistica per i rapporti a tempo determinato, nel periodo dal novembre 1994 al giugno 1997, determina, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine a eventuali responsabilità degli organi dell'ente e a una valutazione non implausibile, una situazione di assoluta eccezionalità per cui, se i contratti a termine fossero stati dichiarati illegittimi in adempimento alla legge numero 230 del 1962, migliaia di lavoratori sarebbero stati assunti imprevedibil- mente a tempo indeterminato, con il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizza- 4 zione dell'ente; è pertanto legittimo l'articolo 9 comma 21 ultimo periodo del decreto-legge 1° ottobre 1996 numero 510 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 numero 608), che ha sanato retroattivamente 1'invalidità dei contratti a termine per il periodo dal novembre 1994 al 30 giugno 1997 e il sacrificio imposto ai lavoratori risulta non contrastante nè con il principio di ragionevolezza ně con altri valori o interessi costituzionali;
non si è avuta lesione delle prerogative del potere giudiziario, nè dei principi di uguaglianza e non disparità di trattamento, nè della libertà d'iniziativa economica (dato che in quel pe- riodo le Poste italiane non operavano in situazione di piena concorrenza) e neppure della libertà sindacali, in quanto il legislatore può derogare o modificare il contratto colletti- vo, tanto più in situazione eccezionale. Già ciò, di per sè, determina l'accoglimento del ricorso. Si aggiunga che nella materia questa Corte ha avuto modo di in- tervenire, successivamente alla citata pronuncia del giudice delle leggi, e ha affermato il principio, che qui si ribadi- a termini del quale l'articolo 21, comma 9, del decre- sce, to-legge numero 510 del 1996 è norma derogatoria del regime di diritto comune, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione dal regime pubblicistico a quello priva- tistico (come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza numero 419 del 2000), che si applica a tutti i con- tratti stipulati nel periodo di riferimento, senza alcun ri- guardo per la data di scadenza (Cass., 19 marzo 2001, n. 5 0 3923). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione. Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti in punto di fat- to, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata dall'intimato con l'atto introdutti- vo del giudizio. Concorrono giusti motivi per la compensa zione delle spese in relazione all'intero processo.
P. Q. M.
L La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Signo- LI BR con l'atto introduttivo del giudizio, compen- sa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente J Palin Tui amm Hall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 MAR. 2002 IL CANCELLIEREстодне 16