Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11183 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Suzione Lavoro1 1783 composta dai seguente Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. NC Mileo 247/2000 Presidente dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 28790 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Natale Capitanio Consigliere Ud. 30.05.2002 Consiglieredr. Aldo De Matteis ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiun - tamente, dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n.17, ricorrente;
CONTRO
NT RI nata il [...], residente a [...]in via E. Abate n. 54, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe -1- 2540 Magaraggia del Foro di Lecce ed elettivamente domicilia- ta in Roma in via Stazione di Monte Mario n. 9 presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura specia- le a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 23 settembre - 15 novembre 1999, n. 2656/1999, m. 2016/98 R.G.A.C.A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 maggio 2002; del ricorso. found udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 27 dicembre 1990 la signora RI ER, allegando di aver inutilmente esperito la procedura amministrativa per ottenere dall'INPS la reversibilità della pensione goduta dal padre TI NC deceduto il 12 novembre 1973, per essere in possesso dei requisiti, richiesti dalla legge, della vivenza a carico e della totale inabilità al lavoro, ricorreva al Pretore di Lecce, giudice del lavoro, per vedersi riconoscere il diritto alla chiesta pensione. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. La causa veniva decisa con sentenza del 12 giugno 1998, che accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS con atto depositato il 5 dicembre 1998 e l'appellata resi- steva al gravame. Con sentenza in data 23 settembre - 15 novembre 1999 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che, per quanto riguardava la pro- va della vivenza a carico del padre, l'appellata era mino- renne alla data del decesso del genitore e con il medesimo convivente, per cui, in assenza di altra prestazione assi- stenziale, doveva presumersi che fosse il padre a garantire l'esistenza della figlia;
che, per quanto riguardava la to- 3 tale inabilità al lavoro, il c.t.u. di primo grado, an- che se in forma dubitativa per l'ampio lasso di tempo trascorso tra il momento della visita e quello del de- cesso del padre, aveva concluso per la riduzione totale della capacità lavorativa dell'appellata. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 marzo 2000, 1"INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo l'INPS denunzia violazione e falsa found applicazione dell'art. 13 r.d.1. 14.4.1939 n. 636; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia: tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. L'Istituto ricorrente deduce che dal 24.2.1975, avendo la NT raggiunto la maggiore età, non le è stato più corrisposto il trattamento di reversibilità; che, qualora essa avesse ritenuto di averne ancora diritto - per essere to talmente inabile - avrebbe dovuto formu- lare domanda in tal senso, cosa che all'epoca non fu fatto;
che la NT ha invece presentato la domanda oltre un decennio dopo, in via amministrativa in data 9.12.1987 ed in via giurisdizionale con ricorso al Pretore di Lecce depositato in data 27.12.1990; che la consulenza tecnica -- 4 disposta dal Pretore non ha consentito di appurare la sus- sistenza del c.d. requisito sanitario;
che non è possibile seguire il processo logico in base al quale il Tribunale ha ritenuto, nonostante il tenore della c.t.u., sussistente il requisito dell'inabilità. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il ricorrente Istituto deduce che la relazione di consulenza tecnica stante il suo carattere dubitativo, non giustificava , il convincimento del Tribunale della totale inabilità della NT. Invero, secondo le conclusioni del c.t.u., sulla base degli elementi a disposizione, non si poteva escludere che la Monti- naro si fosse trovata all'epoca del decesso del genitore NO NC (12.11.73) ed al compimento della maggiore età (24.2.75), in una condizione tale da ritenerla inabile al 100%; al contempo non vi erano elementi certi, inequivoca- bili, probanti per ragionevolmente sostenere che la situazione attuale e pregressa (dal 1982 in poi) determinasse una totale e permanente inabilità lavorativa al 100%. E' evidente che il Tribunale, pur in presenza dei dubbi e spressi dal c.t.u. -"poichè si tratta di valutare situazioni che risalgono a 23 e 22 anni fa" (v. rel. c.t.u.a pag.5) -, è pervenuto ad un giudizio di probabilità della inabilità della NT, sulla base di una valutazione complessiva della relazione di consulenza tecnica di ufficio. 5 - -Risulta invero dalla relazione di c.t.u. che integra la motivazione della sentenza impugnata - che come e- merge nella cartella clinica relativa al ricovero del gennaio 1984, la NT già negli anni precedenti aveva presen- tato manifestazioni interpretate quali "equivalenti epilettici", con frequenza trisettimanale. Successivamente si manifestavano "crisi" con semeiologia indicativa di un'origine temporale delle stesse e quindi con diagnosi di "Epilessia Temporale". La situazione si complicava per la ricorrenza di gravi altera- zioni comportamentali (due ricoveri per ingestione eccessiva di farmaci (1974 e 1980) ed un ricovero in ospedale psichia- trico per un tentativo di suicidio mediante defenestrazione (1976). E sulla base di tali risultanze il c.t.u. non aveva escluso - ed il Tribunale ha evidentemente ritenuto probabile che- la ricorrente si fosse trovata, all'epoca del decesso del ge- nitore ed al compimento della maggiore età, in una condizione tale da ritenerla inabile al 100%. Il c.t.u. ha ipotizzato trattarsi di una forma di epilessia con verosimili crisi generalizzate. La frequenza è precisata in 2-3 crisi la settimana. Non vi sono elementi certi, inequi- vocabili, probanti per ragionevolmente sostenere che la situa- zione attuale e pregressa (dal 1982 in poi) determini una to- tale e permanente inabilità lavorativa al 100%, secondo il c.t.u., ma è evidentemente probabile - secondo il Tribunale che sussista una permanente inabilità lavorativa al 100%. - 6- Deve, invero, tenersi conto, che nel convincimento del Tri- bunale che va condiviso - presumibilmente è particolar- mente rilevante l'accertata patologia di epilessia con verosi- -mili crisi generalizzate, la cui frequenza precisata in 2-3 crisi la settimana - non consente l'esplicazione di una qualsiasi attività lavorativa per la particolare usura psico-fisica che ne deriverebbe ver la NT. Come invero è stato affermato da questa Corte (Cass. 23 maggio 2001 n. 7058), l'accertamento del requisito della "inabilità " (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984) richiesto ai ford fini della riconoscibilità della pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore,o del pensionato, presuppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato, una indagine molto accurata sull'usura psico-fisica che una eventuale attività lavorativa può provɔ- care sull'interessato, tenendo conto che un'attività il cui svolgimento comprometta la dignità della persona (nella specie per le ricorrenti crisi epilettiche) si risolve in una usura abnorme delle residue capacità psico-fisiche del soggetto. Per le considerazioni svolte il ricorso va dunque rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. --7.- Così deciso in Roma il 30 maggio 2002. Il Presidente (dr. NC Mileo) incents Mills Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)Foruto Handl auco 79 LUG 2802 liffrances ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA EROGÉ H R7* №: 533 -