Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 9414
CASS
Sentenza 2 maggio 2000

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L'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori - statuito dal giudice nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi - non integra gli estremi di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen., in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di "affidamento di minori o di altre persone incapaci", attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione; ne consegue che solo gli obblighi relativi ai primi assumono rilevanza penale ove violati. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la mancata corresponsione dell'assegno da parte dell'obbligato può integrare il diverso delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 cod. pen. - ove l'inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 9414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9414
    Data del deposito : 2 maggio 2000

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