Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori - statuito dal giudice nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi - non integra gli estremi di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen., in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di "affidamento di minori o di altre persone incapaci", attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione; ne consegue che solo gli obblighi relativi ai primi assumono rilevanza penale ove violati. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la mancata corresponsione dell'assegno da parte dell'obbligato può integrare il diverso delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 cod. pen. - ove l'inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2000, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 02/05/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DE VIRGINIO Consigliere N. 903
3. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 2132/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TE LO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 20.9.1999 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Per la parte civile, l'avv. C. SCHIFANO non è comparso;
il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 20/09/1999, confermava quella in data 18/10/1997 del Pretore di Agrigento che aveva dichiarato LO TE colpevole dei reati di cui agli art. 388/2^ e 572 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Al TE si era addebitato di essersi sottratto all'esecuzione del provvedimento del giudice, che gli imponeva di versare alla moglie separata - anche per il mantenimento dei figli minori - la somma mensile di L. 300.000, e di avere sottoposto la stessa moglie ed i figli, dall'estate '92 e fino all'aprile 1993, ad una serie di sofferenze fisiche e morali.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonche' la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione: a) non erano ravvisabili nel comportamento da lui tenuto gli estremi del reato di cui all'art. 388/2^ c.p., atteso che un periodo di grave difficoltà economica gli aveva impedito di assolvere l'obbligo impostogli dal giudice, in sede di separazione dalla moglie;
b) non erano state evidenziate concrete circostanze di fatto, a dimostrazione dell'avviso di cui all'art. 572 c.p., ma si era fatto leva su elementi vaghi e generici.
All'odierna udienza pubblica, in assenza delle altre parti processuali, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è in parte fondato.
Ed invero, non sussistono gli estremi del delitto di cui all'art. 388/2^ c.p., ravvisati dai giudici di merito nella pacifica circostanza che il TE, per un certo periodo (fino al giugno '94), non fece fronte all'obbligo, impostogli in sede di separazione personale, di versare una certa somma mensile al coniuge, quale contributo per il mantenimento dei figli minori.
L'inosservanza di tale obbligo, infatti, per come contestata, integra gli estremi del mero inadempimento civile e non rientra nel paradigma delittuoso delineato dal 2^ comma dell'art. 388 c.p.. Tale norma dà rilievo penale alla elusione dell'esecuzione di un "provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito".
Il concetto di "affidamento" di cui alla richiamata disposizione attiene esclusivamente alla relazione di fatto con la persona (tenendola presso di sè) o al complesso dei rapporti morali o giuridici di protezione relativa alla persona (diritto di visita);
esula da tale concetto, pur ampio, l'aspetto economico connesso al provvedimento di affidamento, ma autonomo rispetto a questo e non riverberantesi sull'esecuzione di esso;
conseguentemente, la violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori non concreta l'elusione del provvedimento del giudice in tema di affidamento dei minori stessi, proprio perché non va ad incidere direttamente sul rapporto interpersonale, che è oggetto esclusivo ed immediato della statuizione che disciplina l'affidamento.
Nè la violazione dell'art. 388/2^ c.p., può essere colta sotto altro profilo, vale a dire come elusione del provvedimento giurisdizionale che prescrive una misura cautelare a difesa del credito.
Ed invero, il provvedimento col quale il Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento per separazione tra coniugi, impone ad uno di essi di corrispondere all'altro un assegno, quale contributo di mantenimento per i figli minori, sebbene sia praticamente finalizzato ad assicurare, in pendenza della causa di separazione, il necessario sostentamento al o ai beneficiari, non ha la funzione meramente sussidiaria di fornire una salvaguardia al credito derivato dal così sancito obbligo solutorio, ma rappresenta il titolo originario di attribuzione del relativo diritto. Nel caso, quindi, d'inosservanza di tale provvedimento, non è configurabile, neppure sotto tale diverso aspetto, l'ipotesi criminosa di cui all'art. 388 2^ comma, c.p.p.. Al più, la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno mensile di mantenimento, fissato dal giudice, in favore del beneficiario può integrare il delitto di cui all'art. 570/2^ n.2 c.p., ove tale inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario medesimo. Tale ipotesi, però, nel caso in esame, va esclusa, difettando una contestazione specifica in punto di fatto, la quale possa legittimare una diversa qualificazione - "sub specie iuris" - di quanto fattualmente contestato. L'impugnata sentenza, pertanto, limitatamente all'imputazione esaminata (capo sub A), va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con l'effetto che va eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione, inflitti a titolo di continuazione per il reato ex art. 388/2^ c.p., ritenuto "satellite" rispetto a quello ex art. 572 c.p. (cfr. sentenza di primo grado).
Nel resto, il ricorso va rigettato, considerato che, quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, la decisione della Corte territoriale ha fatto buon governo della legge penale e ha utilizzato, per supportare la conclusione cui è pervenuta, argomenti in fatto assolutamente persuasivi e logici, che sfuggono a qualsiasi censura di legittimità.
I giudici di merito, infatti, facendo leva sulle deposizioni testimoniali di LL DA e TE LU, rispettivamente moglie e figlio dell'imputato, testimonianze ritenute attendibili, hanno posto in luce la disdicevole condotta tenuta dal prevenuto, da una certa epoca in poi, nei confronti della consorte e, per riflesso, anche nei confronti del figlio LU, che con la prima solidarizzava. La LL era stata, in modo ripetuto e costante, ingiuriata, minacciata, percossa e mortificata nella sua dignità dalla relazione sentimentale che il marito intratteneva con la sorella della stessa LL e che non si faceva scrupolo di ostentare;
questo regime di vita aveva assunto connotati di vessatorietà, tanto da indurre la LL ad abbandonare il domicilio coniugale e a rifugiarsi in casa dei genitori.
Non v'è dubbio che la pluralità e la gravità degli episodi verificatisi sono indice univoco del dolo unitario e - per così dire - pressocché programmatico che abbracciò e fuse le diverse azioni dell'imputato, che mostrò un'inclinazione ad una condotta oppressiva e prevaricatoria verso la moglie e il figlio LU.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente all'impugnazione sub A, perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2000