Sentenza 10 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro-tempore - e per quanto possa occorrere, dalla Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Derimm s.p.a., già Dermatrophine s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'av. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione prima civile, n. 432/2000 del 10.2.2000/ 6.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.9.2003 dal Consigliere relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Dermatrophine s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria per sentire dichiarare l'inefficacia della normativa nazionale ove prevedeva il versamento di tasse annuali di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese e conseguentemente condannare l'Amministrazione alla restituzione delle somme versate, oltre gli interessi legali.
Sosteneva l'attrice che la citata normativa era in contrasto con la direttiva CEE 69/335 del 17.7.1969, che escludeva la possibilità di applicare alle società la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la tassa annuale se prive di carattere remunerativo.
Costituitosi il contraddicono, l'amministrazione convenuta contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda ed eccepiva la decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. 641/1972. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Ministero delle finanze al pagamento della somma di lire 51.000.000 (relativa ai versamenti per gli anni 1988, 1989 e 1991), con gli interessi nella misura legale a decorrere dalla domanda al saldo. Proponeva appello la società per sentire accertare, in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto della società al rimborso delle somme pagate a titolo di concessione governativa sulle società per tutte le annualità richieste, e conseguentemente condannare l'Amministrazione delle finanze al pagamento delle stesse, oltre gli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero, in subordine, dal giorno di presentazione dell'istanza amministrativa di rimborso.
Si costituiva nel giudizio di appello il Ministero delle finanze per sentire rigettare l'appello della contribuente;
nonché, in via di eventuale appello incidentale, per sentire determinare il regime degli interessi a norma della legge 26.1.1961 n. 29. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello principale per quanto di ragione e in parziale accoglimento dell'appello incidentale disponeva che gli interessi di cui alla legge 29/1961 dovevano decorrere dalla domanda di rimborso in via amministrativa. Compensava le spese dei giudizi di merito. Propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 448/1998 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Resiste con controricorso la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria lamenta che la sentenza impugnata non aveva fatto applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della legge n. 448/1998, che stabilisce, al 3^ comma, che "sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza".
Sostiene l'Amministrazione ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto riformare la decisione di 1^ grado per quanto concerneva gli interessi sulle somme da rimborsare anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo tasso (1.1.1999), così come stabilito dal 3 comma del citato art. 11.
Era d'altra parte errata, per la specialità dell'obbligazione tributaria rispetto-a quella civilistica, la tesi del giudice di merito secondo cui l'art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 contrastava con il diritto comunitario ed con il principio di equivalenza accolto dalla Corte comunitaria.
La contribuente, mutata la denominazione sociale da Dermatrophine s.p.a. in Derimm s.p.a., controdeduce che, in base al principio di equivalenza sancito dal diritto comunitario, sulle somme pagate erroneamente a titolo di rimborso per le tasse di iscrizione nel registro delle imprese devono essere corrisposti gli stessi interessi previsti per analoghi rimborsi in materia tributaria in tema di concessioni governative (d.P.R. 641/1972), disapplicando la normativa nazionale che prevede l'applicazione di un tasso nettamente inferiore.
La contribuente chiede pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
in subordine, la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione relativa alla violazione o meno nel caso di specie, in tema di interessi, del principio di equivalenza.
2. Il ricorso è infondato.
L.' giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, il tasso degli interessi sulle somme dovute in restituzione non va calcolato con riferimento alla misura dall'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge), bensì nella misura più favorevole per il contribuente prevista dall'art. 1 della legge 26.1.1961 n. 29 (e successive modificazioni), che detta la disciplina generale in tema di riscossione di tasse e imposte indirette sugli affari;
il citato art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 1998 si pone, infatti, in contrasto con la normativa comunitaria (e va pertanto disapplicato), atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza del 10.9.2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99) osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi (Cass 7207/2003; cfr. anche Cass; 7682/2002;
Cass. 7236/2000). Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, condividendone le argomentazioni. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese processuali, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004