Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 settembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 settembre 1990 |
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Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 964Provvedimento: N. 693/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bergamo Sezione lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC TI, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, avvalendosi del termine previsto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 693/2025 R.G. promossa da: (Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GHISALBERTI TOMMASO ricorrente contro (Cod. Controparte_1 Fisc. , in persona del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 1681Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, nella causa iscritta al n. 518 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 TRA , nata il [...] a [...] ; Parte_1 , nata a Bagno a [...] il [...]; Controparte_1 nata a [...] il [...]; Controparte_2 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Camilla Lisanti , con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Bezzecca n.18, giusta procura in atti; RICORRENTI …Leggi di più...
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- 3. Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 850Provvedimento: TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 2703 DELL'ANNO 2024 FRA IA SC E FRA CP_1 Oggi 3 luglio 2025 ore 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi: Per la parte attrice l'avv.Francesco Maria Lucci; Per parte convenuta: l'avv. Ester Gammieri in sost dell'Avv. COLLERONE IA AL RI ( ) C.F._1 I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti . L'avv Lucci riporta le decisioni del Tribunale di Milano depositate che hanno deciso due cause analoghe. Inoltre chiede la ripetizione delle somme già pagate. L'Avv. Gammieri si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese; in subordine la …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/11/2025, n. 8852Provvedimento: Pubblicato il 12/11/2025 N. 08852/2025REG.PROV.COLL. N. 09678/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9678 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Laigueglia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Vincenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale …Leggi di più...
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- 5. Trib. Salerno, sentenza 18/03/2024, n. 548Provvedimento: TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA N. Anno 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 4201/2023 Cont. Lav. vertente: TRA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Graziano Longo, in virtù di mandato in atti. RICORRENTE E - in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti. RESISTENTE CONCLUSIONI RASSEGNATE Come da note telematiche. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.07.2023, [...] adiva il Giudice del lavoro del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma 1 e' determinata in base alle disposizioni di cui al primo , secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127 . Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7, comma 5, del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 , e' il seguente:
"5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e' prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale".
- Il testo del primo , secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche) e' il seguente:
"Art. 4 (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'). Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31 dicembre 1979, e' elevato a L. 1.1700.000 annue, ripartito in tredici mensilita'.
Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, e' garantito il trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita'. Il trattamento minimo, di pensione erogato dall'Enpao e' aumentato nella misura necessaria perche', sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.
Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non posono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita', verra' determinato:
a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall' articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661 . Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e' dovuto un importo annuo di L. 13.000;
b) per gli anni di contribuzione successivi al 1 gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini Irpef nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale puo' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione". - Art. 2. 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facolta' di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
3. Le ostetriche iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.
4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e che non abbiano gia' dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
Note all'art. 2:
- Il testo del sesto comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"Le ostetriche che alla data di entata in vigore della presente legge risultino iscrite all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo del terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 e' il seguente:
"L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'ente e continui a svolgere attivita' professionale, e' tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato". - Art. 3. 1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31 dicembre 1990.
2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione e' trasferito allo Stato.
3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e' trasferito, secondo le norme di cui all' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1 luglio 1990.
4. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 1, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
5. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario liquidatore deve consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera gestione.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 6, comma 30, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988 , e' il seguente:
"30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall' articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , gia' prorogato dall' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' il seguente:
"Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al predetto comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla sopressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il persoanle di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera".