Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, allorché esso sia motivato con il richiamo a un generico pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, senza l'indicazione di alcun elemento di fatto dal quale poter desumere, sia pure in forma sintetica, l'esistenza dell'asserito pregiudizio. Conf. sez. I, 11 gennaio 2007 n. 4889, Lioce e 31 ottobre 2007 n. 41553, Lioce, non massimate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 17799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17799 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 899
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 027952/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NA DE, N. IL 29/09/1959;
avverso ORDINANZA del 29/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza 29/5/07 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da LI NA DE, detenuta nella casa circondariale dell'Aquila e soggetta al regime di cui all'41 bis OP, relativo al trattenimento disposto il 13/2/07 dal Magistrato di Sorveglianza di una pubblicazione a lei indirizzata a causa del suo contenuto, che poteva compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Il Tribunale osservava che nella suddetta pubblicazione si usava un linguaggio ed una terminologia che ben poteva celare significati ulteriori rispetto a quelli palesi e letterali.
Ricorreva per Cassazione la difesa della LI, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
In particolare sarebbero stati violati l'art. 18 ter OP, l'art. 125 c.p.p., comma 3, e gli artt. 111 e 21 Cost., in quanto il Tribunale
non aveva dato conto delle ragioni concrete che l'avevano indotto a rigettare il reclamo e aveva omesso qualsiasi riferimento specifico al contenuto della missiva e alle parti di essa o al suo intero che avrebbero costituito pericolo per l'ordine e la sicurezza. Rilevava che era stato totalmente omesso l'esame delle note difensive e che identico provvedimento di quello stesso Tribunale era stato annullato dalla S.C. con sentenza/ordinanza n. 83/07. Concludeva in conformità.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. rilevava a sua volta che nel provvedimento impugnato l'indicazione specifica degli elementi di fatto da cui trarre la valutazione sulla necessità della censura era del tutto mancante.
Concludeva per l'annullamento con rinvio.
Questa Corte conviene con le deduzioni della difesa e della stessa pubblica accusa. Invero, non essendo riferiti i presupposti di fatto, non è dato controllare la correttezza del percorso logico-giuridico della valutazione contenuta nel provvedimento. Ciò può essere fatto (come osserva il PG) anche garantendo la doverosa riservatezza della materia con un'indicazione per quanto possibile sintetica dei punti in questione. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al TdS dell'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008