Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
La nullità dell'ordinanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare per omessa acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero può essere fatta valere soltanto da quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2010, n. 30422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30422 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 22/06/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1077
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 17946/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AR LE TO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, emessa il 26.3.2010;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza ex art. 310 c.p.p. datata 26 marzo 2010, il Tribunale distrettuale di Lecce, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LE AR e LI TO contro il provvedimento con cui il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 74 e 81, 110 e 73.
2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione il difensore dei due indagati, deducendo, con il primo motivo, "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)".
3. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi in censure di fatto alla valutazione operata dai giudici di merito sugli elementi apprezzati come gravi indizi di reato a carico degli indagati, con particolare riferimento all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, interpretazione che il ricorrente contrasta, affermando che "la difesa è di tutt'altro avviso". Si propone, in sintesi, una diversa lettura degli elementi acquisiti e si chiede a questa Corte di sindacare la ricostruzione operata dal tribunale, senza peraltro individuare specificamente passi e punti della motivazione affetti da contraddittorietà o da palese illogicità, così come impone l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
4. Inammissibile per mancanza di interesse è il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 299 c.p.p. per mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
La previsione di cui all'art. 299 c.p.p., comma 3-bis, secondo cui il giudice, qualora debba provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare, deve richiedere il parere del Pubblico Ministero, è volta a garantire il contraddittorio tra le parti e a consentite al P.M. di presentare memorie scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p. La nullità determinata dall'omessa richiesta è prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. b per la salvaguardia della "partecipazione del pubblico ministro al procedimento". La relativa eccezione può essere, perciò, fatta valere soltanto dal Pubblico Ministero.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010