Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni inutilizzabiliRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 58001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58001 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
ACK 58 00 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 -Presidente Sent. n. sez. PATRIZIA PICCIALLI 1849/2017 ANDREA MONTAGNI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.32681/2017 LOREDANA MICCICHE' GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD CE LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG tenia Pinelli. che he chicto elennullements con rinvio deci'ordineuse impoque teродне A RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da CE LO FE, in riferimento alla custodia cautelare subita in regime carcerario dal 5 luglio 2011, giorno in cui il prevenuto veniva arrestato in flagranza di reato, sino al 6 dicembre 2011, quando la misura veniva revocata, contestualmente alla pronuncia assolutoria resa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti del prevenuto per non aver commesso il fatto. Il provvedimento restrittivo era stato adottato a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di hashish in un vano condominiale dello stabile in cui viveva il FE, unitamente ad altri condomini. Il Collegio chiariva che la pronuncia assolutoria era stata confermata dalla Corte di Appello;
e che la sentenza di secondo grado era divenuta irrevocabile. Ciò posto, il giudice della riparazione considerava che la custodia cautelare sofferta dal richiedente era riconducibile ai comportamenti posti in essere dal FE, che risultava inserito in ambienti dediti al traffico degli stupefacenti e che aveva avuto contatti con soggetti legati all'attività di spaccio. Al riguardo, la Corte valorizzava il contenuto di una conversazione telefonica, oggetto di captazione, nel corso della quale la moglie di tale ZZ MI, che si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga, aveva rinfacciato al FE il fatto che il marito si trovasse ristretto e diceva all'interlocutore di sapere che cosa custodiva nel locale condominiale. Il Collego rilevava infine che il denaro contante sequestrato presso la abitazione del FE era stato fiutato dai cani antidroga.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione CE LO FE, a mezzo del difensore. Con il primo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei fattori del dolo o della colpa grave, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che il fatto di aver avuto contatti con soggetti legati all'attività di spaccio non acquisisce di per sé valenza indiziante e neppure la circostanza che il cane antidroga avvertì l'odore dello stupefacente provenire dalle banconote presenti nella casa dal FE, posto che la stessa Corte territoriale ha rilevato che ciò non dimostra che il denaro sia provento del traffico illecito. La parte considera che apoditticamente la Corte di Appello ha affermato che il richiamato contesto fattuale esponeva FE a situazioni di equivoco. Osserva che il giudizio di merito si è svolto nelle forme del rito abbreviato, in riferimento allo stesso materiale probatorio esaminato dal giudice della cautela;
ed afferma che al 2 giudice della riparazione era preclusa la possibilità di valutare l'incidenza dolosa o colposa del prevenuto. Il ricorrente osserva che la Corte di Appello non ha spiegato perché la condotta del FE sia stata ritenuta fattore ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Con il secondo motivo l'esponente osserva che la Corte di Appello ha richiamato un precedente giurisprudenziale in tema di colpa lieve, in termini non incidente sulla valutazione dei fattori ostativi all'equa riparazione, ma unicamente in ordine al quantum debeatur. Considera che il ragionamento della Corte di merito si basa su mere supposizioni quali l'inserimento del FE in ambienti dediti allo spaccio o le affermazioni della moglie di soggetto ristretto agli arresti domiciliari. Al riguardo, l'esponente rileva che FE è soggetto incensurato e che non risultano pendenti a suo carico procedimenti in materia di sostanze stupefacenti. Con il terzo motivo il ricorrente si sofferma sulla conversazione telefonica, oggetto di intercettazione, intercorsa tra FE e la moglie di ZZ MI. Osserva che detta intercettazione è stata dichiarata inutilizzabile già dal Tribunale del Riesame, valutazione di inutilizzabilità di poi confermata dal giudice della cognizione. Rileva che le Sezioni Unite hanno chiarito che a fronte della accertata inutilizzabilità, il risultato delle intercettazioni non può essere valorizzato neppure nel procedimento di riparazione. L'esponente sottolinea che il contenuto della conversazione di cui si tratta non risulta comunque conducente, al fine di sostenere la sussistenza di profili di colpa grave riferibili al FE.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli il provvedimento impugnato. Rileva che la Corte di Appello ha escluso il riconoscimento dell'indennizzo, valorizzando le frequentazioni del FE, sulla base di non meglio specificati procedimenti penali. E considera che il contenuto della conversazione oggetto di captazione, oltre che inutilizzabile, non risulta significativo, al fine di sostenere la sussistenza di profili di colpa grave a carico del richiedente.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 Procedendo all'esame congiunto dei motivi di censura, giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua,è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico motivazionale del tutto - autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata “ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non 4 possa esserne considerato propriamente "vittima". Ed hanno osservato che, anche in riferimento all'ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., può assumere valenza ostativa la condotta dolosa o gravemente colposa del prevenuto, salvo il caso in cui l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela. Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
2. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale non si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'ipotesi di cosiddetta ingiustizia formale, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. atteso che il provvedimento cautelare è stato confermato in sede di riesame e che la misura è stata revocata dal giudice della cognizione, contestualmente alla pronuncia assolutoria di merito deve convenirsi con il ricorrente nell'osservare che il - percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione risulta inficiato da plurime aporie motivazionali. Invero, il riferimento alle frequentazioni intrattenute dal FE è del tutto generico, atteso che la Corte di merito non offre indicazioni né rispetto ai soggetti frequentati né in ordine al contesto fattuale di riferimento. Oltre a ciò, deve osservarsi che la Corte di Appello ha assegnato rilevanza alla conversazione, oggetto di captazione, intercorsa tra FE e GA ON, laddove detta intercettazione è stata qualificata come inutilizzabile sia dal giudice della cautela, che in sede di cognizione di merito. Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione> (Sez. U, sentenza n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241667). 5 E bene, nel caso di specie, in sede di cognizione è stata confermata l'inutilizzabilità della conversazione oggetto di captazione intercorsa tra la GA e FE;
pertanto, il contenuto del colloquio non poteva altrimenti essere valorizzato dal giudice della riparazione. E' poi appena il caso di rilevare che le frasi riportate nell'ordinanza impugnata non risultano conducenti, posto che nel corso della richiama conversazione non si rinviene alcuna affermazione, riferibile al FE, indicativa del suo coinvolgimento nella detenzione della partita di hashish. Deve, altresì, osservarsi che il comportamento assunto dal cane antidroga nel corso della perquisizione domiciliare, circostanza di fatto pure valorizzata nell'ordinanza impugnata, non può altrimenti refluire a carico del richiedente, in termini di colpa grave, non offrendo alcuna indicazione circa la riferibilità del denaro contante rinvenuto all'interno dell'abitazione al traffico di droga oggetto dell'imputazione.
3. In conclusione, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, vulnerata dalle evidenziate aporie motivazionali, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, per nuovo esame alla luce di richiamati principi di diritto. Alla Corte di Appello viene pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 24 novembre 2017. Il Consigliere estensore Andrea Montagni 싸서 Il Presidente Telline verelli Patrizia Piccialli Depositata in Cancelleria Oggi. 29 DIC./2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra 6