Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
In materia di prevenzione infortuni il comando della manovra di un ponte sviluppabile va effettuato da personale a bordo del cestello e non da terra, anche quando esista il doppio comando, da terra e da bordo, rimanendo azionabile il comando da terra solo quando a bordo non vi siano lavoratori esposti a rischio. Pertanto il datore di lavoro il quale ometta di esigere che il comando della macchina sia effettuato da bordo incorre nella contravvenzione di cui all'art. 4 del D.P.R.27 aprile 1955 n. 547.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/1999, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dr. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 20.4.1999
Dr. RENATO ACQUARONE CONSIGLIERE SENTENZA
Dr. ANTONIO MORGIGNI CONSIGLIERE N.1372
Dr. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. REGISTRO GENERALE
Dr. ALDO FIALE CONSIGLIERE n.48320/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TAGLIAVINI GIANNI N. A BOLOGNA IL 23.6.33 RES. IVI VIALE FELSINA contro la sentenza del OR di Bologna 6.10.98 la quale lo condannava alla pena di lit. 2 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.
- 4, 389 lett. c del DPR n. 547.55, perché quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale omonima, consentiva che altri lavoratori utilizzassero la macchina ponte sviluppabile marca Socage Sky Scope in modo non conforme alle norme di sicurezza antinfortunistica che regolano le corrette modalità di manovra del ponte sviluppabile stesso, ovvero con operatore addetto della ditta VI, che comandava il movimento del carrelli, sul quale erano due muratori, dalla plancia di manovra posta a terra, e non da quella a bordo del cestello, secondo un modo di operare tassativamente vietato per la pericolosità dell'operazione. Accertato in S. Lazzaro di Savena il 22.11.96;
- 399, 389 lett. c del DPR n. 547.55, perché ometteva di tenere disponibile sul mezzo sopra descritto il libretto di omologazione del ponte sviluppabile. Acc. in S. Lazzaro di Savena il 22.11.96. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Ranieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
LI IP - Bologna -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citato a giudizio del OR per rispondere della duplice contravvenzione indicata in epigrafe, VI GI negava ogni addebito.
2. Con la sentenza impugnata, il OR rilevava che nel corso dell'esecuzione di lavori presso la sede della AUSL di via del Seminario 4 in Bologna, l'ing. LA, poi assunto come teste, aveva rilevato come il ponte sviluppabile portasse a bordo due muratori i quali stavano salendo fino a m. 12 dal suolo, mentre il movimento della macchina era comandato da terra da tale ON AR, dipendente della ditta VI.
3. Tale manovra appariva non in linea con le disposizioni di legge, talché veniva operato un intervento da parte dell'UPG. Infatti, poiché il ponte sviluppabile consente di lavorare in quota senza l'approntamento di opere provvisionali, prudenza esigeva che il movimento fosse comandato da bordo della macchina e non da terra, perché solo chi è a bordo può rilevare l'adeguatezza delle manovre in relazione allo spazio di traslazione ed alla eventuale presenza di ostacoli.
4. Veniva richiesto il libretto di omologazione della macchina, ma l'addetto della ditta VI non era in grado di ottemperare perché disponeva solo di una parte del documento, mentre il documento stesso, nella sua interezza, veniva inviato solo in un secondo tempo per ottenere il dissequestro della macchina.
5. Risultava dall'istruttoria dibattimentale che il "modus operandi" rilevato dall'ing. LA era frequente, perché la presenza del manovratore a bordo del cestello comportava la presenza di un solo operaio, laddove, comandando la macchina da terra, era possibile, come nella specie, far salire due lavoratori. Pertanto le ditte noleggiatrici dei ponti del tipo considerato erano state soggette a diversi controlli e la ditta VI, dal 1988 al 1992, era stata più volte controllata, con l'esito che essa non ottemperava alle norme di sicurezza.
6. Veniva esibita una circolare dell'ISPESL, la quale ribadiva che le manovre dovevano essere effettuate dall'operatore a bordo della macchina. Il ON dichiarava di essere al corrente di ciò, tanto che il VI aveva impartito apposito ordine di servizio, nel senso che le operazioni dovevano essere comandate da bordo e non da terra.
7. Veniva peraltro affermato che era in corso un intervento urgente a causa della pioggia. Viceversa il teste UP, uno dei due operai a bordo della macchina nella circostanza "de qua", non solo escludeva che fosse in atto una precipitazione atmosferica, ma precisava che da una settimana o dieci giorni il ponte sviluppabile era stato sempre comandato da terra.
8. Il OR disattendeva l'argomentazione inerente allo stato di necessità, siccome infondata in fatto ed accertava che l'ordine di servizio sopra ricordato era stato formalmente impartito dal VI, ma senza esigere la sua osservanza, talché la sua condotta era carente sotto il profilo della normativa antinfortunistica. La manovra rilevata era conforme ad una prassi, tanto che era stata adottata persino presso la sede dei servizi di sicurezza sul lavoro.
9. Dato atto della circolare ISPSEL, peraltro rivolta ai costruttori, il OR individuava la fonte della responsabilità negli artt. 4 e 233 del DPR n. 547.55, norme le quali disponevano che i comandi delle macchine debbono essere di sicuro azionamento, che siano accessibili, che il personale addetto possa controllare per visione diretta il funzionamento dell'impianto o della parte di impianto da esso comandato.
10. Nella specie, solo il personale a bordo poteva avere percezione diretta della manovra, talché l'operato tollerato dal VI finiva per costituire una pratica operativa scorretta. 11. Quanto alla contravvenzione inerente alla mancata disponibilità del libretto, veniva ribadito che era stata esibita solo una parte dello stesso.
12. Ha proposto ricorso per Cassazione il VI, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. b CPP, degli artt. 4 e 389 del DPR n. 547.55, nonché mancanza, insufficienza e\o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. e CPP.
14. Non esiste, secondo il ricorrente, alcuna normativa la quale imponga il comando della macchina da bordo anziché da terra. La circolare, peraltro rivolta ai costruttori. non costituisce fonte legislativa;
comunque. il VI aveva impartito precise disposizioni ai dipendenti affinché il ponte non fosse comandato da terra e non poteva esercitare il controllo su ogni singola macchina. Non era esigibile una sua continua presenza sui vari luoghi di lavoro, onde controllare il rispetto della citata direttiva. 15. Il motivo è infondato. Il OR ha correttamente fatto richiamo all'art. 4 del DPR n. 547.55, secondo il quale il datore di lavoro deve non solo ordinare, ma esigere che le norme di sicurezza siano rispettate. Tale controllo deve essere effettivo, ne' il datore di lavoro può mettersi al riparo da ogni contestazione emanando un ordine, mentre la prassi esecutiva dell'azienda rimane in contrasto con le norme di sicurezza. Nella motivazione del OR si dà conto, con argomentazioni esaurienti ed immuni da vizi o lacune logiche, delle ragioni per le quali la pretesa scriminante derivata dall'ordine impartito - e non fatto rispettare - non abbia alcuna rilevanza, ribadendosi che non basta disporre che la macchina sia comandata dal cestello e non da terra, quando vi sono a bordo operai, ma occorre controllare ed esigere che le modalità di lavoro siano conformi ai criteri di sicurezza.
16. Il OR non ha conferito dignità di legge ad una circolare amministrativa, ma ha fatto puntuale applicazione dell'art. 4 in relazione all'art. 233 del ripetuto DPR, ritenendo in contrasto con le norme di sicurezza che un ponte sviluppabile, a bordo del quale si trovano due operai, sia comandato da terra e quindi da una posizione che non consente l'immediata percezione di pericoli. Non a caso si è tentata la giustificazione dell'urgenza determinata dalla pioggia, ma tale circostanza è stata esclusa in fatto con motivazione ineccepibile.
17. Devesi, in sostanza, riaffermare che a sensi dell'art. 233 del DPR n. 547.55 il comando della manovra di un ponte sviluppabile capace di salire a m. 12 da terra va effettuato da personale a bordo del cestello e non da terra, anche quando esista il doppio comando, da terra e da bordo, rimanendo azionabile il comando da terra solo quando a bordo non vi siano lavoratori esposti a rischi. Pertanto, il datore di lavoro il quale ometta di esigere che il comando della macchina sia effettuato da bordo incorre nella contravvenzione di cui all'art. 4 del DPR n. 547 cit.
18. Quanto al motivo inerente alla presunta illogicità o carenza di motivazione, esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisabile una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Nella specie, il OR ha motivato in modo esauriente e logico - vedi sopra - anche in punto di accertamento relativo alla omissione di vigilanza da parte del VI ed alla prassi operativa scorretta, non casuale, denunciata.
19. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. b CPP, degli artt. 399 e 389 del DPR n. 547.55 e mancanza, insufficienza e\o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. e CPP.
20. Il motivo è infondato. Anche esso si risolve in un apprezzamento di fatto, laddove il OR ha motivato adeguatamente, ricordando che il libretto esisteva solo nella parte preliminare e non era disponibile sul mezzo. Esso venne esibito solo in un secondo tempo. Inammissibile è la deduzione, in fatto, che tale libretto veniva ritrovato la sera stessa perché "era dietro i sedili", una volta che il OR ha accertato che solo una parte del libretto venne prontamente esibita. Giova ricordare, al proposito, che la Corte di Cassazione non rappresenta il terzo grado del giudizio del fatto. Dal testo del provvedimento impugnato non si rileva alcuna contraddizione o lacuna.
21. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
LA CORTE SUPREMA DI IO rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999