Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CREDITFIDITALIA SpA già CREDITCON SpA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. ORSINI 25 BIS, presso lo studio NAPOLITANI-SPINOSO, rappresentato e difeso dagli avvocati MILENA GALLI, SIMONA NAPOLITANI, ANTONIO SPINOSO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AV ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3059/97 della Pretura di GENOVA, depositata il 25/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti della O.G. VIDEO Srl con fissazione di un termine perentorio per la notifica a detta società del ricorso per regolamento di competenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19 settembre 1997 la Creditfiditalia s.p.a., già ON s.p.a., proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3059 del 25 agosto 1997, con la quale il Pretore di Genova aveva revocato per incompetenza territoriale il proprio decreto ingiuntivo n. 5456, emesso, su ricorso della s.p.a. ON, il 7 dicembre 1993 nei confronti di VA ER per il pagamento di L. 4.275.000, dovute per la restituzione di un finanziamento di pari importo per l'acquisto di materiale culturale più video.
Deduceva la ricorrente che l'eccezione di incompetenza per territorio, formulata dal VA nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, era stata successivamente abbandonata dall'opponente nel corso del giudizio e che comunque la competenza territoriale determinata convenzionalmente tra le parti non aveva natura di competenza esclusiva e concorreva pertanto con quella dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., che invece non erano stati specificamente contestati dall'opponente.
Il ricorso veniva regolarmente notificato al VA, il quale non depositava memoria difensiva, ma non anche alla O.G. Video s.r.l., parte contumace nel giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata con regolamento di competenza.
Il P.M., ritenendo che nel caso di specie ricorresse un'ipotesi di cause inscindibili, chiedeva a questa Corte di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della O.G. Video s.r.l. con fissazione di un termine perentorio per la notifica a detta società del ricorso per regolamento di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in primo luogo il collegio che la Creditfiditalia s.p.a., già ON s.p.a., ha proposto domanda d'ingiunzione, assumendo di aver concesso a VA ER un finanziamento di L.
4.275.000 per l'acquisto di materiale culturale più video;
il VA, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in data 7 dicembre 1993 dal Pretore di Genova, ha contestato la pretesa di detta società, assumendo di aver tempestivamente revocato la richiesta di finanziamento, da utilizzare per l'acquisto di un'opera scolastica in 30 volumi corredata da 30 videocassette, fornita dalla società O.G. Video s.r.l., dato che l'ordine di acquisto di detta opera era stato anch'esso tempestivamente revocato e tale revoca era stata comunicata alla ON.
Il VA, che oltre la ON s.p.a. ha citato in giudizio anche la O.G. Video s.r.l., ha eccepito la incompetenza territoriale del giudice, che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto;
ha chiesto poi: a) la revoca di detto decreto;
b) in ogni caso, di accertare e dichiarare che nulla deve alla ON s.p.a. ed alla O.G. Video s.r.l.; c) in via ulteriore, di condannare la società O.G. Video s.r.l. a tenerlo sollevato ed indenne da ogni costo, spesa e conseguenza che lo stesso dovesse essere chiamato a sopportare in relazione al decreto ingiuntivo opposto.
Il P.M., assumendo che nel caso di specie ricorrerebbe una ipotesi di cause inscindibili, avendo l'opponente prospettato, a fondamento delle sue domande, l'esistenza di un unico rapporto sostanziale o, comunque, di due rapporti tra loro dipendenti, ha chiesto la integrazione del contraddittorio nei confronti della O.G. Video s.r.l., non essendole stato notificato il ricorso per regolamento di competenza.
Ritiene il collegio che detta integrazione non sia necessaria, in quanto la eccezione di incompetenza territoriale del pretore, che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, riguarda il solo rapporto tra la Creditfiditalia s.p.a., che ha chiesto la emissione del decreto ingiuntivo, e l'ingiunto VA ER, mentre tale eccezione non riguarda le altre domande introdotte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la incompetenza territoriale del giudice, che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto (cfr. cass. n. 139/95; n. 7475/97; n. 1485/98). Sostiene la società ricorrente che il VA avrebbe abbandonato l'eccezione di incompetenza in parola, avendo all'udienza del 3.11.1995 verbalizzato le proprie conclusioni come in "opposizione all'ingiunzione," all'udienza del 19.2.1997, dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo, "come in atti" e avendo nelle relative comparse conclusionali trascritto le conclusioni senza menzionare l'eccezione di incompetenza territoriale del Pretore di Genova. Ritiene il collegio che con le formule sintetiche, ma onnicomprensive, di cui sopra, adoperate per precisare le conclusioni, devono intendersi richiamate, in mancanza di rinuncia espressa, tutte le conclusioni formulate dal VA, compresa la eccezione di incompetenza territoriale in parola.
Nè rileva in senso contrario il fatto che tale eccezione non sia stata richiamata nelle comparse illustrative delle conclusioni, dato che tale eccezione, a differenza delle altre richieste, era stata ampiamente illustrata nell'atto di opposizione.
Nè può condividersi la tesi che la clausola n. 10 delle condizioni generali di sovvenzione, contenute nella richiesta di finanziamento, non preveda fori esclusivi.
Tale clausola è così formulata: "Per ogni eventuale controversia relativa o conseguente al presente finanziamento sarà esclusivamente competente il foro di Pisa. Nel caso in cui la ON s.p.a. sia attrice, questa potrà ricorrere al giudice del luogo ove essa ha sede, anche secondaria, sia del luogo ove il richiedente ( il finanziamento) ha residenza o domicilio."
Il chiaro tenore letterale del primo periodo non consente di dubitare della previsione di un foro esclusivo, con la sola possibilità di deroga prevista dal secondo periodo.
Fondato è invece il ricorso per la parte in cui si sostiene che il VA, nell'eccepire l'incompetenza territoriale, non ha provato i fatti posti a fondamento dell'eccezione.
Si legge nella sentenza impugnata che anche con riguardo al foro convenzionale "l'eccezione dello opponente appare tempestiva ed esauriente, laddove precisa: 1) che la residenza o domicilio del convenuto non è Genova, ma S. Donà di Piave ... ;2) che non risulta che la ON abbia una sede secondaria in Genova. A fronte di tale ultimo rilievo spettava alla ON dimostrare il contrario, ma nulla al riguardo è stato provato dalla opposta nel corso dell'intero giudizio di opposizione. L'opposto decreto va pertanto revocato perché contrario al criterio di cui all'art. 637 I comma c.p.c..". Tale sentenza è errata. La ON s.p.a., con sede legale in Pisa, ha proposto ricorso per ingiunzione al Pretore di Genova senza fare riferimento alla clausola di cui all'art 10 delle condizioni generali di sovvenzione. Il Pretore di Genova ha emesso ugualmente il decreto ingiuntivo, ritenendosi così implicitamente competente ai sensi dell'art. 637, primo comma, c.p.c., il quale dispone che per l'ingiunzione è competente il conciliatore (ora il giudice di pace), il pretore o il presidente del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Il VA nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nell'eccepire l'incompetenza territoriale del pretore che ha emesso il provvedimento, richiama il contenuto della clausola n. 10 contenuta nelle condizioni generali della richiesta di finanziamento da lui sottoscritta, osserva che la società ON s.p.a. ha sede legale in Pisa e che non "consta che abbia una sede secondaria in Genova, ed in ogni caso un tanto non appare nel ricorso per ingiunzione dove la ON s.p.a si limita unicamente ad eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Milena Galli, ma non già a precisare di avere in tale posto una propria sede secondaria." La ON s.p.a. nella comparsa di costituzione e risposta, con riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale, afferma di avere una sede secondaria "proprio a Genova in via Cairoli" e che "nessun onere di indicare tale fatto gravava sul creditore al momento della richiesta di ricorso per ingiunzione".
Il collegio osserva che, una volta che il giudice ha emesso il decreto ingiuntivo, ritenendo così implicitamente la propria competenza, non può ritenersi tale giudice incompetente per il solo fatto che il ricorso per ingiunzione non abbia specificato il criterio di collegamento in base al quale deve essere determinata la competenza, dovendo questa determinarsi, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e potendo detto criterio essere specificato nel momento in cui, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un normale giudizio di cognizione e si instaura così il contraddittorio tra le parti.
Nel caso che ne' occupa a seguito della eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente la società opposta ha specificato di avere adito il Pretore di Genova ai sensi dell'art. 10 delle clausole generali di sovvenzione contenute nella richiesta di finanziamento, contemplante come foro convenzionale anche il luogo ove la società ha una sede secondaria, ed ha specificato di avere una sede secondaria a Genova.
Il VA ha negato l'esistenza di questa sede ed il pretore adito per il giudizio di opposizione ha ritenuto che fosse sufficiente tale negazione per riversare sulla società opposta l'onere di provare l'esistenza della sede secondaria.
Tale soluzione non può essere condivisa, atteso che, secondo il costante insegnamento di questa corte, la deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione (cfr. in tal senso: cass. n. 89 del 1975; n. 2383 del 1975; n. 1583 del 1977; n. 2334 del 1983). Il VA, quindi, avrebbe potuto e dovuto produrre una certificazione del registro delle imprese, dalla quale risultasse che la società opposta non aveva in Genova una sede secondaria, essendo questo facilmente rilevabile, dovendo le società indicare nell'atto costitutivo - che deve esser depositato presso l'ufficio del registro delle imprese - le eventuali sedi secondarie (cfr. per la società per azioni l'art. 2328, primo comma, n. 2, cod. civ., e per le società a responsabilità limitata l'art. 2475, primo comma, n.2, cod, civ.). Per tutte le considerazioni che precedono il Pretore di Genova deve essere ritenuto competente, ai sensi del primo comma dell'art. 637 c.p.c., ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Pretore di Genova;
cassa la sentenza impugnata;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999