Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In caso di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, competente all'esecuzione di detta misura è lo stesso magistrato di sorveglianza che l'ha disposta e non altro da individuarsi ai sensi dell'art.91 ter, comma 4, del D.P.R.29 aprile 1976 n.431, atteso che con tale disposizione il legislatore ha voluto disciplinare solo la competenza relativamente ai provvedimenti divenuti esecutivi di applicazione della detenzione domiciliare, senza nulla prevedere con riguardo a quelli provvisori, per i quali, quindi, proprio in considerazione del loro carattere interlocutorio e della ristrettezza del termine entro il quale dev'essere adottata la decisione definitiva, la competenza non può che rimanere radicata in capo al magistrato che li ha disposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 13.1.2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N. 276
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto AN " N. 35343/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal magistrato di sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza in data 28.6.1999, nel procedimento a carico di CA ES, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dr. CIAMPOLI che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di Milano;
OSSERVA
Con decreto del 18.6.1999; il Magistrato sorveglianza dell'Aquila applicava, in via provvisoria, nei confronti del Campagna la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter c. 1 bis e quater ord. penit.; e, ai sensi dell'art. 91 ter del regolamento, indicava come competente all'esecuzione di tale misura il Magistrato di sorveglianza di Milano, ove il Campagna già era in detenzione domiciliare.
Il Magistrato milanese si dichiarava incompetente, ritenendo che la gestione della misura applicata in via provvisoria spettasse al giudice che l'aveva applicata, sino alla decisione definitiva provvedimento del 18.6.1999 restituiva gli atti per competenza a quello dell'Aquila.
Questi opinava, a sua volta, che in materia di esecuzione di misure alternative, la competenza "ratione loci" costituisse regola generale, non soggetta ad eccezioni, essendo esplicitazione dei principii enunciati dall'art. 677 c.p.p. ed espressamente posta con riferimento a ciascuna misura alternativa;
la ratio della regola andava rintracciata nella necessità di stabilire un rapporto immediato tra il Magistrato di sorveglianza e gli altri organi competenti all'esecuzione. E quindi, coll'ordinanza di cui in epigrafe, rilevava conflitto di competenza, chiedendone a questa Corte con la risoluzione.
Ritiene la Corte in via preliminare, che la situazione processuale sopra prospettata configuri un conflitto di competenza, giacché contemporaneamente due giudici ordinari ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito e che consiste nella gestione di un passaggio del procedimento di sorveglianza, sia pure provvisorio, ma. integrato in un quadro giurisdizionalizzato. Si è determinato uno stallo processuale correttamente riconducibile alla previsione dell'art.28 c.p.p. e che questa Corte è chiamata a risolvere dalle norme successive.
In proposito, è chiaro che la risoluzione deve avvenire in base a dati normativi, non già per la prospettazione (alla quale indulge il Magistrato di sorveglianza rilevante) di difficoltà di carattere pratico o di situazioni analogiche. E l'unico dato normativo che può riferirsi alla situazione processuale prospettata è l'art.91 ter c.4 d.p.R. 29.4.1976, n. 431, secondo il quale "non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo" gli atti vengono trasmessi per l'esecuzione al Magistrato di sorveglianza territorialmente competente. E dunque, se il legislatore ha voluto disciplinare la competenza in executivis mediante il richiamo della regola ordinaria (giusta la quale si radica la competenza del Magistrato di sorveglianza nel cui ambito territoriale risiede o è detenuto, a seconda del tipo misura richiesta, il condannato) e ha taciuto sul criterio regolatore nel caso di provvisoria decisione (nell'attesa di quella definitiva del Tribunale di sorveglianza) è perché non ha inteso valorizzare ai fini dell'individuazione della competenza, un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento provvisorio, proprio per la inerlocutorietà del medesimo e per la ristrettezza del termine nel quale la decisione definitiva deve essere adottata. Considerazione questa che supera le argomentazioni dell'ordinanza aquilana e che induce questa Corte a dichiarare la competenza di quel Magistrato di sorveglianza (non senza rilevare il valore meramente di principio di questa decisione, visto che, in un modo o nell'altro, la questione dovrebbe essere già stata superata, nel rispetto dei termini di legge).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000