CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2023, n. 19337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19337 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De LE IA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 17/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19337 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina con ordinanza in data 17 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre) - emessa in sede di appello cautelare proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina avverso l'ordinanza della Medesima Corte che aveva revocato la misura cautelare del divieto di dimora in Messina - ha, in parziale accoglimento del gravame, applicato al De LE la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria (Carabinieri territorialmente competenti in relazione al luogo di dimora) tutti i giorni, in fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 19, sospendendone, ai sensi dell'art. 310 comma 3 c.p.p., l'esecuzione. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le ancora perduranti esigenze cautelari (De LE è stato condannato in appello alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa) potessero essere soddisfatte (in considerazione del lungo periodo trascorso in custodia cautelare e dello stato di carcerazione del maggiorente del sodalizio criminale) con la misura - meno afflittiva di quella richiesta dal Procuratore generale - dell'obbligo giornaliero di presentazione che "assolve la funzione preventiva di garantire un controllo minimo in funzione deterrente e non si appalesa in contrasto con le esigenze abitative e personali". 3. Avverso l'ordinanza del riesame De LE ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale vengono dedotti due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per mancato rispetto del principio della domanda cautelare. Ciò in quanto avendo il Procuratore generale richiesto l'applicazione del divieto di dimora e, in subordine l'obbligo di presentazione per solo quattro volte a settimana, il Tribunale non poteva applicare questa seconda misura per sette giorni su sette, quindi in modo più gravoso rispetto a quanto invocato dal Pubblico ministero. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla scelta della misura che si appalesa inutilmente afflittiva e peraltro inidonea a tutelare le asserite esigenze cautelari, tenuto altresì conto che la sede dell'associazione mafiosa sarebbe proprio Messina. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame motiva in modo adeguato e non illogico in ordine sia alla perdurante sussistenza, alla luce della pesante condanna riportata in appello per la partecipazione ad associazione mafiosa, delle esigenze cautelari, sia in merito alla idoneità della misura disposta dell'obbligo di presentazione giornaliero all'ufficio di Polizia giudiziaria. 3. Il primo motivo è da rigettate. Il Procuratore generale aveva, in prima battuta, richiesto l'applicazione del divieto di dimora, più afflittivo della presentazione alla Polizia giudiziaria;
in via subordinata aveva chiesto venisse applicato l'obbligo di presentazione, per quattro volte alla settimana, mentre il Tribunale l'ha applicata con frequenza giornaliera. 4. Secondo il ricorrente ciò ha violato il principio della domanda cautelare. A tale proposito viene richiamata una risalente sentenza di questa Corte - Sez. 6, n. 456 del 14/02/1992, Scuderi, Rv. 189781 - che ha ritenuto che «In materia di misure cautelari personali vige il principio della "domanda cautelare". Ciò, non soltanto quando debba procedersi all'adozione di una misura, ma pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate. Con la conseguenza che è illegittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura. (Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato, nei confronti della persona sottoposta alle indagini - scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare e sottoposto, a norma dell'art. 307 c.p.p., alle misure del divieto d'espatrio, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora - la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore del giorno)». 5. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione del principio della domanda cautelare. Invero, ciò che conta al fine di valutare se il giudice della cautela abbia stabilito ultra petitum è l'ambito della richiesta formulata in via primaria dal Pubblico ministero (nella specie il divieto di dimora). Le eventuali istanze subordinate non rilevano a tale fine poiché nel momento in cui il giudice applica una misura meno gravosa di quella 3 re estensore richiesta in via principale dal Pubblico ministero non è obbligato né a scegliere quella individuata in via subordinata dall'organo dell'accusa né, ove decida di condividere l'indicazione subordinata, ad applicare tale misura rispettando le prescrizioni e limitazioni proposte dal Pubblico ministero. 5.1. A tale riguardo non risulta pertinente il richiamo del ricorrente al precedente di questa Corte, 'sopra riportato. Infatti, in quel caso si è censurata l'iniziativa officiosa del Giudice che, in mancanza di una richiesta del Pubblico ministero, aveva disposto modalità più afflittive di applicazione della misura in corso. Situazione tutt'affatto diversa da quella oggetto del presente ricorso, nella quale il giudice cautelare non è intervenuto ex officio ma, a seguito della rituale iniziativa del Pubblico ministero, ha applicato all'indagato una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella richiesta in via principale determinandone, conformemente a quanto previsto dall'art. 282 secondo comma cod. proc. pen., in via autonoma le modalità applicative.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19337 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina con ordinanza in data 17 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre) - emessa in sede di appello cautelare proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina avverso l'ordinanza della Medesima Corte che aveva revocato la misura cautelare del divieto di dimora in Messina - ha, in parziale accoglimento del gravame, applicato al De LE la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria (Carabinieri territorialmente competenti in relazione al luogo di dimora) tutti i giorni, in fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 19, sospendendone, ai sensi dell'art. 310 comma 3 c.p.p., l'esecuzione. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le ancora perduranti esigenze cautelari (De LE è stato condannato in appello alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa) potessero essere soddisfatte (in considerazione del lungo periodo trascorso in custodia cautelare e dello stato di carcerazione del maggiorente del sodalizio criminale) con la misura - meno afflittiva di quella richiesta dal Procuratore generale - dell'obbligo giornaliero di presentazione che "assolve la funzione preventiva di garantire un controllo minimo in funzione deterrente e non si appalesa in contrasto con le esigenze abitative e personali". 3. Avverso l'ordinanza del riesame De LE ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale vengono dedotti due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per mancato rispetto del principio della domanda cautelare. Ciò in quanto avendo il Procuratore generale richiesto l'applicazione del divieto di dimora e, in subordine l'obbligo di presentazione per solo quattro volte a settimana, il Tribunale non poteva applicare questa seconda misura per sette giorni su sette, quindi in modo più gravoso rispetto a quanto invocato dal Pubblico ministero. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla scelta della misura che si appalesa inutilmente afflittiva e peraltro inidonea a tutelare le asserite esigenze cautelari, tenuto altresì conto che la sede dell'associazione mafiosa sarebbe proprio Messina. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame motiva in modo adeguato e non illogico in ordine sia alla perdurante sussistenza, alla luce della pesante condanna riportata in appello per la partecipazione ad associazione mafiosa, delle esigenze cautelari, sia in merito alla idoneità della misura disposta dell'obbligo di presentazione giornaliero all'ufficio di Polizia giudiziaria. 3. Il primo motivo è da rigettate. Il Procuratore generale aveva, in prima battuta, richiesto l'applicazione del divieto di dimora, più afflittivo della presentazione alla Polizia giudiziaria;
in via subordinata aveva chiesto venisse applicato l'obbligo di presentazione, per quattro volte alla settimana, mentre il Tribunale l'ha applicata con frequenza giornaliera. 4. Secondo il ricorrente ciò ha violato il principio della domanda cautelare. A tale proposito viene richiamata una risalente sentenza di questa Corte - Sez. 6, n. 456 del 14/02/1992, Scuderi, Rv. 189781 - che ha ritenuto che «In materia di misure cautelari personali vige il principio della "domanda cautelare". Ciò, non soltanto quando debba procedersi all'adozione di una misura, ma pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate. Con la conseguenza che è illegittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura. (Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato, nei confronti della persona sottoposta alle indagini - scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare e sottoposto, a norma dell'art. 307 c.p.p., alle misure del divieto d'espatrio, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora - la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore del giorno)». 5. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione del principio della domanda cautelare. Invero, ciò che conta al fine di valutare se il giudice della cautela abbia stabilito ultra petitum è l'ambito della richiesta formulata in via primaria dal Pubblico ministero (nella specie il divieto di dimora). Le eventuali istanze subordinate non rilevano a tale fine poiché nel momento in cui il giudice applica una misura meno gravosa di quella 3 re estensore richiesta in via principale dal Pubblico ministero non è obbligato né a scegliere quella individuata in via subordinata dall'organo dell'accusa né, ove decida di condividere l'indicazione subordinata, ad applicare tale misura rispettando le prescrizioni e limitazioni proposte dal Pubblico ministero. 5.1. A tale riguardo non risulta pertinente il richiamo del ricorrente al precedente di questa Corte, 'sopra riportato. Infatti, in quel caso si è censurata l'iniziativa officiosa del Giudice che, in mancanza di una richiesta del Pubblico ministero, aveva disposto modalità più afflittive di applicazione della misura in corso. Situazione tutt'affatto diversa da quella oggetto del presente ricorso, nella quale il giudice cautelare non è intervenuto ex officio ma, a seguito della rituale iniziativa del Pubblico ministero, ha applicato all'indagato una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella richiesta in via principale determinandone, conformemente a quanto previsto dall'art. 282 secondo comma cod. proc. pen., in via autonoma le modalità applicative.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Presidente