CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42404 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL JU nato il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato MANZO DAVIDE espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 42404 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 3 novembre 2022 che, nel procedimento penale a carico di OD LI, imputato di furto continuato pluriaggravato - di cui agli artt. 81 cpv.,624, 625 n. 6 e 61 n. 11 cod. pen. - in parziale riforma della sentenza del tribunale monocratico di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al furto commesso in danno di IA AX AN in data 18 febbraio 2008 ed ha rideterminato la pena, per i restanti fatti, in anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa. 1.11 ricorso ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità della querela per tutti i furti contestati, ora necessaria a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen. ad opera dell'art. 2 primo comma lett. i) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022. Tutte le persone offese avrebbero presentato mere denunce di furto, prive della manifestazione di volontà punitiva ed il vizio sarebbe stato emendabile solo in caso di esercizio del diritto di querela ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 85 comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 1.2. Il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto - contrariamente a quanto affermato dalle sentenze di merito - l'imputato non era in servizio all'aeroporto di Pisa nelle date in cui i viaggiatori avevano denunciato di aver patito i furti;
pertanto, il sequestro degli oggetti provento di furto, eseguito presso l'abitazione del fratello del ricorrente, al momento della perquisizione semplicemente ospitato dal primo, avrebbe potuto determinare una riqualificazione della condotta in termini di ricettazione. 1.3. Il terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale sostanziale e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., insussistente ove il viaggiatore abbia affidato il bagaglio alla struttura di assistenza dell'aeroporto. 1.4. Il quarto e ultimo motivo si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, in considerazione dei segnali di resipiscenza palesati dall'imputato dopo la commissione del reato, volti ad una completa risocializzazione. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui Il consigliere estensore all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Il ricorrente ha allegato al ricorso le copie delle denunce delle persone offese dai reati elencati nell'imputazione, prive di qualsiasi istanza punitiva - comunque non pervenuta, nemmeno qualora sporta successivamente, a questa Corte dagli uffici di merito in ossequio al disposto della regola transitoria di cui all'art. 85 corna 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 - ed il collegio, stante la natura della questione posta, ha compulsato gli atti del fascicolo del procedimento, constatando la rispondenza di quanto lamentato nel motivo di ricorso alle evidenze processuali. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - in considerazione dell'indeducibilità delle ulteriori ragioni di censura, versate in fatto, sulla tenuta della motivazione della sentenza della Corte di merito, razionale e tutt'altro che illogiéa - - si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela;
tale formula liberatoria prevale in ogni caso su quella dell'estinzione del reato per prescrizione dal momento che anche quest'ultima, coesistente, si sarebbe comunque perfezionata a riguardo del furto commesso ai danni di RA ON, denunciato il 23 novembre 2009 (ex multis, sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il r Arte
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato MANZO DAVIDE espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 42404 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 3 novembre 2022 che, nel procedimento penale a carico di OD LI, imputato di furto continuato pluriaggravato - di cui agli artt. 81 cpv.,624, 625 n. 6 e 61 n. 11 cod. pen. - in parziale riforma della sentenza del tribunale monocratico di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al furto commesso in danno di IA AX AN in data 18 febbraio 2008 ed ha rideterminato la pena, per i restanti fatti, in anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa. 1.11 ricorso ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità della querela per tutti i furti contestati, ora necessaria a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen. ad opera dell'art. 2 primo comma lett. i) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022. Tutte le persone offese avrebbero presentato mere denunce di furto, prive della manifestazione di volontà punitiva ed il vizio sarebbe stato emendabile solo in caso di esercizio del diritto di querela ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 85 comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 1.2. Il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto - contrariamente a quanto affermato dalle sentenze di merito - l'imputato non era in servizio all'aeroporto di Pisa nelle date in cui i viaggiatori avevano denunciato di aver patito i furti;
pertanto, il sequestro degli oggetti provento di furto, eseguito presso l'abitazione del fratello del ricorrente, al momento della perquisizione semplicemente ospitato dal primo, avrebbe potuto determinare una riqualificazione della condotta in termini di ricettazione. 1.3. Il terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale sostanziale e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., insussistente ove il viaggiatore abbia affidato il bagaglio alla struttura di assistenza dell'aeroporto. 1.4. Il quarto e ultimo motivo si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, in considerazione dei segnali di resipiscenza palesati dall'imputato dopo la commissione del reato, volti ad una completa risocializzazione. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui Il consigliere estensore all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Il ricorrente ha allegato al ricorso le copie delle denunce delle persone offese dai reati elencati nell'imputazione, prive di qualsiasi istanza punitiva - comunque non pervenuta, nemmeno qualora sporta successivamente, a questa Corte dagli uffici di merito in ossequio al disposto della regola transitoria di cui all'art. 85 corna 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 - ed il collegio, stante la natura della questione posta, ha compulsato gli atti del fascicolo del procedimento, constatando la rispondenza di quanto lamentato nel motivo di ricorso alle evidenze processuali. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - in considerazione dell'indeducibilità delle ulteriori ragioni di censura, versate in fatto, sulla tenuta della motivazione della sentenza della Corte di merito, razionale e tutt'altro che illogiéa - - si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela;
tale formula liberatoria prevale in ogni caso su quella dell'estinzione del reato per prescrizione dal momento che anche quest'ultima, coesistente, si sarebbe comunque perfezionata a riguardo del furto commesso ai danni di RA ON, denunciato il 23 novembre 2009 (ex multis, sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il r Arte