Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del verbale dell'udienza preliminare è sanzionata come nullità relativa, a norma dell'art. 181 cod. proc. pen., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima che sia pronunciato il provvedimento decisorio di cui all'art. 424 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2004, n. 22433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22433 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/03/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 502
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25356/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IA;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, pronunciata in data 15.10.2002;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito l'Avv. Gradilone G.;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputata, condannata alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e lire 6.000.000 di multa, per il delitto di cui all'art. 73 D.p.R. 309/90, ricorre per Cassazione lamentando violazione di legge, inosservanza di norme processuali.
2. Con il primo motivo lamenta la nullità dell'udienza preliminare per mancata sottoscrizione del verbale di udienza da parte del gup.
3. Con il secondo motivo lamenta la nullità del verbale d'udienza del giudizio d'appello, risultando in esso indicato il nome di un pubblico ministero, che non risulterebbe esistente nel Calendario giudiziario.
4. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione del D.p.R. 171/93, essendo stato abrogato, per volontà popolare espressa con referendum, il reato di detenzione per uso personale.
5. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
6. Le doglianze riguardano, invero, omissioni od errori di scrittura, che non determinano nullità assolute ed insanabili. Il difensore, con riferimento al primo motivo, cita l'art. 546 c.p.p. allo scopo di rinvenire nella normativa vigente un qualche aggancio alla sostenuta ipotesi di nullità assoluta. Sennonché, l'articolo citato riguarda la stesura della sentenza, non già, come nel caso che ci occupa, il verbale dell'udienza preliminare. Per tale ipotesi, deve, invece, essere applicata la norma dell'art. 181, che, nel regolare il regime delle nullità relative, impone che quelle riguardanti l'udienza preliminare siano eccepite, a pena di decadenza, prima che sia pronunciato il provvedimento di cui all'art. 424. Nel presente caso, invece, risulta che l'eccezione sia stata proposta per la prima volta dinanzi a questa corte di legittimità, non avendo il ricorrente avuto nulla da obiettare nel corso dei precedenti gradi di giudizio.
7. Quanto al secondo motivo, la difesa cita una sentenza del 1968, vigente il codice di rito abrogato. In effetti, nessuna nullità può ritenersi integrata nell'imprecisa indicazione a verbale, effettuata dall'ufficio di cancelleria, del nome del pubblico ministero, sia perché la sua presenza risulta comunque accertata, sia perché l'indicazione a verbale è da ritenere integrabile dai dati a disposizione dell'ufficio, sia, ancora, perché essendo l'ufficio del p.m. impersonale, è necessario e sufficiente che la persona fisica del p.m. di udienza sia munita di regolare delega del procuratore, irrilevante essendo l'eventuale erronea indicazione del cognome del p.m. effettivamente presente.
8. Riguardo al terzo motivo, esso si palesa, invece, fondato.
9. La corte territoriale sostiene che l'uso personale non entra affatto in considerazione, quando l'ipotesi di reato in contestazione non attiene alla mera detenzione, bensì all'importazione clandestina. Il principio affermato dalla corte territoriale non trova alcun riscontro normativo, ne' dottrinario, ne' giurisprudenziale;
d'altronde, il carattere apodittico dell'affermazione contenuta nel provvedimento giudiziale conforta la necessità dell'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004