Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 8782
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Sentenza 12 febbraio 2008

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Tra la privazione della libertà personale, a qualsiasi titolo sofferta (nella specie per sottoposizione a misura di sicurezza detentiva) e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertà vigilata) non sussiste fungibilità, attesa la radicale diversità strutturale e funzionale delle medesime. Ne consegue che è irrilevante che il soggetto interessato sia stato successivamente assolto dal reato per il quale venne privato della libertà personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 8782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8782
    Data del deposito : 12 febbraio 2008

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