Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL01153/02 E DE POPO O IT AN LA CORTE SUPRĒMA DI CASSAZIONE Oggetto cortunion in tudo altur SEZIONE SECONDA CIVILE Fault 935 938 c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13337/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 2846 Rep. 318 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.25/09/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diri 9 GEN. 2002مارد 1 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NI BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato TRICERRI L, difeso dall'avvocato ABEATICI GABRIO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
ENTE FFSS ORA FFSS SPA, in persona del procuratore speciale Avv. FANTOLA Maria Teresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21,presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, che lo difende, CANCELLERIA 2001 giusta delega in atti;
1235 - controricorrente DG?17799 -1- : 想 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 188/99 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Richiesta copia studio TRIESTE, depositata il 30/03/99; dal Sig. GRE per diritti € 155 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 APR 2005- udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco IL CANCELLIERE Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato GRECO Vincenzo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso previa correzione delle motivazioni della sentenza. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15 maggio/ 28 agosto 1996, in accoglimento della domanda proposta dall'Ente Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Trieste condannava BR GI alla demolizione delle opere, una stalla e un vano deposito, dallo stesso GI realizzate sul fondo di proprietà di quell'Ente, in comune censuario di Rizzol, nonché dell'edificio costruito in parte su quel fondo e in parte sul proprio e contiguo fondo. BR GI interponeva gravame, cui resisteva la controparte, nel frattempo trasformatasi in Ferro- vie dello Stato Trasporti e Servizi s.p.a.. Con sentenza 22 gennaio/30 marzo 1999, la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame, confer- mando la decisione di primo grado. A motivo della decisione, segnatamente rilevava l'inapplicabilità dell'istituto dell'art. 938 C.C. con riguardo all'edificio costruito in parte sul fondo delle Ferrovie dello Stato e in parte su quello del GI, ed affermava invece l'applicabilità dell'art. 936 c.C., con obbligo di rimuoverle, con riguardo alle ulteriori opere, interamente realizzate dal GI sul fondo delle Ferrovie dello Stato. 3 Per la cassazione di tale sentenza, BR GI ha proposto ricorso in forza di sette motivi. La società Ferrovie dello Stato Trasporti e Servizi ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata in questa sede, sia viziata da ultrapeti- zione siccome ha disposto la non richiesta demoli- zione dell'edificio da esso ricorrente costruito, t anche per la parte insistente sul proprio fondo. Con il secondo motivo, si duole che la sentenza nellaimpugnata abbia impropriamente applicato specie l'art. 936 C.C., quando invece doveva trovare esclusiva applicazione l'art. 938 C.C., costituendo un unicum le costruzioni in questione, la stalla, il vano deposito e l'edificio (adibito ad abitazione), realizzate sul fondo delle Ferrovie dello Stato, le prime due per intero e l'ultima per una parte. Con il terzo motivo, si duole che la sentenza impugnata sia contraddittoriamente motivata con riguardo alla ritenuta applicazione nella specie dell'art. 936 C.C., per quanto essa sentenza esprimerebbe incoerenti argomentazioni al riguardo. 4 Con il quarto motivo, si duole che la sentenza impugnata abbia disconosciuto la sua buona fede nella realizzazione delle costruzioni in questione, -appunto- che assume dovesse esserebuona fede presunta e, peraltro, non essere disconosciuta in concreto. Con il quinto motivo, si duole che la sentenza impugnata abbia violato e/o falsamente applicato gli artt. 1387-1398 c.C., in relazione alla tutela dell'apparenza, per non averdell'affidamento e tenuto conto che esso ricorrente, nel realizzare le costruzioni in questione, fece affidamento sulle indicazioni di tale GI DE, tecnico dipendente delle Ferrovie dello Stato, e che le stesse Ferrovie dello Stato non mossero contesta- zioni con riguardo al compimento delle opere. Con il sesto motivo, si duole che la sentenza impugnata, nel ricostruire la realtà fattuale, non abbia utilizzato tutti i mezzi di prova offerti, in particolare la dedotta e non ammessa prova testimo- niale, cosi violando e/o falsamente applicando gli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguenti vizi di motivazione su punto decisivo della controversia. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente si applicazione nella specie duole della mancata 5 dell'art. 938 C.C., di cui assume ricorrevano presupposti, inclusa l'assenza di opposizione del proprietario del fondo occupato (le Ferrovie dello Stato) nel previsto termine di tre mesi, decorrenti dall'effettivo inizio della costruzione. I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, con riguardo al primo, va osservato che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla pronuncia di secondo grado, confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame (v. Cass. n. 822/00, n. 6152/96, n. 1241/95 e n. 5183/88), come accaduto nel caso di specie, ove il consentito esame degli atti eviden- zia la mancata proposizione di un motivo siffatto allora proposta dal ricorrentenell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Con riguardo al secondo e terzo motivo, da esami- narsi congiuntamente per ragioni di connessione, si Osserva che la sentenza impugnata è priva degli errori, che il ricorrente le attribuisce. Essa sentenza, infatti, avendo accertato (e tale accertamento non è oggetto di censura) la realizza- zione in luogo di tre manufatti ad opera del ricorrente, la stalla, il vano deposito e l'edificio, i primi due costruiti sul fondo della resistente per intero e l'ultimo per una parte, ha correttamente e coerentemente argomentato che per i primi trovava applicazione l'art. 936 C.C. e per tali norme l'ultimo l'art. 938 C.C., posto che ipotesi di disciplinano appunto le due diverse opere realizzate dal terzo interamente sul fondo altrui e di edificio realizzato dal terzo con occupazione del suolo proprio e altrui (v. ex plurimis Cass. n. 13539/92 e S.U. n. 3351/84). Né, in contrario, per sua intrinseca inconcludenza, rappresentato com'è da mero e non chiarito assunto del ricorrente, vale obiettare che i predetti manufatti costituissero un unicum;
e ciò, a fronte dell'accertata (in sentenza) e non censurata (in ricorso) autonomia strutturale degli stessi manu- fatti, il cui vincolo di pertinenzialità era stato peraltro ritenuto ininfluente, ai sensi dell'art. 936 c.c.. Con riguardo agli altri motivi, dal quarto al settimo incluso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, si osserva che essi motivi, per un verso, esprimono assunti contrari ai princi- pi enunciati da questa Corte nella materia in キ esame, e, per altro verso, al di là della formale prospettazione come violazione e/o falsa applica- zione di legge e vizi di motivazione, si risolvono in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito della causa, mediante una valutazione dei materiali probatori (peraltro non precisati specificamente e compiutamente nel contenuto, in violazione del principio di autonomia del ricorso per cassazione) diversa da quella che il giudice di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lui riservata, dandone adeguata e coerente motivazione. In effetti, all'esito di articolato esame dei materiali probatori, chiarita la diversità delle ipotesi disciplinate dagli artt. 936 e 938 C.C., giusta il conforme orientamento di questa Corte 1 V. sent. cit. n. 13539/92 e n. 3351/84), la senten- za impugnata ha negato l'applicazione dell'art. 938 C.C. con riguardo all'edificio costruito dal ricorrente mediante occupazione parziale del fondo delle Ferrovie dello Stato, per difetto dei requi- siti all'uopo previsti, e, in particolare, per mancanza assoluta del requisito soggettivo della buona fede di esso ricorrente, buona fede non presumibile, secondo l'insegnamento di questa Corte (v. ex plurimis sent. n. 3058/99, n. 11836/93 e n. 9096/91), ed ha applicato, invece, l'art. 936 c.c. in ordine alle opere interamente realizzate dal ricorrente sullo stesso fondo, con obbligo di rimuoverle, come da tempestiva domanda, perché appunto realizzate anch'esse all'insaputa delle Ferrovie dello Stato, che, tramite il proprio organo esponenziale, aveva concesso quel fondo al ricorrente per uso esclusivo di coltivazione, e cui non era imputabile, poi, l'ipotizzato comportamento A di un suo mero e infedele dipendente, del quale prospettava che avesse riferito alneppure si competente ufficio delle Ferrovie i mutamenti operati in luogo dalla controparte. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della resistente, liquidate in lire 125800 (€1599,37) (€ 64,97) oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso il 25 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 9 Il presidente Il cons est. Trancetur halo those взалми IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricoLalaricolazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Lelezco 109T 129,11 45ST 3099 TOT. 160,12 8067 6,00 166,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data5. F.E.B. 2005: 4 of n. 5 versate €166.10 COCENTOSESSANTOSE' 1/AD p. Dirigente Aras Servizi ((Datisse Mana Grazin DI ROPPO Responsabille Sonic A udizia 10