Articolo 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1948
Art. 1.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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